CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 19050/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha riformato lasentenza del Tribunale di Foggia in composizione monocratica del 10/01/2023, che avevadichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all’art. 4 legge 18 aprile1975, n. 110 - per aver portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, uncoltello a serramanico con lama lunga nove centimetri, che custodiva nel giubbotto cheindossava - e per l’effetto, ritenuta l’ipotesi della lieve entità, ha rideterminato la pena inflittaal suddetto imputato nella misura di euro 667,00 di ammenda, confermando le residuestatuizioni contenute nella decisione gravata.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv.[OSCURATO:PERSONA], articolando un motivo unico di ricorso, attraverso il quale deducecumulativamente i vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per inosservanzao erronea applicazione della legge penale, in riferimento all’art. 131-bis cod. pen, nonché percarenza e illogicità della motivazione sul punto.3. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su censure non consentite,invocandosi, invero, una rivalutazione inerente a elementi fattuali, precipuamente incentratisulla ricostruzione storica e oggettiva della vicenda. Invero, ai fini dell’esclusione della causadi non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione chedia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen.,considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv.273678).Ebbene, la Corte territoriale ha ritenuto di non poter riconoscere il beneficio dequo, in ragione delle modalità della condotta, nonché del pericolo intrinsecamente connessoal porto del coltello e, infine, dell’esistenza di una condanna successivamente intervenuta acarico del ricorrente. A fronte di tali argomentazioni – esaustive e lineari, oltre che prive diincongruenze di carattere logico – la difesa spende argomentazioni reiterative e fattuali,denunciando anche inesistenti difetti della struttura motivazionale.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]