Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 marzo 2023

Cassazione n. 08155/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ntestate ai fini IVA operazioni soggettivamente inesistenti, si è sostanzialmente attenuta al summenzionato canone giurisprudenziali accertando in fatto la non conoscibilità da parte della società contribuente di essere parte del meccanismo frodatorio, in particolare nella parte della moti- vazione in cui si afferma tra l’altro, insieme a considerazioni non rile- vanti sulla base del principio di diritto che precede, anche che «deve ritenersi che il contribuente abbia adeguatamente adempiuto al proprio dovere di diligente verifica della assenza di “indici di fraudolenza” nelle operazioni compiute con altri soggetti commerciali.

E’ stato documen- tato in giudizio da parte della società appellata che (…) il trasporto della merce era stato effettuato mediante spedizioniere terzo nazionale, che la società aveva verificato l’esistenza giuridica e operatività della con- troparte (…) che erano stati individuati altresì responsabili amministra- tivi-commerciali con cui erano stati intrattenuti costanti rapporti (…) presentazione del bilancio (…) esistenza della (…) sede operativa ed amministrativa, sito web, versamento IVA (…) stralci di corrispondenza (…) » (cfr. p.5 sentenza).

Tale complessivo e articolato accertamento fattuale, fondato su precisi elementi fattuali ed istruttori tratti dal com- pendio probatorio, non è revocabile in dubbio in questa sede nei termini proposti con la censura in disamina.

9. Va rammentato al proposito che «In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c - F i r m a t o D a : M A N Z O N E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 6 0 a c 8 8 3 5 e 8 6 4 e b f 2 e 0 2 6 e 4 3 a 5 0 1 7 6 8 Numero registro generale 28389/2019 Numero sezionale 314/2023 Numero di raccolta generale 8155/2023 una norma di legge implicando necessariamente un problema Data pubblicazione 21/03/2023interpre- tativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura é possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione» (ex multis, Cass.n. 26110 del 2015); che «Con la proposizione del ricorso per cassa- zione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sinda- cato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della corret- tezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimo- strare i fatti in discussione» (Cass. 7 aprile 2017 n. 9097).

10. Infine, quanto alla valutazione della prova contraria, il Collegio os- serva come, per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie offerte dalle parti e, come sopra visto, nella fatti- specie il fatto storico è indubbiamente stato considerato.

11. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite sono regolate secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte: F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c - F i r m a t o D a : M A N Z O N E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 6 0 a c 8 8 3 5 e 8 6 4 e b f 2 e 0 2 6 e 4 3 a 5 0 1 7 6 8

ntestate ai fini IVA operazioni soggettivamente inesistenti, si è sostanzialmente attenuta al summenzionato canone giurisprudenziali accertando in fatto la non conoscibilità da parte della società contribuente di essere parte del meccanismo frodatorio, in particolare nella parte della moti- vazione in cui si afferma tra l’altro, insieme a considerazioni non rile- vanti sulla base del principio di diritto che precede, anche che «deve ritenersi che il contribuente abbia adeguatamente adempiuto al proprio dovere di diligente verifica della assenza di “indici di fraudolenza” nelle operazioni compiute con altri soggetti commerciali. E’ stato documen- tato in giudizio da parte della società appellata che (…) il trasporto della merce era stato effettuato mediante spedizioniere terzo nazionale, che la società aveva verificato l’esistenza giuridica e operatività della con- troparte (…) che erano stati individuati altresì responsabili amministra- tivi-commerciali con cui erano stati intrattenuti costanti rapporti (…) presentazione del bilancio (…) esistenza della (…) sede operativa ed amministrativa, sito web, versamento IVA (…) stralci di corrispondenza (…) » (cfr. p.5 sentenza). Tale complessivo e articolato accertamento fattuale, fondato su precisi elementi fattuali ed istruttori tratti dal com- pendio probatorio, non è revocabile in dubbio in questa sede nei termini proposti con la censura in disamina. 9. Va rammentato al proposito che «In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c - F i r m a t o D a : M A N Z O N E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 6 0 a c 8 8 3 5 e 8 6 4 e b f 2 e 0 2 6 e 4 3 a 5 0 1 7 6 8 Numero registro generale 28389/2019 Numero sezionale 314/2023 Numero di raccolta generale 8155/2023 una norma di legge implicando necessariamente un problema Data pubblicazione 21/03/2023interpre- tativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura é possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione» (ex multis, Cass.n. 26110 del 2015); che «Con la proposizione del ricorso per cassa- zione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sinda- cato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della corret- tezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimo- strare i fatti in discussione» (Cass. 7 aprile 2017 n. 9097). 10. Infine, quanto alla valutazione della prova contraria, il Collegio os- serva come, per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie offerte dalle parti e, come sopra visto, nella fatti- specie il fatto storico è indubbiamente stato considerato. 11. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite sono regolate secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte: F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c - F i r m a t o D a : M A N Z O N E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 6 0 a c 8 8 3 5 e 8 6 4 e b f 2 e 0 2 6 e 4 3 a 5 0 1 7 6 8
Sentenza Cassazione n. 08155/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris