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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 gennaio 2023

Cassazione n. 06284/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; ietto ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria difensiva trasmessa dai ricorrente; ritenuto che ricorso è inammissibile perché tutti i motivi prospettati, diritti a contestare, anche sul piano della relativa tenuta motivazionale, la configurabilità e !a corretta qualificazione da dare al fatti di cui ai capo 1 (motivi SUD 1, 3,4, 5), alla sussistenza della minaccia di cui al capo 2, aggravata dall'uso delle armi (motivi sub 6, 7), nonché le addotte violazioni di legge e i prospettati difetti di motivazione legati alla mancata applicazione dell'art 131 bis per entrambe ie ii-npulazioni ( motivi sub 2, 8, 9) e al denegato riconoscimento delle generiche ( motivo sub 10) sono manifestamente infondati perché replicano o comunque introducono temi di giudizio complessivamente disattesi dal giudice del merito con argomentazioni giuridicamente ineccepibili una compiuta, coerente e logica iettura del dato probatorio, tale da rendere le relative vaLit:a7.iorli immuni da censure utilmente prospettabili in questa sede; rilevato che alllinammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

M :7)chiara inamm ssibile ! ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cosi deciso il 30 gennaio 2023.

T! n.ansiglipre estensore il Presidente [OSCURATO:PERSONA] tto Paternò

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; ietto ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria difensiva trasmessa dai ricorrente; ritenuto che ricorso è inammissibile perché tutti i motivi prospettati, diritti a contestare, anche sul piano della relativa tenuta motivazionale, la configurabilità e !a corretta qualificazione da dare al fatti di cui ai capo 1 (motivi SUD 1, 3,4, 5), alla sussistenza della minaccia di cui al capo 2, aggravata dall'uso delle armi (motivi sub 6, 7), nonché le addotte violazioni di legge e i prospettati difetti di motivazione legati alla mancata applicazione dell'art 131 bis per entrambe ie ii-npulazioni ( motivi sub 2, 8, 9) e al denegato riconoscimento delle generiche ( motivo sub 10) sono manifestamente infondati perché replicano o comunque introducono temi di giudizio complessivamente disattesi dal giudice del merito con argomentazioni giuridicamente ineccepibili una compiuta, coerente e logica iettura del dato probatorio, tale da rendere le relative vaLit:a7.iorli immuni da censure utilmente prospettabili in questa sede; rilevato che alllinammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. M :7)chiara inamm ssibile ! ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cosi deciso il 30 gennaio 2023. T! n.ansiglipre estensore il Presidente [OSCURATO:PERSONA] tto Paternò
Sentenza Cassazione n. 06284/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris