CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 dicembre 2021
Cassazione n. 00267/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di BRINDISI- pato avviso alle parti;[ - - _ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice per le indagini prelirniné—i del Tribunale di Brindisi applicava a [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art. 441 cod. proc. pen. - la pena di due anni, undici mesi di reclusione e 5.000 euro ci 1-nufta in ordine al reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio iife:sore, chiedendo l'annullamento della decisione, che non avrebbe motivato cHaill D alla possibile applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso risulta inammissibile. 3. La doglianza, infatti, attiene (peraltro, genericamente) 31 )rofile motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui nll'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, 1 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 :od. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'i 11 DU ler to, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualifizazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezz3; rr c:ivi di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esarn che concerne soltanto l'astratta configurabilità dell'art. 129 cod. proc. D e 3 , con riguardo alle cui ipotesi, peraltro, l'impugnazione neppure accenna quale ricorrerebbe nel caso di specie. 4. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte ccstitLzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga n errc delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro tremila in l'avorE della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il