CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 46852/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, nonché le conclusioni del difensore dell'imputato, la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 1° dicembre 2020 la Corte d'appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di tentato furto aggravato del denaro contenuto in una slot machine. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico, articolato motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art.173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si denunciano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità e alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante, nel capo di imputazione indicata attraverso il riferimento all'art. 625, primo comma, n. 6, cod. pen. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, nonché le conclusioni del difensore dell'imputato, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. La prima articolazione del motivo di ricorso denuncia l'assenza, nel caso di specie, del fine di profitto che caratterizza la fattispecie incriminatrice del furto, dal momento che l'imputato, dopo avere perso, giocando alla slot machine, una somma che egli riteneva eccessiva, essendosi convinto di avere diritto ad una vincita ogni certo numero di giocate, aveva rotto la stessa, solo per impedire che qualcun altro potesse giocare e alterare i dati che, all'esame di un tecnico, da lui inutilmente invocato, avrebbero confermato le sue ragioni. La censura è inammissibile per assenza di specificità e manifesta infondatezza. Sotto il primo profilo, la doglianza muove innanzi tutto da una ricostruzione dei fatti assertiva che colloca, al di fuori del fuoco motivazionale della condotta, l'obiettivo perseguito dall'imputato di recuperare il denaro perduto e che, ormai, era nella disponibilità di altri. In questa prima prospettiva, le censure sono inammissibili poiché, in termini peraltro assolutamente aspecifici, aspirano ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie preclusa in sede di legittimità. Peraltro, l'assoluta assenza di qualunque base obiettiva in siffatta ricostruzione dei fatti si rinviene nello stesso ricorso, quando riporta il contenuto della deposizione della teste [OSCURATO:PERSONA], la quale ha ricordato che l'imputato voleva riprendersi i 3.000,00 euro che aveva giocato e voleva impedire che altri giocasse, proprio per evitare che una eventuale vincita di terzi lo privasse delle somme che rivendicava. E ciò senza dire del contenuto della deposizione del brigadiere Rossi, ricordata dalla sentenza di secondo grado nel momento in cui ripercorre il contenuto della decisione del Tribunale. Siffatto risultato (estraneo a qualunque ragionevole pretesa esercitabile dinanzi all'autorità giudiziaria: v., al riguardo, le puntuali indicazioni di Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362 - 0, coerenti con la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di elementi costitutivi del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni), nella sua indiscussa dimensione patrimoniale, vale ad identificare il fine di profitto richiesto dalla fattispecie incriminatrice del furto e ad escludere qualunque fondatezza alla prospettata riqualificazione del fatto in termini di danneggiamento. Va, al riguardo, ribadito che, ai fini della qualificazione del reato come tentativo di furto aggravato dalla violenza sulle cose o come tentativo di danneggiamento, poiché i due reati si distinguono non per la materialità del fatto, che può essere identica, ma per la finalità della condotta, occorre valutare le modalità dell'azione, i mezzi impiegati per realizzarla nonché le caratteristiche strutturali della cosa mobile, per stabilire se l'intenzione dell'agente fosse diretta all'impossessamento della cosa mobile o, invece, al mero deterioramento della stessa (v., ad es., Sez. 4, n. 37532 del 09/06/2021, Piva, Rv. 281927 - 01). Inammissibile per novità (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) è anche la seconda articolazione del motivo, poiché, a fronte della formulazione dell'art. 625, primo comma, n. 6, cod. pen., che attribuisce rilievo al fatto che il furto sia commesso «in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande», introduce una contestazione della sussistenza dei presupposti obiettivi della circostanza, che non è stata prospettata con l'atto di appello. 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00