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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18375/2023

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13100/2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (S.C.P.A.) rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] sito in Roma, in via [OSCURATO:PERSONA], n. 65. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

SICILIA – SEZ. [OSCURATO:PERSONA] n. 4806/2018, depositata in data 5 novembre 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA] DeRosa.

Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA].

Sil.

Rif.

IRES 1990- 1991-1992 Rilevato che:

1. La società contribuente, in data 24 febbraio 2010, presentava all’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale Ragusa – istanza di rimborso di imposte dirette ed IVA nella misura del 90% (€ 81.678.859,85) di quanto pagato per il triennio 1990 - 1992, a t itolo di capitale e interessi, ex articolo 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289.

L'istanza di rimborso scaturiva dalla residenza della società contribuente in uno dei comuni colpiti dal sisma Sicilia del 1990; la società, segnatamente, riteneva possibile la definizione degli anni pregressi, con il pagamento forfettario del 10%.

L'ufficio non forniva alcuna risposta, cosicché si formava un silenzio rifiuto.

2. Avverso tale silenzio-rifiuto, la società contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Ragusa; l’Ufficio resisteva con controdeduzioni.

3. La C.t.p., con sentenza n. 890/01/2012, accoglieva parzialmente il ricorso della società contribuente, riconoscendo il diritto al rimborso nella misura di € 30.598.349,54 a titolo di imposte sui redditi, imposta regionale sulle attività produttive, imposte sul patrimonio netto delle imprese, imposte sostitutive e imposta straordinaria depositie rigettando il ricorso nel resto.

4. Contro tale decisione proponeva appello principale la società contribuente dinanzi laC.t.r. della Sicilia; l’Ufficio resisteva con controdeduzioni, spiegando altresì appello incidentale.

5. Con sentenzan. 4806/2018 , depositata in data 5 novembre 2018,la C.t.r. adita rigettava l’appello principale e accoglieva l’appello incidentale dell’Ufficio, condannando altresì l’appellante principale alla rifusione delle spese di lite.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.

L’Ufficio ha resistito con controricorso.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 31 maggio 2023 per la qualenon sono state depositate memorie.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: « Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2009, dell’art. 107, par. 2, TFUE, dell’art. 14, par. 1 del regolamento n. 659 del 1999, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha applicato la normativa di cui al presente motivo di ricorso senza tenere in considerazione i principi fondamentali dell’Unione Europea, nonché i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico interno, fornendo altresì una decisione suscettibile di avvantaggiare i contribuenti negligenti rispetto a coloro i quali avevano già adempiuto i propri obblighi fiscali, in violazione dei principi di eguaglianza (art. 3 Cost.), capacità contributiva (art. 53 Cost.) e imparzialità della P.A. (art. 97 Cost.).

2. Il motivo è infondato. 2.1 L'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 – riguardante la definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991, e 1992 a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa attraverso le due simmetriche possibilità del pagamento del dieci per cento del dovuto, per chi non ha ancora pagato, e del rimborso del novanta per centro di quanto versato, per chi ha già pagato - non si applica in materia di IVA con riferimento ai contribuenti che svolgono attività di impresa, in ragione del combinato disposto dell'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014 e della decisione n.

C (2015) 5549 "final" del 14 agosto 2015 della Commissione UE, che ha ritenuto la previsione di cui all’art. 9 comma 17 cit. emessa in violazione dell'art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, dunque, incompatibile con il mercato interno, perché configurante un illegittimo aiuto di stato.

2.2. Con riguardo alle imposte diverse dall’IVA – venendo qui in rilievo l’IRES - la Decisione della Commissione europea C/2015, 5549 Final, del 14 agosto 2015, ha statuito che la citata disciplina italiana di cui all’art. 9, comma 17, legge n. 289 del 2002 integra un «aiuto di Stato» non conforme al diritto sovranazionale.

Tale sopravvenuta decisione della Commissione Europea è immediatamente applicabile trattandosi, ai sensi dell'art. 288 TFUE, di atto normativo vincolante e, dunque, di ius superveniens, sicché il giudice di legittimità è tenuto a dare immediata attuazione, anche d'ufficio (ed anche mediante disapplicazione di norme contrastanti: v.

Cass. n. 15354 del 04/07/2014; Cass. n. 29905 del 13/12/2017; Cass. n. 2208 del 25/01/2019), alla nuova regolamentazione della materia oggetto della decisione comunitaria, decidendo nel merito ovvero, se sia necessario un accertamento dei presupposti di fatto, cassando la sentenza impugnata e rimettendo al giudice di rinvio il relativo compito (v.

Cass. n. 13458 del 30/06/2016; Cass. n. 17199 del 26/06/2019).

Il rimborso alle condizioni di cui all’art. 9, comma 17 cit. è consentito solo per particolari categorie ovvero in caso di c.d. aiuto “de minimis” o in applicazione degli artt. 92 e 93 del Trattato.

