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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22372/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] RachiqarLnecli ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 19 settembre 2025 che ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 commesso il 26 giugno 2024 alla pena ritenuta di giustizia.

Rilevato che ricorrente ha dedotto la mancanza di motivazione e la violazione di legge in ordine al mancato proscioglimento, al trattamento sanzionatorio definito eccessivo e alla qualificazione giuridica.

Si tratta di motivi che prospettano deduzioni del tutto generiche, non scandite da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata e come tali sono inammissibili per difetto assoluto di specificità Ritenuto, pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] RachiqarLnecli ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 19 settembre 2025 che ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 commesso il 26 giugno 2024 alla pena ritenuta di giustizia. Rilevato che ricorrente ha dedotto la mancanza di motivazione e la violazione di legge in ordine al mancato proscioglimento, al trattamento sanzionatorio definito eccessivo e alla qualificazione giuridica. Si tratta di motivi che prospettano deduzioni del tutto generiche, non scandite da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata e come tali sono inammissibili per difetto assoluto di specificità Ritenuto, pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 22372/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris