CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021
Cassazione n. 43430/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Bologna ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e sei mesi di reclusione ed euro 3.000 di multa in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 perché illegalmente deteneva circa 35 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso detta sentenza deducendo vizi connessi alla omessa applicazione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (tra tante, Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis, Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). In proposito la Corte territoriale, conformandosi ai citati principi, ha posto in evidenza l'assenza di elementi tali da far emergere la meritevolezza della loro concessione; ha valorizzato, non solo il dato quantitativo della sostanza in sequestro comunque anche qualitativamente non indifferente, ma anche la pessima personalità del ricorrente, rilevando la solo parziale confessione a fronte di evidenti elementi che deponevano per la destinazione a terzi della sostanza; motivazione logica e completa che faceva altresì riferimento ai plurimi precedenti di polizia ed alla condanna di polizia già riportata che non è contrastata dalle generiche censure dedotte in questa sede. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2021 Il Consigliere estensor