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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 24193/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 3777/2026 -Udienza del 13 maggio 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di minaccia aggravata.

Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità — è manifestamente infondato in quanto è basato su un argomento che si risolve nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi considerare la doglianza non specifica ma soltanto apparente, poiché omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Che, invero, la Corte di merito ha fornito una motivazione puntuale, logicamente coerente e giuridicamente corretta in ordine alla configurabilità del reato di minaccia in capo all'odierno ricorrente, sussistendone sia l'elemento oggettivo che soggettivo e dovendo prescindersi dall'impatto che la condotta dell'imputato ha avuto sulla vittima, data la natura di reato di pericolo astratto della minaccia (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara ina P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 3777/2026 -Udienza del 13 maggio 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di minaccia aggravata. Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità — è manifestamente infondato in quanto è basato su un argomento che si risolve nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi considerare la doglianza non specifica ma soltanto apparente, poiché omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Che, invero, la Corte di merito ha fornito una motivazione puntuale, logicamente coerente e giuridicamente corretta in ordine alla configurabilità del reato di minaccia in capo all'odierno ricorrente, sussistendone sia l'elemento oggettivo che soggettivo e dovendo prescindersi dall'impatto che la condotta dell'imputato ha avuto sulla vittima, data la natura di reato di pericolo astratto della minaccia (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara ina P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 24193/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris