Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10707/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta per i reati di cui agli artt. 75, comma 2, d.

Igs. n. 159 del 2011 (capo A) e 73 d.

Igs. n. 159 del 2011 (capo B) in complessivi mesi 7 giorni 10 di reclusione; considerato che il motivo unico del ricorso, con cui si contesta violazione di legge e omessa motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, con riferimento, relativamente al capo A), alla condotta di violazione del divieto di detenere cellulari, è inammissibile in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza: in particolare il giudice di appello impugnata (si veda pagine 3 e 4), con argomentazioni puntuali e chiaramente espresse, ha evidenziato come le circostanze concrete in cui era maturato il fatto reato (essendo stato/Caput°, gravato da plurimi precedenti per gravi reati, e sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in Bitonto, stato colto in altro territorio, mentre era alla guida di un automezzo e nella disponibilità di due apparati cellulari), portassero ad escludere la ricorrenza dei presupposti per considerare inoperante nel caso di specie il divieto di detenere cellulari, a suo tempo legittimamente imposti dal giudice della prevenzione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta per i reati di cui agli artt. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011 (capo A) e 73 d. Igs. n. 159 del 2011 (capo B) in complessivi mesi 7 giorni 10 di reclusione; considerato che il motivo unico del ricorso, con cui si contesta violazione di legge e omessa motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, con riferimento, relativamente al capo A), alla condotta di violazione del divieto di detenere cellulari, è inammissibile in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza: in particolare il giudice di appello impugnata (si veda pagine 3 e 4), con argomentazioni puntuali e chiaramente espresse, ha evidenziato come le circostanze concrete in cui era maturato il fatto reato (essendo stato/Caput°, gravato da plurimi precedenti per gravi reati, e sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in Bitonto, stato colto in altro territorio, mentre era alla guida di un automezzo e nella disponibilità di due apparati cellulari), portassero ad escludere la ricorrenza dei presupposti per considerare inoperante nel caso di specie il divieto di detenere cellulari, a suo tempo legittimamente imposti dal giudice della prevenzione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 10707/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris