CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 maggio 2023
Cassazione n. 21323/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso iscritto al n. 8629/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gianfranco e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma via Taro n. 35, giusta procura in calce al ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA]. 2088/14 / 201 8, depositata il 13 settembre 2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio della pubblica udienza del9 maggio 2023, fissata ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, l. n. 176 del 2020, dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perla Oggetto: Classificazione doganale –Allium sativum monobulbo -Sanzioni sospensione del ricorso ex lege 197/2022 e, in subordine, per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’atto di contestazione di sanzione pecuniaria emesso dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli in esito alla decisione della Direzione generale dell’[OSCURATO:PERSONA] e all’atto di accertamento, con cuierano stati recuperati i maggiori diritti dovuti. L’Agenzia delle dogane, infatti, a seguito di indagini analitiche, aveva rettificato la classificazione della merce importata con la bolletta doganale IM4 n. 8323/F del 26/06/2009, dichiarata dalla società alla voce NC 0703 90 00 80 (“porri ed altri ortaggi agliacei – altri”), con dazio al 6,9%, ed invece da ricondurre alla voce NC 0703 20 00 00 (“agli”), con dazio al 9,6% e importo specifico di € 1.200,00 per tonnellata, risultando il prodotto “aglio comune –allium sativum”. La contribuente contestava la legittimità della procedura e la fondatezza della diversa qualificazione della merce, trattandosi di aglio monobulbo, avente caratteristiche fisiche e morfologiche differenti dall’allium sativum. Chiedeva, inoltre, l’applicazione dell’esimente ex art. 220 CDC, e delle condizioni di cui agli artt. 5 e 6 d.lgs. n. 472 del 1997, 8 d.lgs. n. 546 del 1992 e 10, comma 3, l. n. 212 del 2000. Il ricorso, accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Ravenna, era rigettato dal giudice d’appello. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione con sei motivi, poi illustrato con memoria, chiedendo altresì, ai sensi dell’art. 267 TFUE, la rimessione in via pregiudiziale alla Corte di giustizia. L’Agenzia delle dogane resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente va dato atto che la contribuente, con memoria del 5 aprile 2023, ha presentato istanza di sospensione ai sensi dell’art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022. 2. Occorre premettere che l’art. 1, comma 193, l. n. 197 del 2022 esclude dalla definizione agevolata le controversie relative, anche solo in parte, ai dazi doganali e, in particolare, alle «a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio del 14 dicembre 2020, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione». 3. Nella specie, peraltro, il giudizio verte solo su sanzioni collegate a dazi, sicché va accolta l’istanza di sospensione. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n.