CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 giugno 2021
Cassazione n. 09037/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito, per il ricorrente, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 4 giugno 2021, e depositata in data 16 luglio 2021, il Tribunale di Potenza, pronunciando in sede di riesame, in parziale riforma del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza, ha sostituito, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, per reati concernenti le sostanze stupefacenti, confermando le valutazioni in tema di gravi indizi di colpevolezza. Secondo il Tribunale, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sussistono i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico diretta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con il ruolo di procacciatore e di spacciatore di droga (capo 6) e di cessione di una partita di droga a [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA], il 13 maggio 2017 (capo 18), nonché esigenze cautelari determinate dal pericolo di reiterazione delle condotte illecite, non fronteggiabili con misure mero afflittive di quella in atto. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 192, 272, 273 e 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati contestati. Si deduce che l'ordinanza impugnata si fonda su una motivazione manifestamente illogica, non sorretta da effettiva ed autonoma valutazione rispetto al provvedimento del G.i.p., e carente rispetto alle deduzioni difensive. Si rappresenta, innanzitutto, che le conversazioni intercettate, unico elemento addotto a carico del ricorrente, non evidenziano nemmeno colloqui dal contenuto ambiguo, allusivo o criptico, e che i rapporti con [OSCURATO:PERSONA] si spiegano perché questi è il compagno di una cugina di [OSCURATO:PERSONA]. Si segnala, poi, che il Tribunale non si è in alcun modo confrontato con gli argomenti addotti nella memoria depositata nell'udienza di riesame. Si rileva, ancora, che l'ordinanza impugnata ha omesso di valutare che il ricorrente svolge regolare attività lavorativa da oltre dieci anni, sicché non ha particolari necessità di denaro, e non risulta mai controllato in luoghi di spaccio o in possesso di sostanze stupefacenti. Si osserva, quindi, che è contraddittorio ritenere [OSCURATO:PERSONA] un acquirente di droga da [OSCURATO:PERSONA], e, insieme, fornitore e spacciatore per conto del sodalizio di cui farebbe parte [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 192, 274 e 292 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Si deduce che il Tribunale ha omesso di fornire una specifica motivazione in tema di sussistenza delle esigenze cautelari, in particolare di pericolo di reiterazione, rinviando alle valutazioni contenute nell'ordinanza del G.i.p., e ricorrendo inoltre ad osservazioni di carattere generale, non specificamente riferite alla posizione del ricorrente. 2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 275, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla scelta della misura. Si deduce che sono del tutto carenti le indicazioni in tema di proporzionalità e gradualità della misura applicata9k. e di inadeguatezza di misure meno afflittive, e che, in proposito, non possono essere valorizzati precedenti risalenti a fatti di oltre dieci anni prima dell'adozione del provvedimento coercitivo. 2.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art.27 Cost., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dei presupposti per l'applicazione di una misura cautelare. Si deduce che l'ordinanza impugnata non ha indicato le ragioni che impongono l'applicazione di una misura cautelare. Si contesta, in particolare, che il Tribunale non ha compiuto alcun giudizio prognostico, sia pure allo stato degli atti, in ordine alla «colpevolezza» dell'indagato, e non ha motivato con riguardo agli elementi a favore dell'indagato documentati dalla difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente alle censure concernenti l'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, mentre è infondato con riguardo alle doglianze relatk've all'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui al capo 18. Le censure in tema di esigenze cautelari, invece, allo stato sono assorbite. 2. Le censure esposte nel primo e nel quarto motivo, che contestano l'affermazione di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sia per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 6), sia per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. cit. (capo 18), deducendo il vizio di motivazione per la valorizzazione di elementi non concludenti o non univocamente concludenti, sono fondate solo nella parte riguardante la fattispecie associativa. 2.1. Ai fini dell'esame delle censure appena sintetizzate, appare utile una precisazione in tema di concludenza degli elementi indiziari relativi al reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico. Secondo un principio giurisprudenziale costantemente ribadito, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell'associazione, può integrare l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, suscettibili di essere superati solo con la prova contraria dell'assenza di un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, stante la natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505-02, e Sez. 3, n. 42228 del 03/02/2015, Prota, Rv. 265346-01). Ad avviso del Collegio, il principio appena indicato, siccome cristallizza un'osservazione empirica, fondata sull'id quod plerumque accidit, ha un grado di concludenza relativo, condizionato dal contesto fattuale di riferimento. In particolare, e ad esempio, altro è se la ripetuta commissione dei reati-fine avviene ogni volta in concorso con più partecipi del sodalizio, altro è se i reati-fine vengono commessi ora con uno, ora con un altro dei partecipi, altro ancora è se la reiterazione delle condotte illecite avviene in concorso sempre con la medesima persona. Invero, in linea generale, e fatte salve eventuali specificità della singola vicenda, la prima esemplificazione appare maggiormente indicativa dell'esistenza di un legame contestuale con più persone che si proietta al di là del singolo fatto sia rispetto alla seconda, sia rispetto alla terza. Solo in relazione alla prima classe di vicende, in effetti, sembra ragionevole ritenere la sussistenza di una inferenza indiziaria dotata di sufficiente concludenza in ordine alla sussistenza di un rapporto di tipo associativo, superabile solo con la prova contraria dell'assenza di un vincolo preesistente con i correi. Del resto, risulta coerente con questa conclusione il diffuso orientamento della giurisprudenza, secondo il quale il continuativo rapporto tra fornitori ed acquirenti di sostanza stupefacente fonda un vincolo associativo solo a determinate condizioni, ulteriori rispetto alla reiterazione delle cessioni. Alcune decisioni, infatti, osservano che, integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, ma sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga (cfr. Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279249-01, ma anche Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv, 280450-01, la quale attribuisce specifico rilievo al contenuto economico delle transazioni e alla rilevanza obiettiva del ruolo assunto dall'indagato nel sodalizio criminale per il rapporto sistematico con elementi di spicco dello stesso). Altre pronunce specificano che, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, può ritenersi avvenuto solo qualora risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale, trasformandosi nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso, desumibile dalle modalità dall'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l'acquirente riveste per il sodalizio criminale (così, per tutte, Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275719-01). 2.2. L'ordinanza impugnata ha esposto in maniera dettagliata gli elementi sui quali ha fondato le proprie conclusioni in tema di gravi indizi di colpevolezza. 2.2.1. Il Tribunale, innanzitutto, ha illustrato perché ritiene sussistente l'associazione finalizzata al narcotraffico. Ha osservato, in particolare, che elementi significativi sono forniti: -) dall'esistenza di una base logistica, l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], nella quale confezionare e "tagliare" la droga; -) dalla canalizzazione dei proventi illeciti verso [OSCURATO:PERSONA]; -) dall'esistenza di un vincolo di solidarietà, dimostrato dalla comune progettazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], di un'azione punitiva contro il pusher [OSCURATO:PERSONA], per non aver consegnato ad [OSCURATO:PERSONA] il denaro conseguito mediante la cessione della droga; -) dal ricorso del gruppo a diversi canali di rifornimento, al fine di assicurare la perdurante attività delle piazze di spaccio. 