CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37818/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del contributo causale offerto dall'imputato e al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 114 cod. pen., è inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, che, lungi dall'evidenziare profili di illogicità emergenti dal testo del provvedimento impugnato, attengono, invece, alla valutazione delle prove, delle quali non viene nemmeno dedotto il travisamento, ed é riproduttivo di censure che la sentenza impugnata, nel confermare le conclusioni raggiunte dal primo giudice, ha rigettato con un apprezzamento di merito non manifestamente illogico - e quindi non censurabile in sede di legittimità -, avendo la Corte di merito ribadito la penale responsabilità del Riccio, in quanto era egli alla guida dell'autovettura che faceva da battistrada a quella condotta dal Capuozzo, a bordo della quale vi era il t.l.e. di contrabbando, ed aveva fatto da vedetta al momento dello scarico della merce: condotte che integrano una contributo causale alla realizzazione collettiva del reato e che, correttamente, sono state ritenute prive di una connotazione di "minima importanza", tale essendo solo il contributo che si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo del tutto marginale da risultare trascurabile nell'economia generale del crimine commesso (da ultimo, cfr. Sez. 4, n. 26525 del 07/06/2023, Malfarà, Rv. 284771); rilevato che il secondo motivo, che eccepisce la violazione di legge in relazione all'art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile, avendo la Corte di merito adeguatamente giustificato il rigetto dell'istanza di pena concordata, che non rispecchiava la elevata intensità del dolo e la biografia criminale del ricorrente, gravato da numerosi precedenti penali, tra cui una condanna per associazione per delinquere; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ot