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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 febbraio 2024

Cassazione n. 22696/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32068/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]’ GIANFRANCO (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende, con domiciliazione telematica come in atti - r icorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].

SASA, [OSCURATO:PERSONA] - i ntimati - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di ROMA n. 8197/2020 depositata il5/06/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/02/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

S [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] convenne dinnanzi al G iudice di pace di Roma la compagnia di assicurazioni Unipol SAI div. [OSCURATO:SOCIETA]. (già Milano div.

SASA) e [OSCURATO:PERSONA], per sentire accertare la responsabilità del conducente del veicolo di parte convenuta nella verificazione di un sinistro stradale che lo vide coinvolto, e chiedendo la condanna della Mazzenga, solidalmente o disgiuntamente alla compagnia di assicurazioni Unipol SAI, al risarcimento di tutti i danni materiali subiti, quantificati successivamente in complessivi euro 9.504,95.

2. Con sentenza n. 552/2016 il G iudice di p ace di Roma dichiarò la esclusiva responsabilità del conducente dell’autovettura di proprietà della Mazzenga nella determinazione del sinistro e, in accoglimento della domanda, condannò i convenuti, in solido tra di loro , a corrispondere al Valentini la somma di euro 9.527,79,oltre interessi legali dalla data del sinistro sino al soddisfo.

3. Avverso detta pronuncia UnipolSai propose gravame dinanzi al Tribunale di Roma, eccependo, per quanto rileva in questa sede, la nullità degli atti di iscrizione a ruolo del giudizio di primo grado dinanzi al Giudice di pace di Roma, essendo la data indicata in citazione per la prima udienza quella del 15 novembre 2014, cui seguiva invece l’iscrizione a ruolo in data 17 novembre 2014, impedendo in tal modo la verifica dell’effettiva iscrizione del giudizio e quindi la mancata costituzione nel procedimento stesso.

4. [OSCURATO:PERSONA] si costituì rappresentando, per quanto rileva in questa sede, che l’Ufficio del Ruolo Generale del Giudice di pace di Roma aveva regolarmente iscritto a ruolo la causa in oggetto,in quanto la data del 15/11/2014, indicata quale giorno di prima comparizione, cadeva di sabato,e che pertanto operavano gli artt. 82 disp. att. e 155 c.p.c., in forza dell’art. 58, comma 3, l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 69, che sul computo dei termini al IV comma prevedono che “se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”,e al V comma “La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata di sabato“, comma aggiunto dall’art. 2 (1 lett. f) l. 28 dicembre 2005, n. 263. [OSCURATO:PERSONA] rimarcòche il Giudice di pace non avesse rilevato alcuna irregolarità nella costituzione del contradditorio, e che la mancata conoscenza dell’atto di citazione da parte di UnipolSai fosse imputabile alla mancata verifica della società stessa.

5. Con sentenza n. 8197/2020, depositata in data 5/ 0 6/2020, oggetto di ricorso, il Tribunale di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la nullità del processo e della sentenza per inosservanza del combinato disposto degli artt. 319 e 165 c.p.c., rimettendo la causa, ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c., al giudice di primo grado,per i provvedimenti relativi agli artt. 171 e 307 c.p.c. sulla citazione della domanda proposta dall’attore per accertata tardività dell’atto di iscrizione a ruolo della causa.

6. La sentenza motiva che le risultanze probatorie documentali consentono di rilevare d’ufficio la originaria nullità della sentenza di primo grado, conseguente alla originaria mancata rituale formazione del contradditorio processuale nel giudizio di primo grado, consistente nella mancata partecipazione al processo di UnipolSai, identificabile nel caso di specie quale litisconsorte necessario ai sensi dell’art. 102 c.p.c., la quale è risultata soccombente per intero anche con il rilievo della rilevata mancata contestazione dei fatti dedotti in citazione ai sensi dell’art. 116, 2° co., c.p.c.

7. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

8. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 c.p.c.

9. UnipolSai Div isione Sasa e [OSCURATO:PERSONA] non ha nno svolto difese nel presente giudizio di legittimità.

M [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l ’ unico motivo , il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto di cui agli artt. 82 disp. att. e 155 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.”, lamentando che il Tribunale, nel concludere che la mancata partecipazione al giudizio di UnipolSai fosse causata dalla tardiva iscrizione a ruolo, non avrebbe tenuto conto della circostanza, evidenziata negli atti difensivi del ricorrente, che la data del 15/11/2013 cadesse in una giornata corrispondente al sabato, e che tale punto fosse basilare al fine di una corretta valutazione della regolarità della iscrizione a ruolo del procedimento presso l’ufficio del giudice di pace di Roma.

2. Va evidenziato che, p er giurisprudenza consolidata, la disciplina del computo dei termini di cui all’art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., che proroga di diritto, al primo giorno seguente non festivo, il termine che scade in un giorno festivo o di sabato, si applica, per il suo carattere generale, a tutti i termini, anche perentori, contemplati dal codice di rito (compreso il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione Cass., sez. 6-5, ord. 16/11/2016, n. 23375; conformi Cass., sez.

V, sent. 13/05/2022, n. 15430, in relazione al termine per la proposizione dell’appello nelle controversie soggette al rito del lavoro; Cass., sez.

I, sent. 7/10/2014, n. 21105, in relazioneal termine per il deposito del ricorso per cassazione). 2.1 Inoltre, il combinato disposto degli artt. 319 c.p.c. e 57 disp. att. c.p.c. va interpretato nel senso che, qualora dinanzi al giudice di pace non sia stata tenuta udienza nel giorno indicato in citazione o nel processo verbale, l’iscrizione a ruolo può essere effettuata anche successivamente alla data indicata in citazione, mentre la costituzione in giudizio dell’attore può essere effettuata fino al giorno dell’udienza effettivamente tenuta dal giudice designato, non esistendo norme che escludano detta costituzione direttamente in udienza, e non potendosi, peraltro, desumere tale forma di sbarramento dai principi generali posti a presidio del procedimento dinanzi al giudice di pace, con conseguente inapplicabilità, in tal caso, del principio secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell’opponente va equiparata alla sua mancata costituzione ( Cass., sez.

III, sent. 26/02/2002, n. 2830).