2.2.2. Il Tribunale, poi, ha descritto gli elementi dai quali ha inferito i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cessione di una partita di droga ad [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA], il 13 maggio 2017 (capo 18), all'interno di un pregresso rapporto avente ad oggetto forniture di hashish. Si rappresenta, in primo luogo, che già nella conversazione dell'8 aprile 2017, [OSCURATO:PERSONA] contattava [OSCURATO:PERSONA] per rappresentargli di avere disponibilità di droga e per chiedergli di trovare degli acquirenti, poi individuati in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Si segnala, poi, che: -) numerosi erano i contatti intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei mesi di aprile e maggio 2017; -) nel corso di queste conversazioni, [OSCURATO:PERSONA] aveva anche chiesto Z=Img- il pagamento di pregresse forniture; -) in almeno due occasioni [OSCURATO:PERSONA] si recava da Alosio, il 21 aprile facendosi accompagnare da [OSCURATO:PERSONA] e il 30 aprile informando quest'ultimo; -) dopo i contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], immediatamente seguivano i contatti tra questo e persone dedite allo spaccio al minuto, come Saccone, Violante o [OSCURATO:PERSONA]; -) in una occasione, Travascio aveva omesso di versare il ricavato a [OSCURATO:PERSONA], sicché, il 9 maggio 2017, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano progetto una punizione fisica dell'inadempiente, anche come "monito" per gli altri. Con specifico riguardo all'episodio del 12 maggio 2017, si osserva che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tra il 12 ed il 13 maggio 2017, mediante più contatti, programmavano di incontrarsi, il 13 maggio 2017, e che, nel luogo concordato per l'incontro, i Carabinieri avevano modo di osservare la presenza sia di [OSCURATO:PERSONA], sia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a bordo dell'automobile di quest'ultimo. Si precisa che, nell'occasione, i Carabinieri procedevano a perquisizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e rinvenivano, a bordo dell'autovettura appena indicata, 15,00 grammi di hashish, consegnati ai due poco prima da [OSCURATO:PERSONA]. Si aggiunge che [OSCURATO:PERSONA], mentre era sottoposto al controllo delle forze dell'ordine, immediatamente chiamava [OSCURATO:PERSONA], per chiedere di far intervenire un avvocato, e, poi, appena uscito dalla caserma dei Carabinieri, dapprima telefonava ad [OSCURATO:PERSONA], per informarlo dell'accaduto, e quindi ricontattava [OSCURATO:PERSONA] per un altro rifornimento. Si rappresenta, inoltre, che il pagamento di questa fornitura era effettuato da [OSCURATO:PERSONA] il 16 maggio 2017, e che i contatti per il pagamento tra questi e [OSCURATO:PERSONA] erano curati da [OSCURATO:PERSONA], il quale, per risolvere le difficoltà di comunicazione, aveva anche suggerito ad [OSCURATO:PERSONA] di recarsi da [OSCURATO:PERSONA], per ottenere l'indicazione dell'esatto numero di telefono di [OSCURATO:PERSONA], il quale cambiava continuamente scheda telefonica. 2.2.3. Il Tribunale, a questo punto, ha indicato le ragioni per le quali deve ritenersi la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, di cui al capo 6. In particolare, si rappresenta che l'attuale ricorrente: -) risulta essere un costante fornitore del gruppo di riferimento di [OSCURATO:PERSONA], il quale si è rivolto a lui anche nel corso di un controllo e poi per ottenere nuove forniture; -) è stato pagato per le forniture a [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA]; -) ha manifestato interesse a [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisito di sostanza stupefacente procurata da un gruppo di persone di Napoli, guidato da [OSCURATO:PERSONA]. A proposito dell'ultima vicenda, sono indicate due conversazioni del 21 maggio 2017 e del 24 maggio 2017, entrambe intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle quali l'attuale ricorrente chiede notizie dell'arrivo da Napoli del fornitore ed indica all'interlocutore la nuova utenza di Mangiacapra. Si precisa, inoltre, che la fornitura non sarà effettuata perché, alle ore 5,30 del 25 maggio 2017, Mangiacapra ed altre tre persone, tra cui [OSCURATO:PERSONA], venivano fermate dai Carabinieri a bordo di un'auto, mentre transitavano sulla Strada statale Basentana, sulla corsia da Napoli a Policoro, e, nel reggiseno della donna appena indicata, venivano rinvenute cinque stecche di hashish del peso di 100,00 grammi ciascuna e un involucro / contenente 100,00 grami di cocaina, dai quali erano ricavabili 2.209 dosi medie singole di hashish e 480 dosi medie di cocaina. 2.3. Le conclusioni del Tribunale sono immuni da vizi con riguardo al reato di cessione di una partita di droga ad [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA], il 13 maggio 2017 (capo 18), ma non anche in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Le censure relative all'affermazione della sussistenza dei gravi indizi in ordine al reato di cui al capo 18, non evidenziano manifeste illogicità del provvedimento impugnato. Il Tribunale, infatti, non solo ha evidenziato che il sequestro della sostanza stupefacente è avvenuto nell'automobile in cui si trovavano [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] in un luogo in cui era stato appena notato anche [OSCURATO:PERSONA], ma ha ricostruito il significato di tale vicenda alla