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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 29367/2026

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ella Corte d'appello di Palermo;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Palermo, decidendo surinvio dalla Corte di cassazione, ha confermato la sentenza con cui il 17 maggio2022 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha condannato [OSCURATO:PERSONA] il reato ex art. 640 cod. pen. descritto nella imputazione, riconoscendo lecircostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante.2.

Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l‘annullamentodella sentenza per vizio della motivazione circa la configurabilità del reato ex artt.68 e 620, lett. g), cod. proc pen. per errore sulla identità fisica dell’imputata.2.1.

Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio dellamotivazione nella applicazione della circostanza aggravante ex art. 640, comma2, n. 2-bis, cod. pen. abrogata con d.l. 11 aprile 2025 n. 48, con quel che ne derivarelativamente alla determinazione della pena.2.2.

Con il secondo motivo di ricorso si adduce che la ricorrente è stataesattamente individuata soltanto nel giudizio di rinvio ─ giacché inizialmentel’imputata era stata individuata in altro soggetto con nome analogo ─ conseguenteall’annullamento della precedente sentenza da parte della Corte di cassazione, soloil 2/10/2025 e che ─ a causa dell’errore ─ è stata impedita una attività difensivapiena l’eventuale richiesta di riti alternativi.

Si osserva che la Corte di appelloavrebbe dovuto dichiarare la nullità del processo e trasmettere gli atti al Pubblicoministero per la definitiva correzione della identità con nuova notifica, sindall’avviso della conclusione delle indagini preliminari.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Il comma 2 bis dell’art. 640 cod. pen., è stato abrogato dall’art. 11, comma2, lett. a) d.l. 11 aprile 2025 n. 48, convertito senza modificazioni, nella legge 9giugno 2025 n. 80.Tuttavia, vige ancora l’art. 61 n. 5 cod. pen. richiamato dalla disposizioneabrogata e la formulazione di circostanza aggravante è presente nel capo diimputazione.Vale precisare che: l'art. 16, comma 1, lett. t), n. 1), legge 28 giugno 2024n, 90, vigente dal 17 luglio 2024, ha inserito nel secondo comma dell'art. 640cod. pen. il n. 2-ter, prevedendo che il reato sia aggravato «se il fatto è commessoa distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei ad ostacolare lapropria o l'altrui individuazione» con procedibilità a querela; il d.l. 1 aprile 2025n. 48, convertito, senza modificazioni, nella legge 9 giugno 2025 n. 80, haeliminato il n. 2-bis contenente il riferimento all'aggravante di cui all'art. 61 n.5cod. pen., la quale, tuttavia, è stata dislocata nel terzo comma, prevedendo unapena più severa e la procedibilità d'ufficio; non è stata introdotta una nuovaaggravante ma una fattispecie di truffa telematica come caso specificodell'aggravante comune dell’avere approfittato delle circostanze di luogo connessoall’utilizzo del mezzo telematico con modalità che rendono più difficoltosoaccertare l'identità dell'agente o di terzi.Pertanto, correttamente è stata ravvisata l'aggravante ex art. 61 n. 5 cod.pen. in considerazione delle modalità del fatto: la distanza tra il luogo ove si trovala vittima (che ordinariamente paga in anticipo il prezzo del bene venduto) equello in cui, invece, si trova l'agente consente a quest'ultimo di schermare lapropria identità, di ostacolare un efficace controllo preventivo da partedell'acquirente e di sottrarsi alle conseguenze della propria condotta (Sez. 6, n.3096 del 03/12/2024, dep. 2025, Masi, Rv. 287452; Sez. 2, n. 28070 del08/04/2021, Rv. 281800; Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, Rv. 269893).2.

Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.2.1.

L’incertezza sull'identificazione anagrafica dell'imputato è irrilevantequando sia certa l'identità fisica della persona nei cui confronti sia iniziata eproseguita l'azione penale, potendosi in seguito pur sempre provvedere allarettifica delle generalità erroneamente attribuite a norma dell'art. 130 cod. proc.pen. (Sez. 5, n. 32641 del 16/04/2018, Rv. 273713; Sez. 5, n. 17044 del08/02/2013, Rv. 256601; Sez. 3, n. 41733 del 30/10/2001, Rv. 220489).2.2.

