CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 novembre 2025
Cassazione n. 20421/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6/11/2025 della Corte di Appello di Barivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazioneavverso la sentenza del 26 novembre 2025 con cui la Corte di Appello di Bari, inparziale riforma della sentenza emessa, in data 19 dicembre 2023, dal [OSCURATO:PERSONA], lo ha condannato alla pena di anni 5 di reclusione ed euro 9.000,00 dimulta in relazione al reato di cui all’art. 644 cod. pen., previa declaratoria dellasopravvenuta prescrizione del reato di cui all’art. 629 cod. pen.2. Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione degli artt. 81 e644 cod. pen. nonché manifesta illogicità della motivazione in relazione allaritenuta sussistenza di una pluralità di reati di usura unificati dal vincolo dellacontinuazione.La Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso l’applicabilità del principio didiritto secondo cui, qualora le successive dazioni siano state effettuate dallapersona offesa in esecuzione di un’unica pattuizione usuraria, non è ravvisabileuna pluralità di condotte criminose unificate dal vincolo della continuazione bensìun’unica condotta che si esaurisce con il perfezionamento del patto originario.In tale prospettiva, la Corte di merito avrebbe apoditticamente ritenuto che, nelcaso di specie, fossero intervenute “nuove dazioni/pattuizioni usurarie, adiniziativa del prevenuto, innestandosi sull’incapacità della vittima di adempiere aquanto in precedenza richiestogli” (pag. 26 della sentenza impugnata).Tale affermazione si porrebbe, ad avviso della difesa, in insanabile contrasto conla stessa ricostruzione fattuale contenuta nella motivazione della sentenzaimpugnata, dalla cui lettura emergerebbe in modo inequivoco come l’interavicenda delittuosa si sia sviluppata quale un’unica e ininterrotta relazioneusuraria, originata da un singolo prestito e protrattasi nel tempo mediante unaserie di rinegoziazioni e dazioni di denaro e titoli, tutte causalmente eteleologicamente connesse all’originaria obbligazione della persona offesa.Tali condotte, lungi dal costituire autonomi episodi criminosi, rappresenterebberola fisiologica evoluzione del medesimo rapporto illecito, nel cui ambito l’agente,a fronte dell’insolvenza della vittima, si sarebbe limitato a rimodulare le condizionidel debito, aggravandole progressivamente, così dando luogo non già a distintifatti di reato bensì all’estrinsecazione di un unico negozio giuridico illecito, la cuifase esecutiva si sarebbe protratta sino all’ultima dazione.Ne conseguirebbe che la Corte territoriale, pur avendo correttamente ricostruitola sequenza degli eventi che legano inscindibilmente ciascuna rinegoziazione allaprecedente, sarebbe incorsa in una evidente contraddizione logica nel momentoin cui ha artificiosamente frazionato tale condotta unitaria in una pluralità di reati,applicando, in assenza dei presupposti, l’aumento per la continuazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, in quanto introduce una questione nontempestivamente devoluta con l’atto di appello e non rilevabile d’ufficio in ognistato e grado del giudizio.Dalla lettura dell’atto di appello emerge, infatti, che il [OSCURATO:PERSONA] aveva formulatouna pluralità di censure volte, rispettivamente, ad escludere la configurabilità deldelitto di usura, ad ottenere la riqualificazione del fatto di cui al capo B) nel reatodi esercizio arbitrario delle proprie ragioni nonché l’esclusione della contestatarecidiva ovvero, in via subordinata, il riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche (cfr. pagg. 1-20 dell’atto di gravame). Nessuna specifica deduzionerisultava, invece, articolata con riguardo al riconoscimento della continuazioneovvero alla prospettata qualificazione unitaria del fatto contestato al capo A).2. Ciò premesso deve essere, ribadito che non sono proponibili in cassazionemotivi con i quali vengano introdotte per la prima volta questioni non dedotte neiprecedenti gradi di impugnazione, poiché esse restano estranee al perimetrocognitivo del giudice di legittimità quando, proprio in ragione dell’effettodevolutivo dell’impugnazione, non potevano essere esaminate dal giudice delgravame. In tale prospettiva, l’accesso al sindacato di legittimità presuppone chela censura sia stata tempestivamente e specificamente formulata nel giudizio diimpugnazione di merito, non potendo la parte riservare al ricorso per cassazionequestioni che avrebbe dovuto sottoporre, nei tempi e nelle forme previste, algiudice competente. Ne consegue che le censure formulate per la prima volta conil ricorso per cassazione hanno ad oggetto “punti della decisione” ormai sottrattial sindacato giurisdizionale, avendo acquisito stabilità in forza del principio deltantum devolutum, quantum appellatum (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020,Tocco, Rv. 280306–01; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv.279903–01; Sez. 3, n. 57716 del 29/09/2017, B., Rv. 271869–01; Sez. 2, n.29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316–01; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 41735del 18/09/2025, Beltrante, non massimata).3. Deve essere, peraltro, evidenziato che, sebbene la qualificazione giuridica delfatto possa essere modificata, nel rispetto del principio del contraddittorio e dellegaranzie difensive, in ogni stato e grado del procedimento, tale possibilitàincontra un limite, nel giudizio di legittimità, allorquando la diversa qualificazionepostuli accertamenti o valutazioni di merito riservati al giudice del fatto. In taleevenienza, infatti, le relative questioni non possono essere dedotte per la primavolta in sede di cassazione, dovendo essere previamente sottoposte al vaglio deigiudici competenti allo scrutinio del fatto (Sez. 2, n. 7462 del 30/01/2018,Lunardi, Rv. 272091–01; Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651–01; Sez. 3, n. 15052 del 16/04/2026, T. non massimata).4. Nel caso di specie, la richiesta di qualificare il fatto contestato come un unicoreato di usura, in luogo della pluralità di condotte usurarie ritenute dai giudici dimerito e unificate dal vincolo della continuazione, implica necessariamente unarivalutazione del compendio fattuale e delle modalità esecutive delle condotte,legittimità.Né può sostenersi che tale conclusione costituisca espressione di un approcciomeramente formalistico all’impugnazione. Dalla lettura dei motivi di appelloemerge, infatti, che nessuna specifica doglianza era stata articolata con riguardoal riconoscimento della continuazione né era stata prospettata la diversaqualificazione unitaria del fatto. L’assoluta mancanza di censure sul puntoconferma, dunque, l’obiettiva novità della questione introdotta soltanto in sededi legittimità e ne comporta, conseguentemente, l’inammissibilità.5. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, cosìequitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEmanuele [OSCURATO:PERSONA]Agostini