luce delle molteplici conversazioni telefoniche precedenti o immediatamente successive. E certamente non incongruo, a tal fine, è il riferimento alle numerose conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] prima del fatto, nonché a quelle, immediatamente successive al controllo effettuato dai Carabinieri, tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], nonché ancora a quelle per l'effettuazione del pagamento in favore di quest'ultimo il 16 maggio. Non correttamente motivate, invece, sono le conclusioni relative al giudizio di gravità indiziaria in ordine al reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico. L'ordinanza impugnata, infatti, rappresenta un rapporto continuativo esclusivamente tra l'attuale ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], mentre segnala un solo contatto del medesimo [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], sia pure con riguardo al pagamento di una fornitura. Ma, più in generale, per quanto esposto dal Tribunale, non è possibile individuare né il dato quantitativo delle forniture effettuate da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], né l'importanza di queste forniture per il gruppo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Occorre considerare, tra l'altro, con riguardo all'entità delle forniture effettuate da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], che l'unico elemento apprezzabile indicato dal Tribunale attiene al sequestro di soli 15,00 grammi di hashish, e, per quanto concerne l'importanza degli approvvigionamenti di [OSCURATO:PERSONA] al gruppo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, secondo quanto rappresenta l'ordinanza impugnata, questo sodalizio aveva una pluralità di canali di rifornimento, come ad esempio, quello costituito dal gruppo di Mangiacapra, ovvero quello offerto da [OSCURATO:PERSONA]. Neppure la richiesta effettuata da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] di notizie circa l'arrivo di Mangiacapra appare utile, almeno allo stato, a fondare la decisione di gravità indiziaria, non essendo precisato il tipo di coinvolgimento dell'attuale ricorrente in tale vicenda. È per queste ragioni che l'effettuazione di ripetute forniture di droga da parte di [OSCURATO:PERSONA] in favore dei partecipi di un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico non integra l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti a carico del medesimo in ordine al delitto di cui all'art. 74 d.P.R., n. 309 del 1990. 3. La fondatezza delle censure in ordine ai gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 impone di annullare l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Potenza per una nuova valutazione con riguardo a tale contestazione. Il Tribunale, in particolare, procederà ad un nuovo apprezzamento delle risultanze disponibili, al fine di verificare se [OSCURATO:PERSONA] abbia agito quale componente di una struttura organizzata dedita al narcotraffico o, invece, abbia soltanto interagito con singole persone, per commettere, eventualmente in concorso con le medesime, singoli reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. L'accoglimento del ricorso, nei termini appena indicati, induce a ritenere assorbite, allo stato, le questioni prospettate nel secondo e nel terzo motivo, concernenti le esigenze cautelari e la scelta della misura. Ed infatti, ferma restando la necessità di valutare i profili della sussistenza delle esigenze cautelari e della scelta della misura anche in caso di ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il solo reato di cui al capo 18, il giudizio in ordine a tali aspetti non può trascurare le conclusioni relative alla sussistenza o meno dei gravi indizi anche in ordine al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, posta la presunzione fissata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in riferimento a tale fattispecie, e non anche a quella di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Di conseguenza, il Giudice del rinvio procederà anche ad un rinnovato esame in tema di esigenze cautelari nonché, eventualmente, di scelta della misura. Come già osservato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la cognizione del giudice del rinvio riguarda il nuovo esame non solo del profilo censurato, ma anche delle questioni discendenti dalla sua rivalutazione secondo un rapporto di interferenza progressiva e dichiarate assorbite nella pronuncia di annullamento (così, specificamente, Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438-01). Nel resto, e segnatamente con riguardo al tema della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui al capo 18, per le ragioni sopra indicate, il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Po