CassazionedecretoSezione 1Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 20430/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA • sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (S.F.D. IRREPERIBILE) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (S.F.D. IRREPERIBILE) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con pronuncia resa in data 19 giugno 2019, la Corte di cassazione annullava la sentenza emessa dal Giudice di pace di Napoli il 19.9.2018, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 10- bis d.lgs. n. 286 del 1998, in quanto ricorrevano i presupposti di applicazione dell'art. 420 -quater, comma 2, cod. proc. pen. e, conseguentemente, in assenza di prova della conoscenza del processo da parte degli imputati, dichiarati irreperibili con decreto del 4.8.2017, detto processo doveva essere sospeso agli effetti di cui all'art. 420 -quinquies cod. proc. pen.. Il giudice di pace di Napoli, al quale erano stati trasmessi gli atti per nuovo giudizio, con sentenza del 27 settembre 2021, condannava gli imputati in ordine al reato loro ascritto alla pena cinquemila di ammenda ciascuno. 2. Avverso detta decisione, il difensore di ufficio degli imputati, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, deducendo "violazione dell'art. 606 lett. c) con riferimento agli artt. 178 lett. c), 420 quater, comma 2, cod. proc. pen., 1 d.lgs. n. 274/2000, per inosservanza delle suindicate norme processuali stabilite a pena di nullità e poste a garanzia della conoscenza del procedimento penale da parte degli imputati". La difesa ha evidenziato che la posizione processuale degli imputati, nel corso del giudizio di rinvio, non era mutata rispetto a quella precedente che aveva determinato l'annullamento della prima sentenza, in quanto il decreto di citazione a giudizio era stato sempre notificato a entrambi gli imputati presso il difensore di ufficio sulla scorta del medesimo decreto di irreperibilità, emesso il 4.8.2017; e ha sostenuto che gli imputati non avrebbero avuto alcuna conoscenza del procedimento penale a loro carico anche nel giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione. 3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. E in vero, il Giudice di pace di Napoli ha perpetuato la medesima violazione processuale che aveva determinato l'annullamento della prima decisione. Risulta, infatti, dagli atti, ai quali questa Corte può accedere per risolvere la questione processuale posta con l'atto di ricorso, che gli imputati sono stati dichiarati irreperibili con decreto del 4.8.2017, a seguito di vane ricerche degli stessi e che il decreto di citazione a giudizio dinnanzi al Giudice di pace di Napoli è stato conseguentemente notificato al loro difensore di ufficio, avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ricorrevano, dunque, i presupposti di applicazione dell'art. 420-quater, comma 2, cod. proc. pen. e il processo, in assenza di prova della conoscenza dello stesso, doveva essere sospeso agli effetti dell'ad, 420-quinquies cod. proc. pen., nei riguardi degli imputati non comparsi. 4. Si impone, dunque, l'annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio al Giudice di pace di Napoli per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Napoli. Così deciso, il 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] "U9.3,1_< UAÀ) DEPO