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso è fondato e va accolto; la sentenza impugnata va , quindi, cassata, con rinvio al Tribunale di Rom a , in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassala sentenza impugnata e rinvia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32068/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]’ GIANFRANCO (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende, con domiciliazione telematica come in atti - r icorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. SASA, [OSCURATO:PERSONA] - i ntimati - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di ROMA n. 8197/2020 depositata il5/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/02/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne dinnanzi al G iudice di pace di Roma la compagnia di assicurazioni Unipol SAI div. [OSCURATO:SOCIETA]. (già Milano div. SASA) e [OSCURATO:PERSONA], per sentire accertare la responsabilità del conducente del veicolo di parte convenuta nella verificazione di un sinistro stradale che lo vide coinvolto, e chiedendo la condanna della Mazzenga, solidalmente o disgiuntamente alla compagnia di assicurazioni Unipol SAI, al risarcimento di tutti i danni materiali subiti, quantificati successivamente in complessivi euro 9.504,95. 2. Con sentenza n. 552/2016 il G iudice di p ace di Roma dichiarò la esclusiva responsabilità del conducente dell’autovettura di proprietà della Mazzenga nella determinazione del sinistro e, in accoglimento della domanda, condannò i convenuti, in solido tra di loro , a corrispondere al Valentini la somma di euro 9.527,79,oltre interessi legali dalla data del sinistro sino al soddisfo. 3. Avverso detta pronuncia UnipolSai propose gravame dinanzi al Tribunale di Roma, eccependo, per quanto rileva in questa sede, la nullità degli atti di iscrizione a ruolo del giudizio di primo grado dinanzi al Giudice di pace di Roma, essendo la data indicata in citazione per la prima udienza quella del 15 novembre 2014, cui seguiva invece l’iscrizione a ruolo in data 17 novembre 2014, impedendo in tal modo la verifica dell’effettiva iscrizione del giudizio e quindi la mancata costituzione nel procedimento stesso. 4. [OSCURATO:PERSONA] si costituì rappresentando, per quanto rileva in questa sede, che l’Ufficio del Ruolo Generale del Giudice di pace di Roma aveva regolarmente iscritto a ruolo la causa in oggetto,in quanto la data del 15/11/2014, indicata quale giorno di prima comparizione, cadeva di sabato,e che pertanto operavano gli artt. 82 disp. att. e 155 c.p.c., in forza dell’art. 58, comma 3, l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 69, che sul computo dei termini al IV comma prevedono che “se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”,e al V comma “La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata di sabato“, comma aggiunto dall’art. 2 (1 lett. f) l. 28 dicembre 2005, n. 263. [OSCURATO:PERSONA] rimarcòche il Giudice di pace non avesse rilevato alcuna irregolarità nella costituzione del contradditorio, e che la mancata conoscenza dell’atto di citazione da parte di UnipolSai fosse imputabile alla mancata verifica della società stessa. 5. Con sentenza n. 8197/2020, depositata in data 5/ 0 6/2020, oggetto di ricorso, il Tribunale di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la nullità del processo e della sentenza per inosservanza del combinato disposto degli artt. 319 e 165 c.p.c., rimettendo la causa, ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c., al giudice di primo grado,per i provvedimenti relativi agli artt. 171 e 307 c.p.c. sulla citazione della domanda proposta dall’attore per accertata tardività dell’atto di iscrizione a ruolo della causa. 6. La sentenza motiva che le risultanze probatorie documentali consentono di rilevare d’ufficio la originaria nullità della sentenza di primo grado, conseguente alla originaria mancata rituale formazione del contradditorio processuale nel giudizio di primo grado, consistente nella mancata partecipazione al processo di UnipolSai, identificabile nel caso di specie quale litisconsorte necessario ai sensi dell’art. 102 c.p.c., la quale è risultata soccombente per intero anche con il rilievo della rilevata mancata contestazione dei fatti dedotti in citazione ai sensi dell’art. 116, 2° co., c.p.c. 7. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. 8. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 c.p.c. 9. UnipolSai Div isione Sasa e [OSCURATO:PERSONA] non ha nno svolto difese nel presente giudizio di legittimità. M [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l ’ unico motivo , il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto di cui agli artt. 82 disp. att. e 155 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.”, lamentando che il Tribunale, nel concludere che la mancata partecipazione al giudizio di UnipolSai fosse causata dalla tardiva iscrizione a ruolo, non avrebbe tenuto conto della circostanza, evidenziata negli atti difensivi del ricorrente, che la data del 15/11/2013 cadesse in una giornata corrispondente al sabato, e che tale punto fosse basilare al fine di una corretta valutazione della regolarità della iscrizione a ruolo del procedimento presso l’ufficio del giudice di pace di Roma. 2. Va evidenziato che, p er giurisprudenza consolidata, la disciplina del computo dei termini di cui all’art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., che proroga di diritto, al primo giorno seguente non festivo, il termine che scade in un giorno festivo o di sabato, si applica, per il suo carattere generale, a tutti i termini, anche perentori, contemplati dal codice di rito (compreso il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione Cass., sez. 6-5, ord. 16/11/2016, n. 23375; conformi Cass., sez. V, sent. 13/05/2022, n. 15430, in relazione al termine per la proposizione dell’appello nelle controversie soggette al rito del lavoro; Cass., sez. I, sent. 7/10/2014, n. 21105, in relazioneal termine per il deposito del ricorso per cassazione). 2.1 Inoltre, il combinato disposto degli artt. 319 c.p.c. e 57 disp. att. c.p.c. va interpretato nel senso che, qualora dinanzi al giudice di pace non sia stata tenuta udienza nel giorno indicato in citazione o nel processo verbale, l’iscrizione a ruolo può essere effettuata anche successivamente alla data indicata in citazione, mentre la costituzione in giudizio dell’attore può essere effettuata fino al giorno dell’udienza effettivamente tenuta dal giudice designato, non esistendo norme che escludano detta costituzione direttamente in udienza, e non potendosi, peraltro, desumere tale forma di sbarramento dai principi generali posti a presidio del procedimento dinanzi al giudice di pace, con conseguente inapplicabilità, in tal caso, del principio secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell’opponente va equiparata alla sua mancata costituzione ( Cass., sez. III, sent. 26/02/2002, n. 2830). 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso è fondato e va accolto; la sentenza impugnata va , quindi, cassata, con rinvio al Tribunale di Rom a , in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassala sentenza impugnata e rinvia