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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10719/2022

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iato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 9721 del ruolo generale dell'anno 2013, proposto [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 5; -ricorrente- Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA]Giulia n. 67/08/12, depositata in data 18 settembre 2012, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 dicembre 2021 al Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera.

Rilevato che -con sentenza n. 67/08/12, depositata in data 18 settembre 2012, non notificata, la Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA]Giulia accoglieva parzialmente l'appello principale proposto dall'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore, e rigettava quello incidentale proposto dalla società contribuente avverso la sentenza n. 43/01/2011 della Commissione tributaria provinciale di Trieste che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla suddetta società avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio aveva recuperato a tassazione, per l'anno 2005, ai fini Ires, Irap e Iva, maggiori ricavi nonché costi ritenuti indebitamente dedotti per mancanza del requisito della competenza; -avverso la sentenza della CTR- che, in parziale riforma della sentenza di prime cure, aveva dichiarato la legittimità dell'avviso di accertamento per quanto concerneva i ricavi accertati - la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui resiste, con controricorso, l'Agenzia delle entrate; - la società contribuente ha depositato istanza di sospensione del processo, avendo aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti di cui all'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito dalla legge n. 136 del 2018, nonché relativa documentazione (copia della domanda di definizione agevolata); - con ordinanza del 25 giugno 2019, in considerazione del deposito della istanza di sospensione del processo ex art. 6 cit., è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa; - la contribuente ha depositato memoria chiedendo l'estinzione del giudizio per intervenuto perfezionamento della procedura di definizione agevolata, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2008 (depositando copia della domanda di definizione agevolata e attestato di versamento della prima rata); - l'Agenzia delle entrate ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo la [OSCURATO:PERSONA] di Trieste, con nota del 08/10/2021, comunicato il perfezionamento della procedura di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. 119/2018; - il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375, secondo comma, e dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., introdotti dall'art. 1 -bis del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197; Considerato che - la società contribuente ha depositato memoria contenente istanza di estinzione del giudizio per intervenuto perfezionamento della procedura di definizione agevolata, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2008, depositando copia della domanda di definizione agevolata del 30 maggio 2019 e attestato di versamento della prima rata di euro 3.973,67; - l'Agenzia delle entrate ha, altresì, depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo la [OSCURATO:PERSONA] di Trieste, con nota del 08/10/2021, comunicato il perfezionamento della procedura di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. 119/2018; - ne consegue che il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere; - ai sensi del terzo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, le spese del processo dichiarato estinto restano a carico della parte che le ha anticipate; P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate;

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 9721 del ruolo generale dell'anno 2013, proposto [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 5; -ricorrente- Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA]Giulia n. 67/08/12, depositata in data 18 settembre 2012, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 dicembre 2021 al Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. Rilevato che -con sentenza n. 67/08/12, depositata in data 18 settembre 2012, non notificata, la Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA]Giulia accoglieva parzialmente l'appello principale proposto dall'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore, e rigettava quello incidentale proposto dalla società contribuente avverso la sentenza n. 43/01/2011 della Commissione tributaria provinciale di Trieste che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla suddetta società avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio aveva recuperato a tassazione, per l'anno 2005, ai fini Ires, Irap e Iva, maggiori ricavi nonché costi ritenuti indebitamente dedotti per mancanza del requisito della competenza; -avverso la sentenza della CTR- che, in parziale riforma della sentenza di prime cure, aveva dichiarato la legittimità dell'avviso di accertamento per quanto concerneva i ricavi accertati - la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui resiste, con controricorso, l'Agenzia delle entrate; - la società contribuente ha depositato istanza di sospensione del processo, avendo aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti di cui all'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito dalla legge n. 136 del 2018, nonché relativa documentazione (copia della domanda di definizione agevolata); - con ordinanza del 25 giugno 2019, in considerazione del deposito della istanza di sospensione del processo ex art. 6 cit., è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa; - la contribuente ha depositato memoria chiedendo l'estinzione del giudizio per intervenuto perfezionamento della procedura di definizione agevolata, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2008 (depositando copia della domanda di definizione agevolata e attestato di versamento della prima rata); - l'Agenzia delle entrate ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo la [OSCURATO:PERSONA] di Trieste, con nota del 08/10/2021, comunicato il perfezionamento della procedura di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. 119/2018; - il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375, secondo comma, e dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., introdotti dall'art. 1 -bis del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197; Considerato che - la società contribuente ha depositato memoria contenente istanza di estinzione del giudizio per intervenuto perfezionamento della procedura di definizione agevolata, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2008, depositando copia della domanda di definizione agevolata del 30 maggio 2019 e attestato di versamento della prima rata di euro 3.973,67; - l'Agenzia delle entrate ha, altresì, depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo la [OSCURATO:PERSONA] di Trieste, con nota del 08/10/2021, comunicato il perfezionamento della procedura di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. 119/2018; - ne consegue che il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere; - ai sensi del terzo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, le spese del processo dichiarato estinto restano a carico della parte che le ha anticipate; P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate;