CassazionedecretoSezione 1Decisione del 19 giugno 2023
Cassazione n. 24424/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso R.G.N. 04449/2019 promosso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in Roma , via Flaminia 213, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti; ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA] e, in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, circonvallazione Clodia 29, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che li rappresentano e difendonoin virtù di procura speciale in atti; controricorrenti avverso la sentenza n. 4462/2018 della Corte di appello di Roma , pubblicata il 28/06/2018 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con decreto ingiuntivo n. 665/2008, il T ribunale di Roma , su istanza di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della somma di € 11.608,31, oltre interessi legali e spese di procedura, per non avere restituito, a chiusura dei contratti di negoziazione titoli stipulato con l’allora “[OSCURATO:PERSONA] e Giuseppe agenti di cambio in associazione”(di seguito, “[OSCURATO:PERSONA]”) , l’intera somma versata, rispetto alla quale deducevano di non avere mai impartito ordini di movimentazione. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di ered e di [OSCURATO:PERSONA], proponevano opposizione avverso il decreto monitorio e, nel contraddittorio delle parti, il Tribunale accoglieva integralmente l’opposizione, con statuizione confermata anche dalla Corte di appello. Contro la decisione della Corte territoriale, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione , affidato a tre motividi impugnazione . Gli intimati si sono difesi con controricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria difensiv a ex art. 380 bis .1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il pr i mo motivo di ricorso è dedotta la violazione e /o falsa applicazione degli artt. 214 c.p.c. e 2702 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per avere il giudice del gravame ritenuto inammissibile il disconoscimento, operato da gli attuali ricorrenti nella comparsa di costituzione e risposta di prime cure, riferito all’apparente sottosc rizione del documento con il quale [OSCURATO:PERSONA] veniva delegato ad impartire ordini d’investimento per loro conto, sul presupposto che tale documento era stato già prodotto d a i menzionati ricorrenti nella fase monitoria. Secondo i ricorrenti, tale delega non costituiva una delle espresse produzioni monitorie, perché si trattava di uno dei tanti allegati al contratto di negoziazione titoli, nella copia estratta dal fascicolo del procedimento penale. Inoltre, su di essa non si fondava alcuna allegazione nella richiesta d’ingiunzione, mentre l’interesse al disconoscimento era sorto solo nel momento in cui detto documento era entrato a far parte degli elementi di fatto e di diritto della vertenza, mediante le espresse deduz ioni contenute nell’atto di citazione in opposizione degli agenti di cambio. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 24, lett. f, e 1, comma 5, d.lgs. n. 58 del 1998, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per non avere il giudice del gravame rilevato l’invalidità della delega in questione, non avendo [OSCURATO:PERSONA] i requisiti professionali per svolgere l’attività ad esso delegata, riconducibile alla gestione del portafoglio dei ricorrenti, essendo semplicemente un collaboratore degli agenti di cambio, che gestiva senza titolo il portafoglio degli investitori. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 119 d.lgs. n. 385 del 1993, dell’art. 23, comma 6, d.lgs. n. 58 del 1998, degli artt. 1832, 2697 e 1321 c.c., con riferimento alle disposizioni regolamentari della presunta delega, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per avere il giudice del gravame ritenuto tacitamente approvate le operazioni finanziarie in perdita operate dagli agenti di cambio, avendo i clienti prodotto la relativa documentazione, senza considerare che: 1) questi ultimi erano entrati in possesso di tale documentazione solo successivamente, all’esito delle indagini svolte nel corso del procedimento penale avviato (e poi archivi ato) a seguito della denuncia dagli stessi presentata ; 2) i medesimi, a prescindere dall’approvazione contabile, comunque potevano sempre contestare la validità sostanziale delle operazioni. 2.Il primo motivo di ricorso è fondato. 2.1. Nella sentenza impugnata si legge quanto segue: « …i ricorrenti in monitorio avevano prodotto tale delega tra i documenti a sostegno del decreto ingiuntivo, si che non poteva ritenersi operante l’art. 214 c.p.c. che postula la produzione della scrittura contro una parte. Né può ritenersi condivisibile la tesi secondo cui l’interesse al disconoscimento della sottoscrizione in calce alla delega sarebbe derivato per i Masetti a seguito dell’utilizzazione del documento ad opera della controparte in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto, come si è detto, il documento era stato prodotto dagli ingiungenti in sede monitoria ed in quel momento i medesimi avevano manifestato la volontà di avvalersi della scrittura ai fini dell’emissione del decreto; onde la successiva espressione di volontà contraria era ormai inammissibile…». 