La Corte di cassazione (Sez. 2, n. 20165 del 19/04/2024) avevaannullato la precedente sentenza della Corte di appello ritenendo non raggiuntala certezza che l'odierna ricorrente sia la effettiva titolare (oltre che la esclusivautilizzatrice) dell'utenza [OSCURATO:TELEFONO] ovvero che la stessa, utilizzandoaltra utenza, fosse la persona che, con la finta identità di [OSCURATO:PERSONA], avesseinviato o concorso a inviare i messaggi di whatsapp a [OSCURATO:PERSONA], finalizzatial compimento della condotta delittuosa, oppure che non esista un'altra personadi nome [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA].La Corte d’appello ha valutato che: a) il presente procedimento è stato iscrittoinizialmente a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 marzo del 1969;b) durante le indagini il Pubblico ministero aggiornò l’anagrafica e le generalitàdell’indagato come [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 maggio 1983;c) la relata di notifica del decreto che dispone il giudizio porta la data di nascitacorretta (2 novembre 1983) e il decreto, seppure con una data di nascita errata(3 maggio 1983) fu dai [OSCURATO:PERSONA] di Giarre notificato alla odierna imputata edalla stessa personalmente ricevuto; d) l’errore sulla data di nascita è statosegnalato dal maresciallo dei [OSCURATO:PERSONA] durante il suo esameall’udienza del 27 aprile 2021 del dibattimento di primo grado (p. 8) e la stessadichiarazione fu da lui ripetuta davanti alla Corte di appello all’udienza del 2ottobre 2025; e) la persona offesa [OSCURATO:PERSONA], nel presentare la sua denuncia, fornìalla Polizia giudiziaria la foto della donna, pubblicata sul sito Facebook «Casavacanze in Sicilia», che risulta essere la stessa foto della carta di identità di GrassoGrazia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 novembre 1982, intestataria del numerodi cellulare da cui sono partiti i messaggi di whatsapp truffaldini e utilizzato dalmarito dell’imputata quale contatto per il suo esercizio commerciale.Su questa base, ha conseguenzialmente ritenuto che «le indagini si sonocorrettamente indirizzate» nei confronti dell’imputata, ma si è verificato «un meroerrore materiale di trascrizione della data di nascita, che si è protratto dal primoal secondo grado, nonostante vi fossero agli atti alcuni documenti riportanti lacorretta data di nascita», superando tutti i dubbi sull'identità personaleconseguenti alla rilevata parziale omonimia e evidenziando un mero errore nellatrascrizione della data di nascita, che non ha inciso sulla corretta identificazionedella responsabile del reato di truffa commesso in concorso con altri in danno diMilitello [OSCURATO:PERSONA].4.

Pertanto, il ricorso è inammissibile e da questo deriva la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, il 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAngelo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella Corte d'appello di Palermo;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Palermo, decidendo surinvio dalla Corte di cassazione, ha confermato la sentenza con cui il 17 maggio2022 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha condannato [OSCURATO:PERSONA] il reato ex art. 640 cod. pen. descritto nella imputazione, riconoscendo lecircostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante.2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l‘annullamentodella sentenza per vizio della motivazione circa la configurabilità del reato ex artt.68 e 620, lett. g), cod. proc pen. per errore sulla identità fisica dell’imputata.2.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio dellamotivazione nella applicazione della circostanza aggravante ex art. 640, comma2, n. 2-bis, cod. pen. abrogata con d.l. 11 aprile 2025 n. 48, con quel che ne derivarelativamente alla determinazione della pena.2.2. Con il secondo motivo di ricorso si adduce che la ricorrente è stataesattamente individuata soltanto nel giudizio di rinvio ─ giacché inizialmentel’imputata era stata individuata in altro soggetto con nome analogo ─ conseguenteall’annullamento della precedente sentenza da parte della Corte di cassazione, soloil 2/10/2025 e che ─ a causa dell’errore ─ è stata impedita una attività difensivapiena l’eventuale richiesta di riti alternativi. Si osserva che la Corte di appelloavrebbe dovuto dichiarare la nullità del processo e trasmettere gli atti al Pubblicoministero per la definitiva correzione della identità con nuova notifica, sindall’avviso della conclusione delle indagini preliminari.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Il comma 2 bis dell’art. 640 cod. pen., è stato abrogato dall’art. 11, comma2, lett. a) d.l. 11 aprile 2025 n. 48, convertito senza modificazioni, nella legge 9giugno 2025 n. 80.Tuttavia, vige ancora l’art. 61 n. 5 cod. pen. richiamato dalla disposizioneabrogata e la formulazione di circostanza aggravante è presente nel capo diimputazione.Vale precisare che: l'art. 16, comma 1, lett. t), n. 1), legge 28 giugno 2024n, 90, vigente dal 17 luglio 2024, ha inserito nel secondo comma dell'art. 640cod. pen. il n. 2-ter, prevedendo che il reato sia aggravato «se il fatto è commessoa distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei ad ostacolare lapropria o l'altrui individuazione» con procedibilità a querela; il d.l. 1 aprile 2025n. 48, convertito, senza modificazioni, nella legge 9 giugno 2025 n. 80, haeliminato il n. 2-bis contenente il riferimento all'aggravante di cui all'art. 61 n.5cod. pen., la quale, tuttavia, è stata dislocata nel terzo comma, prevedendo unapena più severa e la procedibilità d'ufficio; non è stata introdotta una nuovaaggravante ma una fattispecie di truffa telematica come caso specificodell'aggravante comune dell’avere approfittato delle circostanze di luogo connessoall’utilizzo del mezzo telematico con modalità che rendono più difficoltosoaccertare l'identità dell'agente o di terzi.Pertanto, correttamente è stata ravvisata l'aggravante ex art. 61 n. 5 cod.pen. in considerazione delle modalità del fatto: la distanza tra il luogo ove si trovala vittima (che ordinariamente paga in anticipo il prezzo del bene venduto) equello in cui, invece, si trova l'agente consente a quest'ultimo di schermare lapropria identità, di ostacolare un efficace controllo preventivo da partedell'acquirente e di sottrarsi alle conseguenze della propria condotta (Sez. 6, n.3096 del 03/12/2024, dep. 2025, Masi, Rv. 287452; Sez. 2, n. 28070 del08/04/2021, Rv. 281800; Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, Rv. 269893).2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.2.1. L’incertezza sull'identificazione anagrafica dell'imputato è irrilevantequando sia certa l'identità fisica della persona nei cui confronti sia iniziata eproseguita l'azione penale, potendosi in seguito pur sempre provvedere allarettifica delle generalità erroneamente attribuite a norma dell'art. 130 cod. proc.pen. (Sez. 5, n. 32641 del 16/04/2018, Rv. 273713; Sez. 5, n. 17044 del08/02/2013, Rv. 256601; Sez. 3, n. 41733 del 30/10/2001, Rv. 220489).2.2. La Corte di cassazione (Sez. 2, n. 20165 del 19/04/2024) avevaannullato la precedente sentenza della Corte di appello ritenendo non raggiuntala certezza che l'odierna ricorrente sia la effettiva titolare (oltre che la esclusivautilizzatrice) dell'utenza [OSCURATO:TELEFONO] ovvero che la stessa, utilizzandoaltra utenza, fosse la persona che, con la finta identità di [OSCURATO:PERSONA], avesseinviato o concorso a inviare i messaggi di whatsapp a [OSCURATO:PERSONA], finalizzatial compimento della condotta delittuosa, oppure che non esista un'altra personadi nome [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA].La Corte d’appello ha valutato che: a) il presente procedimento è stato iscrittoinizialmente a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 marzo del 1969;b) durante le indagini il Pubblico ministero aggiornò l’anagrafica e le generalitàdell’indagato come [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 maggio 1983;c) la relata di notifica del decreto che dispone il giudizio porta la data di nascitacorretta (2 novembre 1983) e il decreto, seppure con una data di nascita errata(3 maggio 1983) fu dai [OSCURATO:PERSONA] di Giarre notificato alla odierna imputata edalla stessa personalmente ricevuto; d) l’errore sulla data di nascita è statosegnalato dal maresciallo dei [OSCURATO:PERSONA] durante il suo esameall’udienza del 27 aprile 2021 del dibattimento di primo grado (p. 8) e la stessadichiarazione fu da lui ripetuta davanti alla Corte di appello all’udienza del 2ottobre 2025; e) la persona offesa [OSCURATO:PERSONA], nel presentare la sua denuncia, fornìalla Polizia giudiziaria la foto della donna, pubblicata sul sito Facebook «Casavacanze in Sicilia», che risulta essere la stessa foto della carta di identità di GrassoGrazia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 novembre 1982, intestataria del numerodi cellulare da cui sono partiti i messaggi di whatsapp truffaldini e utilizzato dalmarito dell’imputata quale contatto per il suo esercizio commerciale.Su questa base, ha conseguenzialmente ritenuto che «le indagini si sonocorrettamente indirizzate» nei confronti dell’imputata, ma si è verificato «un meroerrore materiale di trascrizione della data di nascita, che si è protratto dal primoal secondo grado, nonostante vi fossero agli atti alcuni documenti riportanti lacorretta data di nascita», superando tutti i dubbi sull'identità personaleconseguenti alla rilevata parziale omonimia e evidenziando un mero errore nellatrascrizione della data di nascita, che non ha inciso sulla corretta identificazionedella responsabile del reato di truffa commesso in concorso con altri in danno diMilitello [OSCURATO:PERSONA].4. Pertanto, il ricorso è inammissibile e da questo deriva la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, il 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAngelo [OSCURATO:PERSONA]
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