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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 giugno 2024

Cassazione n. 19944/2024

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.13723/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del l.r.p.t., società incorporante la Penelope s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliata presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 30; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; -controricorrente– avverso la sentenza della C ommissione tributaria regionale de l la Campania n. 10038 /201 4 p ubblicata in data 19 /1 1 / 201 4 , non notificata;udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica del 7/06/2024 dal consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PM,in persona del sostituto Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per il rigetto del ricorso ; udital’avv. [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio per l’Avvocatura dello Stato. [OSCURATO:PERSONA]

1. L' A genzia delle entrate , D irezione provinciale di Napoli , notificava alla S uperstar s.r.l., q uale incorporante della società Penelope s.r.l., un avviso di accertamento con cui recuperava maggiori Ires,Irap e I va , per l'anno d'imposta 2003 , in relazione a fatture per operazioni inesistenti.

2. Contro tale sentenza proponeva ricorso alla C ommissione tributaria provinciale di Napoli (CTP) la Superstars r.l.

La CTPrigettava il ricorso.

3. Contro tale sentenza la società proponeva appello , ch e la Commissione tributaria regionale della Campania (CTR) rigettava ; in particolare i giudici del gravameescludevano un difetto di motivazione dell'avviso di accertamento poiché motivato per relationem e in riferimento ad un PVC della D irezione regionale della Toscana che la società assumeva non esserle stato notificato ( evidenziando ch e nell'avviso erano indicate le ragioni di fatto e di diritto fondanti la pubblica pretesa e, quanto all'omessa notifica del PVC , che lo stesso risultava consegnato il 21/12/2011 all'appellante, c o me da pagina 31 del PVC); evidenziavano inoltre che la società non aveva provato in alcun modo mediante documentazionei propri assunti nel merito, non risultando provate certezza, determinabilità e inerenza dei costi fatturati; ritenevano infondata la doglianza relativa alla mancata allegazione della denuncia penale ai fini del raddoppio dei termini di accertamento.4.

Contro tale decisione propone ricorso la società contribuente sulla base di quattro motivi.

L’Agenzia delle entrateresiste con controricorso.

Il ricorso è stato fissato per l’udienza pubblica del 7giugno 2024. [OSCURATO:PERSONA]

1. C on il primo motivo d'impugnazione, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4 , cod. proc. civ., l a società ricorrente deduce violazione efalsa applicazione dell’art. 221 cod. proc. civ., nonché degli artt. 111 e 116, primo comma, cod. proc. civ. e 2504-biscod. civ.; la società lamenta in particolare la contraddittorietà della motivazione della CTR, non comprendendosi se essa abbia ritenuto correttamente notificato alla incorporante Superstar in data 21/12/2011 il PVC richiamato nell'accertamento impugnato oppure se abbia ritenuto che la notifica del medesimo, effettuata il 15/12/2011 alla società incorporata Penelope , fosse comunque valida , attesi gli effetti della fusione, anche perché il PVC è un atto pubblico avente fede privilegiata.

Deduce ancora, in riferimento alla prima questione e cioè al la avvenuta notifica del PVC alla S uperstar , l ’ erroneità del la necessità di querela di falso avverso la relata di notifica,in quanto la contestazione della riferibilità di una relata di notifica a un determinato atto, come nel caso di specie,non richiede la formulazione di una querela di falso, atteso che non viene messa in discussione la veridicità dell'attestazione resa dal pubblico ufficiale ma viene contestata la mancata prova della sua attinenza a un determinato atto; quanto alla seconda considerazione, con la quale la CTR aveva evidenziato che l a notifica alla Penelope era efficace anche nei confronti della Superstar,che era subentratain locum et ius della incorporata, l'affermazione non teneva conto del fatto che il PVCera stato notificato alla Penelope s.r.l . dopo l'avvenuta fusione per incorporazione, data dalla quale l'amministratore della Penelope s.r.l. non aveva più alcun potere di rappresentanza.

Con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4 , cod. proc. civ., la società deduce la violaz i on e dell’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973, evidenziando che la mancata allegazione della denuncia aveva impedito la valutazione, ora per allora, d ella sussistenza dei presupposti della denuncia penale , valutazionerichiesta da Corte costituzionale n. 247 del 2011.

Col terzo motivo deduce la violazione dell’art.7 della l. n. 212 del 2000, dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ. ; deduce non siastato portato a conoscenza della società il PVC emesso nei confronti di soggetto terzo, la società Innel, richiamato nell'avviso di accertamento emesso nei propri confronti, e dal quale emergevano indizi di totale inattendibilità della contabilità.

Col quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. , deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 4, della l.n. 212 del 2000, 109 t.u.i.r., 39, comma 1, e 32 d.P.R. n. 600 del 1973, 56 d.P.R. n. 633 del 1972, 2697 cod. civ.; avendo essa dato prova documentale della consegna della documentazione relativa all'anno 2003 relativa alla Penelope s.r.l. all'ufficio erariale di Pietrasanta in data 20/07/2006 , censura la decisione laddove, ritenendo che non avesse dato prova dei propri assunti, non ha considerato che la documentazione era quindi già in possesso dell'Agenzia delle entrate presso altra sua articolazione territoriale, il che le impediva di richiederla ulteriormente e di contestare la mancata documentazione dei costi.

2. La comunicazione all’indirizzo di posta elettronica indicato dal ricorrente nel ricorso risulta non andata a buon fine per cancellazione del difensore dal Reginde e la cancelleria ha acquisito comunicazione del COA di Napoli attestante l’avvenuta cancellazione dall’albo dell’unico difensore costituito, avv. [OSCURATO:PERSONA], dal 9 gennaio 2024 a far data dal 13 dicembre 2023.

Questa Corte ha affermato che, in tema di procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, è invalida la comunicazione dell’avviso di fissazione d’udienza nei confronti del difensore cancellatosi, anche volontariamente, dall’albo, in quanto indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, perché privo di ius postulandi (Cass. , Sez.

U . , 14/11/2017, n. 26856).

Nel giudizio di cassazione non opera l’interruzione ma la cancellazione del difensore impone di garantire alla parte la possibilità di nominare un nuovo difensore, anche rinviando il giudizio ad altra udienza previa comunicazione alla parte dell’ordinanza di differimento, atteso che tale evento incide negativamente sull'esercizio del diritto di difesa e sull'integrità del contraddittorio, la cui inviolabilità deve essere garantita nel giudizio di cassazione in termini non dissimili da quanto accade nelle fasi di merito secondo i principi del giusto processo; l’udienza di discussione rappresenta, per tradizione storica e secondo la disciplina positiva, un momento tutt'altro che secondario nello svolgimento del giudizio di cassazione (Cass. 17/06/2024, n. 16829; Cass. 28/04/2023, n. 11300; Cass. 15/02/2023, n. 4811; Cass.24/01/2023, n. 2107; Cass. 19/07/2018, n. 19883 ); fermo restando che ove la parte, una volta ricevuta tale comunicazione, rimanga inerte e non provveda alla nomina di un nuovo difensore, vengono meno i presupposti per reiterare gli adempimenti prescritti dall'art. 377, secondo comma, cod. proc. civ.

Occorre quindi, tenuto conto anche della prossimità dell’evento, comunque sopravvenuto all’instaurazione del giudizio, rinviare la causa a nuovo ruolo dando comunicazione della successiva udienza alla parte personalmente, onde consentirle di provvedere alla nomina di un nuovo difensore.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] a nuovo ruolo, disponendo la comunicazione della nuova udienza alla pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.13723/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del l.r.p.t., società incorporante la Penelope s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliata presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 30; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; -controricorrente– avverso la sentenza della C ommissione tributaria regionale de l la Campania n. 10038 /201 4 p ubblicata in data 19 /1 1 / 201 4 , non notificata;udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica del 7/06/2024 dal consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PM,in persona del sostituto Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per il rigetto del ricorso ; udital’avv. [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio per l’Avvocatura dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] 1. L' A genzia delle entrate , D irezione provinciale di Napoli , notificava alla S uperstar s.r.l., q uale incorporante della società Penelope s.r.l., un avviso di accertamento con cui recuperava maggiori Ires,Irap e I va , per l'anno d'imposta 2003 , in relazione a fatture per operazioni inesistenti. 2. Contro tale sentenza proponeva ricorso alla C ommissione tributaria provinciale di Napoli (CTP) la Superstars r.l. La CTPrigettava il ricorso. 3. Contro tale sentenza la società proponeva appello , ch e la Commissione tributaria regionale della Campania (CTR) rigettava ; in particolare i giudici del gravameescludevano un difetto di motivazione dell'avviso di accertamento poiché motivato per relationem e in riferimento ad un PVC della D irezione regionale della Toscana che la società assumeva non esserle stato notificato ( evidenziando ch e nell'avviso erano indicate le ragioni di fatto e di diritto fondanti la pubblica pretesa e, quanto all'omessa notifica del PVC , che lo stesso risultava consegnato il 21/12/2011 all'appellante, c o me da pagina 31 del PVC); evidenziavano inoltre che la società non aveva provato in alcun modo mediante documentazionei propri assunti nel merito, non risultando provate certezza, determinabilità e inerenza dei costi fatturati; ritenevano infondata la doglianza relativa alla mancata allegazione della denuncia penale ai fini del raddoppio dei termini di accertamento.4. Contro tale decisione propone ricorso la società contribuente sulla base di quattro motivi. L’Agenzia delle entrateresiste con controricorso. Il ricorso è stato fissato per l’udienza pubblica del 7giugno 2024. [OSCURATO:PERSONA] 1. C on il primo motivo d'impugnazione, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4 , cod. proc. civ., l a società ricorrente deduce violazione efalsa applicazione dell’art. 221 cod. proc. civ., nonché degli artt. 111 e 116, primo comma, cod. proc. civ. e 2504-biscod. civ.; la società lamenta in particolare la contraddittorietà della motivazione della CTR, non comprendendosi se essa abbia ritenuto correttamente notificato alla incorporante Superstar in data 21/12/2011 il PVC richiamato nell'accertamento impugnato oppure se abbia ritenuto che la notifica del medesimo, effettuata il 15/12/2011 alla società incorporata Penelope , fosse comunque valida , attesi gli effetti della fusione, anche perché il PVC è un atto pubblico avente fede privilegiata. Deduce ancora, in riferimento alla prima questione e cioè al la avvenuta notifica del PVC alla S uperstar , l ’ erroneità del la necessità di querela di falso avverso la relata di notifica,in quanto la contestazione della riferibilità di una relata di notifica a un determinato atto, come nel caso di specie,non richiede la formulazione di una querela di falso, atteso che non viene messa in discussione la veridicità dell'attestazione resa dal pubblico ufficiale ma viene contestata la mancata prova della sua attinenza a un determinato atto; quanto alla seconda considerazione, con la quale la CTR aveva evidenziato che l a notifica alla Penelope era efficace anche nei confronti della Superstar,che era subentratain locum et ius della incorporata, l'affermazione non teneva conto del fatto che il PVCera stato notificato alla Penelope s.r.l . dopo l'avvenuta fusione per incorporazione, data dalla quale l'amministratore della Penelope s.r.l. non aveva più alcun potere di rappresentanza. Con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4 , cod. proc. civ., la società deduce la violaz i on e dell’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973, evidenziando che la mancata allegazione della denuncia aveva impedito la valutazione, ora per allora, d ella sussistenza dei presupposti della denuncia penale , valutazionerichiesta da Corte costituzionale n. 247 del 2011. Col terzo motivo deduce la violazione dell’art.7 della l. n. 212 del 2000, dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ. ; deduce non siastato portato a conoscenza della società il PVC emesso nei confronti di soggetto terzo, la società Innel, richiamato nell'avviso di accertamento emesso nei propri confronti, e dal quale emergevano indizi di totale inattendibilità della contabilità. Col quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. , deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 4, della l.n. 212 del 2000, 109 t.u.i.r., 39, comma 1, e 32 d.P.R. n. 600 del 1973, 56 d.P.R. n. 633 del 1972, 2697 cod. civ.; avendo essa dato prova documentale della consegna della documentazione relativa all'anno 2003 relativa alla Penelope s.r.l. all'ufficio erariale di Pietrasanta in data 20/07/2006 , censura la decisione laddove, ritenendo che non avesse dato prova dei propri assunti, non ha considerato che la documentazione era quindi già in possesso dell'Agenzia delle entrate presso altra sua articolazione territoriale, il che le impediva di richiederla ulteriormente e di contestare la mancata documentazione dei costi. 2. La comunicazione all’indirizzo di posta elettronica indicato dal ricorrente nel ricorso risulta non andata a buon fine per cancellazione del difensore dal Reginde e la cancelleria ha acquisito comunicazione del COA di Napoli attestante l’avvenuta cancellazione dall’albo dell’unico difensore costituito, avv. [OSCURATO:PERSONA], dal 9 gennaio 2024 a far data dal 13 dicembre 2023. Questa Corte ha affermato che, in tema di procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, è invalida la comunicazione dell’avviso di fissazione d’udienza nei confronti del difensore cancellatosi, anche volontariamente, dall’albo, in quanto indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, perché privo di ius postulandi (Cass. , Sez. U . , 14/11/2017, n. 26856). Nel giudizio di cassazione non opera l’interruzione ma la cancellazione del difensore impone di garantire alla parte la possibilità di nominare un nuovo difensore, anche rinviando il giudizio ad altra udienza previa comunicazione alla parte dell’ordinanza di differimento, atteso che tale evento incide negativamente sull'esercizio del diritto di difesa e sull'integrità del contraddittorio, la cui inviolabilità deve essere garantita nel giudizio di cassazione in termini non dissimili da quanto accade nelle fasi di merito secondo i principi del giusto processo; l’udienza di discussione rappresenta, per tradizione storica e secondo la disciplina positiva, un momento tutt'altro che secondario nello svolgimento del giudizio di cassazione (Cass. 17/06/2024, n. 16829; Cass. 28/04/2023, n. 11300; Cass. 15/02/2023, n. 4811; Cass.24/01/2023, n. 2107; Cass. 19/07/2018, n. 19883 ); fermo restando che ove la parte, una volta ricevuta tale comunicazione, rimanga inerte e non provveda alla nomina di un nuovo difensore, vengono meno i presupposti per reiterare gli adempimenti prescritti dall'art. 377, secondo comma, cod. proc. civ. Occorre quindi, tenuto conto anche della prossimità dell’evento, comunque sopravvenuto all’instaurazione del giudizio, rinviare la causa a nuovo ruolo dando comunicazione della successiva udienza alla parte personalmente, onde consentirle di provvedere alla nomina di un nuovo difensore. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] a nuovo ruolo, disponendo la comunicazione della nuova udienza alla pa
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