2.3. Secondo la giurisprudenza di legittimità, spetta al giudice di merito valutare se nella singola fattispecie ricorra l'ipotesi di un aiuto individuale che, al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dai regolamenti UE che prevedono gli aiuti c.d.

“de minimis" o quelle previste dal regolamento CE n. 994 del 1998 del Consiglio, sull'applicazione degli artt. 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali ovvero da ogni altro regime di aiuti approvato, fino a concorrenza dell'intensità massima prevista per tale tipo di aiuti (Cass. n. 2208 del 25/01/2019; Cass. n. 19577 del 24/07/2018).

2.4. Nel caso di specie la C.t.r., in coerenza con la giurisprudenza richiamata, ha confermato il diniego di rimborso con riferimento all’IRES; in assenza di allegazione e prova circa la sussistenza dei presupposti da ultimo richiamati non era, d’altro canto, consentita alcuna deroga al principio della non rimborsabilità per incompatibilità della norma con la previsione di cui all’art. 108, paragrafo 3 del Trattato. [OSCURATO:PERSONA], come sopra accennato, si è pronunciata sulla questione della compatibilità al trattato concludendo nel senso che “Le misure di aiuto di Stato in oggetto (Legge 27 dicembre 2012, n. 289, articolo 9, comma 17, e successive modifiche e integrazioni; Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 4, comma 90, e successive modifiche e integrazioni; Legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 363, e successive modifiche e integrazioni; Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1011, e successive modifiche e integrazioni; Legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, comma 109, e successive modifiche e integrazioni; Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, articolo 6, comma 4-bis e 4-ter, e successive modifiche e integrazioni; Legge 12 novembre 2011, n. 183, articolo 33, comma 28, e successive modifiche e integrazioni; e tutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi sopraccitate), che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l’Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno (Decisione della Commissione del 14.8.2015, C(2015) 5549 final, confermata dal Tribunale UE con sentenza 26 gennaio 2018 in causa T-172/16)”.

2.5. Conseguentemente, va ritenuta inammissibile l’istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia, perché non volta a chiedere una previa valutazione del diritto nazionale con quello sovranazionale dell’Unione, ma surrettiziamente, a privare di efficacia una decisione che ha valore di fonte direttamente applicabile nell’ordinamento nazionale.

3. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso.

Condanna la ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in€ 35.000,00, oltre spese prenot ate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a ti tolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13100/2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (S.C.P.A.) rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] sito in Roma, in via [OSCURATO:PERSONA], n. 65. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA – SEZ. [OSCURATO:PERSONA] n. 4806/2018, depositata in data 5 novembre 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA] DeRosa. Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]. Sil. Rif. IRES 1990- 1991-1992 Rilevato che: 1. La società contribuente, in data 24 febbraio 2010, presentava all’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale Ragusa – istanza di rimborso di imposte dirette ed IVA nella misura del 90% (€ 81.678.859,85) di quanto pagato per il triennio 1990 - 1992, a t itolo di capitale e interessi, ex articolo 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289. L'istanza di rimborso scaturiva dalla residenza della società contribuente in uno dei comuni colpiti dal sisma Sicilia del 1990; la società, segnatamente, riteneva possibile la definizione degli anni pregressi, con il pagamento forfettario del 10%. L'ufficio non forniva alcuna risposta, cosicché si formava un silenzio rifiuto. 2. Avverso tale silenzio-rifiuto, la società contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Ragusa; l’Ufficio resisteva con controdeduzioni. 3. La C.t.p., con sentenza n. 890/01/2012, accoglieva parzialmente il ricorso della società contribuente, riconoscendo il diritto al rimborso nella misura di € 30.598.349,54 a titolo di imposte sui redditi, imposta regionale sulle attività produttive, imposte sul patrimonio netto delle imprese, imposte sostitutive e imposta straordinaria depositie rigettando il ricorso nel resto. 4. Contro tale decisione proponeva appello principale la società contribuente dinanzi laC.t.r. della Sicilia; l’Ufficio resisteva con controdeduzioni, spiegando altresì appello incidentale. 5. Con sentenzan. 4806/2018 , depositata in data 5 novembre 2018,la C.t.r. adita rigettava l’appello principale e accoglieva l’appello incidentale dell’Ufficio, condannando altresì l’appellante principale alla rifusione delle spese di lite. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. L’Ufficio ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 31 maggio 2023 per la qualenon sono state depositate memorie. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: « Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2009, dell’art. 107, par. 2, TFUE, dell’art. 14, par. 1 del regolamento n. 659 del 1999, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha applicato la normativa di cui al presente motivo di ricorso senza tenere in considerazione i principi fondamentali dell’Unione Europea, nonché i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico interno, fornendo altresì una decisione suscettibile di avvantaggiare i contribuenti negligenti rispetto a coloro i quali avevano già adempiuto i propri obblighi fiscali, in violazione dei principi di eguaglianza (art. 3 Cost.), capacità contributiva (art. 53 Cost.) e imparzialità della P.A. (art. 97 Cost.). 2. Il motivo è infondato. 2.1 L'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 – riguardante la definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991, e 1992 a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa attraverso le due simmetriche possibilità del pagamento del dieci per cento del dovuto, per chi non ha ancora pagato, e del rimborso del novanta per centro di quanto versato, per chi ha già pagato - non si applica in materia di IVA con riferimento ai contribuenti che svolgono attività di impresa, in ragione del combinato disposto dell'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014 e della decisione n. C (2015) 5549 "final" del 14 agosto 2015 della Commissione UE, che ha ritenuto la previsione di cui all’art. 9 comma 17 cit. emessa in violazione dell'art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, dunque, incompatibile con il mercato interno, perché configurante un illegittimo aiuto di stato. 2.2. Con riguardo alle imposte diverse dall’IVA – venendo qui in rilievo l’IRES - la Decisione della Commissione europea C/2015, 5549 Final, del 14 agosto 2015, ha statuito che la citata disciplina italiana di cui all’art. 9, comma 17, legge n. 289 del 2002 integra un «aiuto di Stato» non conforme al diritto sovranazionale. Tale sopravvenuta decisione della Commissione Europea è immediatamente applicabile trattandosi, ai sensi dell'art. 288 TFUE, di atto normativo vincolante e, dunque, di ius superveniens, sicché il giudice di legittimità è tenuto a dare immediata attuazione, anche d'ufficio (ed anche mediante disapplicazione di norme contrastanti: v. Cass. n. 15354 del 04/07/2014; Cass. n. 29905 del 13/12/2017; Cass. n. 2208 del 25/01/2019), alla nuova regolamentazione della materia oggetto della decisione comunitaria, decidendo nel merito ovvero, se sia necessario un accertamento dei presupposti di fatto, cassando la sentenza impugnata e rimettendo al giudice di rinvio il relativo compito (v. Cass. n. 13458 del 30/06/2016; Cass. n. 17199 del 26/06/2019). Il rimborso alle condizioni di cui all’art. 9, comma 17 cit. è consentito solo per particolari categorie ovvero in caso di c.d. aiuto “de minimis” o in applicazione degli artt. 92 e 93 del Trattato. 2.3. Secondo la giurisprudenza di legittimità, spetta al giudice di merito valutare se nella singola fattispecie ricorra l'ipotesi di un aiuto individuale che, al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dai regolamenti UE che prevedono gli aiuti c.d. “de minimis" o quelle previste dal regolamento CE n. 994 del 1998 del Consiglio, sull'applicazione degli artt. 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali ovvero da ogni altro regime di aiuti approvato, fino a concorrenza dell'intensità massima prevista per tale tipo di aiuti (Cass. n. 2208 del 25/01/2019; Cass. n. 19577 del 24/07/2018). 2.4. Nel caso di specie la C.t.r., in coerenza con la giurisprudenza richiamata, ha confermato il diniego di rimborso con riferimento all’IRES; in assenza di allegazione e prova circa la sussistenza dei presupposti da ultimo richiamati non era, d’altro canto, consentita alcuna deroga al principio della non rimborsabilità per incompatibilità della norma con la previsione di cui all’art. 108, paragrafo 3 del Trattato. [OSCURATO:PERSONA], come sopra accennato, si è pronunciata sulla questione della compatibilità al trattato concludendo nel senso che “Le misure di aiuto di Stato in oggetto (Legge 27 dicembre 2012, n. 289, articolo 9, comma 17, e successive modifiche e integrazioni; Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 4, comma 90, e successive modifiche e integrazioni; Legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 363, e successive modifiche e integrazioni; Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1011, e successive modifiche e integrazioni; Legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, comma 109, e successive modifiche e integrazioni; Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, articolo 6, comma 4-bis e 4-ter, e successive modifiche e integrazioni; Legge 12 novembre 2011, n. 183, articolo 33, comma 28, e successive modifiche e integrazioni; e tutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi sopraccitate), che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l’Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno (Decisione della Commissione del 14.8.2015, C(2015) 5549 final, confermata dal Tribunale UE con sentenza 26 gennaio 2018 in causa T-172/16)”. 2.5. Conseguentemente, va ritenuta inammissibile l’istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia, perché non volta a chiedere una previa valutazione del diritto nazionale con quello sovranazionale dell’Unione, ma surrettiziamente, a privare di efficacia una decisione che ha valore di fonte direttamente applicabile nell’ordinamento nazionale. 3. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso. Condanna la ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in€ 35.000,00, oltre spese prenot ate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a ti tolo
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