CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2022
Cassazione n. 33295/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Premesso che, in relazione alla sentenza della Corte di appello di Catania che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di minaccia sub 7) e ha confermato la condanna per gli altri reati (intralcio alla giustizia, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61, n. 1, cod. pen., porto di esplosivo, danneggiamenti) rideterminando la pena a lui inflitta in anni cinque, mesi nove di reclusione ed euro 7.000,00 di multa, oltre alle statuizioni civili, l'imputato ha, con il ricorso, sviluppato un unico motivo con cui lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'entità della pena inflitta lamentandone la gravosità; - Considerato, però, che il motivo non possa ritenersi consentito in questa sede, in quanto esso si è risolto in una generica protesta, priva dell'esplicitazione delle ragioni di fatto e di diritto che sorreggono la censura, a sua volta contrapposta a un'adeguata e coerente motivazione fornita dal giudice del merito, anche in riferimento al trattamento sanzionatorio; - Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della - equa - somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore 4" - [OSCURATO:PERSONA]