2.2. Com’è noto, ai sensi dell’art. 214 c.p.c., «Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione. Gli eredi o aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore». Il successivo art. 215 c.p.c. precisa, poi, che «La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta: 1) se la parte, alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta, è contumace, salva la disposizione dell'articolo 293 terzo comma; 2) se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione».Per poter attivarsi, nel processo, il meccanismo che impone il disconoscimento della scrittura privata è, dunque, necessario che tale scrittura sia prodotta «contro»l’apparente sottoscrittore. La giurisprudenza di questa Corte ha più volte distinto tali ipotesi da quelle in cui la menzionata scrittura sia prodotta da colui che risulta essere il suo sottoscrittore, per dedurre, e dimostrare, che la firma ivi apposta non è la sua. In questi cas i , non trovano applicazione gli articoli 214 e 215 c.p.c., proprio perché questi ultimi postulano, al pari dell'art. 2702 c.c., che il documento del quale si alleghi la falsità della firma sia stato prodotto in giudizio dall'altra parte, e non dall'apparente sottoscrittore. Ciò significa che la parte nei cui confronti l’apparente sottoscrittore produce la scrittura non ha alcun onere di proporre l'istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., spe ttando, invece, a colui che risulta aver firmato il documento provare , secondo l’ordinario riparto dell’onere della prova, la non autenticità della sottoscrizione , qualora sia questa l’allegazione a supporto della produzione (v. da ultimo Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 27362 del 19/09/2022). 2.3.In altre parole, qualora a produrre il documento sia proprio chi risulti il sottoscrittore dello stesso, non si applicano le norme previste in tema di riconoscimento e di verificazione della scrittura privata di cui agli artt. 214 e ss. c.p.c., operando, invece, la disciplina comune che regola il riparto dell’onere di prova in relazione all e allegazionidella parte. È nece ssario , però, che il documento sia stato ritualmente introdotto nel processoda colui che di esso voglia avvalersene , al fine di far esplicare la sua valenza probatoria, quale scrittura da lei proveniente, ovvero al fine di escluderne ogni valenza, quale scrittura di cui intende dimostrare la non autenticità.2.4. Com’è noto, infatti, la prova documentale è una prova “precostituita” che, a differenza di quella orale e di tutte le altre prove “costituende”,non richiede un preventivo vaglio di ammissibilità e di rilevanzada parte del giudice , sicché l’intenzione del sottoscrittore di volersi avvaleredel documento va verificata all’esito della produzione, tenuto conto del complessivo quadro delle allegazioni e difese della parte. Tale evenienza si verifica, senza dubbio, nel caso in cui la parte depositi il documento, da lei espressamente indicato , e ne illustr i la portata a sostegno delle proprie domande, eccezioni e conclusioni. Ciò non accade, invece, qualora il documento si trov i tra tanti altri,senza che sia espressamente indicato tra i documenti prodotti, e la parte stessa, nel formulare le proprie domande, eccezioni e difese non abbia fatto espresso riferimento ad ess o ma, anzi, abbia effettuato allegazioni incompatibili con la volontà di far ne uso in giudizio. 2.5. Nel caso di specie si è verificata proprio quest’ultima evenienza. La delega in questione risulta compresa tra i tanti allegati al documento che i ricorrenti hanno voluto produrre ai fini dell’ottenimento del decreto ingiuntivo e i ricorrenti stessi , nel formulare la domanda monitorianon hanno fatto espresso riferimento ad essa. Tale scrittura , anzi, non è stata neppure menzionata tra la documentazione allegata al ricorso monitorio (p. 16 del ricorso per cassazione). Non è, poi, controverso che i ricorrenti abbiano presentato la domanda monitoria allegando di avere stipulato il contratto di negoziazionetitoli con lo “[OSCURATO:PERSONA] ffino ” , ma di non avere effettuato alcuna operazionedurante il rapporto negoziale (v. in particolare p. 6 e s. e p. 16 e s. del controricorso).Non può, dunque, ritenersi che, con la domanda di ingiunzione , i ricorrenti abbiano voluto avvalersi della delega ad apparente loro firma che autorizzava [OSCURATO:PERSONA] ad impartire ordini d’investimento per loro conto, per il solo fatto che era allegata al contratto di negoziazione, tenuto conto che il ricorso monito rio è stato fondato proprio sulla totale assenza di ordini impartiti durante il rapporto contrattuale, e che di tale delega le parti non hanno fatto alcuna menzione neppure nell’indice dei documenti prodotti. 2.6. A fare espresso richiamo a tale scrittura sono stati, per primi, i destinatari del decreto ingiuntivo, quando hanno proposto opposizione, producendo espressamente tale delega insieme agli ordini impartiti dal Molino, al fine di giustificare le movimentazioni nel conto dei clienti, così avvalendosi della stessa « contro » gli apparenti sottoscrittori. Solo a seguito di ciò gli opposti hanno disconosciuto la firma apposta in tale delega, nel primo atto difensivo successivo, costituito dalla comparsa di costituzione e risposta, nel giudizio avviato a seguito dell’opposizione al decreto ingiuntivo. La delega è stata infatti prodotta «contro» i ricorrenti , come previsto dall’art. 215 c.p.c., con la proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo, e questi ultimi hanno disconosciuto la sottoscrizione apparentemente apposta su tale documento nella prima difesa utile, con la comparsa di costituzione e risposta. 3. L’accoglimento del primo motivo di ricorso rende superfluo l’esame di tutti gli altri, che devono ritenersi assorbiti. 4. In conclusione, accolto il p rimo motivo di ricorso e dichiarati assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata nei limiti del motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbit i gli altri, cassa la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità