CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 luglio 2022
Cassazione n. 35947/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a BENEVENTO avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la nota dell'Avvocata [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'annullamento dell'ordinanza impugnata; all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza in data 11 ottobre 2021 con cui il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello proposto in sede cautelare avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Benevento, che aveva rigettato la richiesta di declaratoria di inefficacia della misura cautelare degli arresti domiciliari ovvero, in via subordinata, della sua sostituzione con altra misura meno afflittiva, in relazione ai reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti tributari, truffe aggravate, nonché per plurimi reati fine ex artt. 2, 8 e 10 Digs. n. 74/2000 e di riciclaggio, che risultano contestati dal capo 2 al capo 248 dell'imputazione.Deduce: 1.1. "Motivazione manifestamente illogica ex art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p.". Con il primo motivo il ricorrente deduce il travisamento del contenuto dell'istanza cautelare inoltrata il 14 luglio 2021, che era esclusivamente rivolta alla declaratoria di inefficacia della misura cautelare, per come si evince dal suo contenuto: "fa istanza alla S.V. Ill.ma affinché voglia ordinarsene la liberazione per la data del 28/7/2021, per intervenuta inefficacia della misura custodiale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 306 c.p.p". Precisa che la misura meno gradata veniva richiesta solo ove si fosse ravvisata la persistenza delle esigenze cautelari. 1.2. "inosservanza dell'art. 299 co. 2 c.p.p. e dell'art. 307, co. 1), ex art. 606 co. 1 lett. b) c.p.p.". Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che il Tribunale "avrebbe dovuto conseguentemente rilevare che la mera attenuazione delle originarie esigenze cautelari non consente senz'altro la sostituzione della misura custodiale estinta per perenzione dei relativi termini, in mancanza di un giudizio di inderogabile e di sicuro rilievo, tale da legittimare l'applicazione di altra meno gravosa misura". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e per la carenza di interesse a impugnare. 1.1. Sotto il profilo della manifesta infondatezza, va rilevato come le doglianze si basino su un presupposto palesemente insussistente. Lo stesso ricorrente, invero, puntualizza di avere depositato il 14 luglio l'istanza intesa a ottenere la declaratoria di inefficacia e che nella stessa indicava il 28 luglio quale data di scadenza della misura cautelare. Al momento del deposito dell'istanza -dunque- non erano ancora decorsi i termini di durata della misura cautelare e da ciò consegue che i giudici -avendo deciso il 15 luglio 2022- hanno legittimamente disatteso l'istanza di declaratoria di inefficacia della misura cautelare, in quanto al momento della decisione essa era legittima ed efficace. 1.2. A fronte di ciò, tutta la parte del ricorso -con cui il ricorrente si duole della valutazione da parte del Tribunale della persistenza di esigenze cautelari in assenza di un'istanza in tal senso- si mostra inammissibile soto l'ulteriore profilo della carenza di interesse. Va ricordato, infatti, che «in tema di impugnazioni, il riconoscimento del diritto al gravame è subordinato alla presenza di un interesse immediato, concreto ed attuale a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale di cui si contesta la correttezza e a conseguire un'utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato più vantaggioso», (così, tra molte, Sez. 5 - , Sentenza n. 2747 del 06/10/2021 Cc., dep. il 2022, Migliore, Rv. 282542 - 01). Ciò premesso, il ricorrente non specifica quale sia stato il danno subito da una valutazione -asseritamente- non richiesta, né indica il vantaggio che andrebbe a perseguire nel caso dell'annullamento dell'ordinanza. Precisazione tanto più necessaria, ove si consideri che la valutazione dell'attuale persistenza delle esigenze cautelari che -secondo quanto dedotto- non era dovuta, si è risolta in un vantaggio per l'indagato. Il Tribunale, infatti, si sarebbe potuto limitare al rigetto dell'istanza di declaratoria di inefficacia palesemente intempestiva, senza preoccuparsi della attuale esistenza di un requisito legittimante la misura cautelare, ossia la sussistenza di esigenze cautelari, così attuando una verifica non richiesta, a ulteriore garanzia della legittimità della privazione della libertà personale. 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14