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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 aprile 2026

Cassazione n. 16223/2026

Testo disponibile della fonte

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cce – sez. dist.TarantoEsaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;letta la memoria del difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità.1.

Con sentenza del 25 novembre 2025 la Corte di appello di Lecce – sez. dist.di Taranto, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Taranto in data 20novembre 2023, a seguito di impugnazione della parte civile [OSCURATO:PERSONA],ha condannato [OSCURATO:PERSONA] - assolto in primo grado dal reato diappropriazione indebita perché il fatto non sussiste – al risarcimento del danno,quantificato nella misura complessiva di euro

8.500.2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il difensoredi fiducia del [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi con i quali eccepisce il vizio dimotivazione circa il presupposto della condanna risarcitoria (l’appropriazione dellavettura era basata su un dato, ritenuto incontrovertibile, che la stessa fossescomparsa) nonché circa la valenza probatoria del narrato della persona offesa ela violazione del criterio civilistico del “più probabile che non”.3.

Il ricorso è inammissibile, perché fondato su motivi non consentiti ecomunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1 e 591, comma1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto riproduttivi di censure già prospettate in sededi appello e definite in termini adeguati dalla corte di merito.4.

Occorre premettere che nel giudizio di appello avverso la sentenza diassoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste, ove la pronuncia assolutoriasia divenuta definitiva limitatamente agli effetti penali a causa della mancataimpugnazione o della rinuncia alla stessa da parte del pubblico ministero edell'imputato, il giudice penale, ai fini dell'accertamento della responsabilità civileconseguente alla impugnazione della parte civile ai sensi dell'art. 576 cod. proc.pen., non deve valutare i presupposti della pronuncia assolutoria, che è divenutaintangibile, ma è tenuto a pronunciarsi sul riconoscimento del fatto come illecitocivile (Sez. 5, n. 31281 del 15/07/2025, Rv. 288601 – 01, in fattispecie in cui,come nel caso in esame, ha trovato applicazione ratione temporis la disciplina dicui all'art. 573 cod. proc. pen. nel testo anteriore alla riforma del d.lgs. 10 ottobre2022, n. 150).La corte territoriale ha correttamente applicato tale criterio, esplicitando icriteri di valutazione con motivazione che si sottrae a censure di legittimità; devea tal fine considerarsi che sono inammissibili tutte le doglianze che censurano lapersuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessaillogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differentecomparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenzianoragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, dellacredibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento5.

La sentenza impugnata ha accertato che il [OSCURATO:PERSONA] prese in consegna lavettura dal [OSCURATO:PERSONA] per effettuare delle riparazioni presso la sua officina diautocarrozzeria e che in seguito se ne appropriò, senza restituirla al proprietario.Ha indicato le prove rilevanti (le dichiarazioni della persona offesa; la periziaeffettuata sul mezzo per conto della società assicuratrice; la scomparsa dell’autodall’officina e l’omessa restituzione al [OSCURATO:PERSONA], nonostante la formale diffida diquest’ultimo), tenendo conto altresì delle argomentazioni difensive tese, per unverso, a screditare il narrato della persona offesa e, per altro, ad affermare larestituzione del mezzo, con modalità tuttavia non solo illogiche (abbandono perstrada) ma anche non dimostrate.Anche la quantificazione equitativa si sottrae a rilievi di legittimità, basandosisul valore del mezzo al momento della consegna e sull’acconto versato dalLeggieri.6.

Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni diesonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.Il ricorrente è altresì condannato al pagamento delle spese processualisostenute dalla parte civile per l’ulteriore attività difensiva, nella misura liquidatain dispositivo.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile LeggieriDomenico, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di leggeCosì deciso in Roma il 17 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cce – sez. dist.TarantoEsaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;letta la memoria del difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità.1. Con sentenza del 25 novembre 2025 la Corte di appello di Lecce – sez. dist.di Taranto, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Taranto in data 20novembre 2023, a seguito di impugnazione della parte civile [OSCURATO:PERSONA],ha condannato [OSCURATO:PERSONA] - assolto in primo grado dal reato diappropriazione indebita perché il fatto non sussiste – al risarcimento del danno,quantificato nella misura complessiva di euro 8.500.2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il difensoredi fiducia del [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi con i quali eccepisce il vizio dimotivazione circa il presupposto della condanna risarcitoria (l’appropriazione dellavettura era basata su un dato, ritenuto incontrovertibile, che la stessa fossescomparsa) nonché circa la valenza probatoria del narrato della persona offesa ela violazione del criterio civilistico del “più probabile che non”.3. Il ricorso è inammissibile, perché fondato su motivi non consentiti ecomunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1 e 591, comma1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto riproduttivi di censure già prospettate in sededi appello e definite in termini adeguati dalla corte di merito.4. Occorre premettere che nel giudizio di appello avverso la sentenza diassoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste, ove la pronuncia assolutoriasia divenuta definitiva limitatamente agli effetti penali a causa della mancataimpugnazione o della rinuncia alla stessa da parte del pubblico ministero edell'imputato, il giudice penale, ai fini dell'accertamento della responsabilità civileconseguente alla impugnazione della parte civile ai sensi dell'art. 576 cod. proc.pen., non deve valutare i presupposti della pronuncia assolutoria, che è divenutaintangibile, ma è tenuto a pronunciarsi sul riconoscimento del fatto come illecitocivile (Sez. 5, n. 31281 del 15/07/2025, Rv. 288601 – 01, in fattispecie in cui,come nel caso in esame, ha trovato applicazione ratione temporis la disciplina dicui all'art. 573 cod. proc. pen. nel testo anteriore alla riforma del d.lgs. 10 ottobre2022, n. 150).La corte territoriale ha correttamente applicato tale criterio, esplicitando icriteri di valutazione con motivazione che si sottrae a censure di legittimità; devea tal fine considerarsi che sono inammissibili tutte le doglianze che censurano lapersuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessaillogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differentecomparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenzianoragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, dellacredibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento5. La sentenza impugnata ha accertato che il [OSCURATO:PERSONA] prese in consegna lavettura dal [OSCURATO:PERSONA] per effettuare delle riparazioni presso la sua officina diautocarrozzeria e che in seguito se ne appropriò, senza restituirla al proprietario.Ha indicato le prove rilevanti (le dichiarazioni della persona offesa; la periziaeffettuata sul mezzo per conto della società assicuratrice; la scomparsa dell’autodall’officina e l’omessa restituzione al [OSCURATO:PERSONA], nonostante la formale diffida diquest’ultimo), tenendo conto altresì delle argomentazioni difensive tese, per unverso, a screditare il narrato della persona offesa e, per altro, ad affermare larestituzione del mezzo, con modalità tuttavia non solo illogiche (abbandono perstrada) ma anche non dimostrate.Anche la quantificazione equitativa si sottrae a rilievi di legittimità, basandosisul valore del mezzo al momento della consegna e sull’acconto versato dalLeggieri.6. Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni diesonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.Il ricorrente è altresì condannato al pagamento delle spese processualisostenute dalla parte civile per l’ulteriore attività difensiva, nella misura liquidatain dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile LeggieriDomenico, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di leggeCosì deciso in Roma il 17 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
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