Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2022

Cassazione n. 35042/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale dì Sorveglianza dì Roma ha respinto l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena avanzata da [OSCURATO:PERSONA].

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, denunciando violazione di legge in relazione all'art. 51 ter, comma 2, 0.P., nonché mancanza "grafica" di motivazione sul punto.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi manifestamente infondati.

Il primo motivo afferisce infatti a violazioni di legge sostanziale basate su assunti relativi alla ricostruzione della fattispecie concreta non ravvisabili nel giudizio di legittimità, stante l'avvenuta e non impugnata correzione dell'ordinanza del Magistrato di sorveglianza del 30/10/2021, e non rilevando in ogni caso la scadenza del termine di efficacia della sospensione, trattandosi qui di una revoca, per la mancata previsione al riguardo di sanzioni processuali (Sez. 7, n. 16600 del 12/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281309).

Il secondo motivo lamenta l'asserito difetto della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra invece essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi~ -tassa delle ammende.

Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sid

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale dì Sorveglianza dì Roma ha respinto l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena avanzata da [OSCURATO:PERSONA]. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, denunciando violazione di legge in relazione all'art. 51 ter, comma 2, 0.P., nonché mancanza "grafica" di motivazione sul punto. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi manifestamente infondati. Il primo motivo afferisce infatti a violazioni di legge sostanziale basate su assunti relativi alla ricostruzione della fattispecie concreta non ravvisabili nel giudizio di legittimità, stante l'avvenuta e non impugnata correzione dell'ordinanza del Magistrato di sorveglianza del 30/10/2021, e non rilevando in ogni caso la scadenza del termine di efficacia della sospensione, trattandosi qui di una revoca, per la mancata previsione al riguardo di sanzioni processuali (Sez. 7, n. 16600 del 12/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281309). Il secondo motivo lamenta l'asserito difetto della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra invece essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi~ -tassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sid
Sentenza Cassazione n. 35042/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris