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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 ottobre 2022

Cassazione n. 35018/2022

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ORDINANZA sul ricorso 32261/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:SOCIETA]), in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di procuratore di [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale rilasciata dall'[OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 15 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - 20.n_ contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 56 ([OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]) presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 438/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata in data 8/5/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: Con atto di citazione del 25 novembre 2010 [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratore di [OSCURATO:SOCIETA]., conveniva davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché, essendo debitori nei confronti dell'attrice, fosse dichiarato inefficace verso quest'ultima, ex articolo 2901 c.c. un atto del 22 gennaio 2007 di donazione e vendita, con il quale, in particolare, [OSCURATO:PERSONA] aveva donato alla moglie [OSCURATO:PERSONA] metà del diritto di usufrutto relativo a due immobili, ed entrambi i coniugi avevano venduto degli stessi immobili la nuda proprietà a [OSCURATO:PERSONA], fidanzato e poi coniuge della loro figlia.

I convenuti Amato e Gervasi si costituivano resistendo; si costituiva anche lo Zappatore aderendo alla loro difesa.

Il tribunale, con sentenza del 17 luglio 2015, rigettava la domanda condannando l'attrice a rifondere le spese di lite a controparte. [OSCURATO:SOCIETA] proponeva appello, cui resistevano soltanto i coniugi Amato e Gervasi. e/17 La Corte d'appello di Lecce, con sentenza dell'8 maggio 2019, rigettava il gravame, condannando l'appellante a rifondere le spese di lite agli appellati che avevano resistito. [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. - nelle more del giudizio d'appello subentrata -, ha presentato ricorso articolato in cinque motivi e illustrato anche con memoria; si sono difesi con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che:

1. Il primo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli articoli 345, 101, 190, primo comma, 352 c.p.c., 24 e 111 Cost.1.1 II motivo anzitutto trascrive due passi della sentenza impugnata: il primo, in cui si rileva, quanto alla sussistenza del credito, che i debitori convenuti avevano "depositato la sentenza che ribaltava il complessivo debito-credito tra le parti, alla prima udienza utile, successiva alla sua emanazione e che rispetto a tale tempistica l'istituto agente in revocatoria" non avrebbe "sollevato alcuna eccezione sino alla difesa svolta nella comparsa conclusionale"; il secondo, in cui si rileva che con il quinto motivo d'appello si lamentava la nullità della sentenza di primo grado per avere ritenuto ammissibile il deposito della memoria conclusionale di replica "in violazione del principio del contraddittorio", disattendendo il motivo alla luce della giurisprudenza di legittimità per cui la memoria di replica è depositabile indipendentemente dal deposito della comparsa conclusionale.

Mediante una diffusa argomentazione si adduce, in sintesi, che "non è possibile provare fatti che non siano stati ritualmente e tempestivamente allegati", e che "non vi era stata alcuna contestazione in ordine alla quantificazione del debito", rimarcando poi che la sentenza n. 131/2013 - cioè quella che avrebbe ribaltato il complessivo debito-credito tra le parti - era stata depositata "successivamente allo spirare del termine" di cui all'articolo 183, sesto comma, c.p.c., e che era comunque relativa "a diversi rapporti".

Inoltre "la valutazion del materiale probatorio non va limitata all'esame isolato di elementi ma deve essere globale", e la qualità di prova atipica che investirebbe la sentenza suddetta le farebbe attribuire "un valore probatorio minore", cioè "di presunzione semplice, ex art. 2729 c.c. ovvero di argomento di prova, ex art.116 c.p.c.".

Entrambi i giudici di merito inoltre avrebbero "omesso di considerare l'esposizione derivante dalle operazioni di conto anticipi" da cui emergerebbe "un credito per l'istituto pari ad C 167.142,53".

In appello, sarebbe stato tenuto un "analogo comportamento", concedendo "agli appellati la produzione di ogni sentenza intervenuta tra le stesse parti o da diverse parti e la Corte di appello si è ben guardata da considerare la sentenza n. 355/2009 che l'appellante si è vista costretta a produrre in sede di comparsa conclusionale".

Si sarebbe così posto all'attenzione del giudice "un vero e proprio nuovo tema di indagine" che disorienterebbe la difesa di controparte apportando inammissibilità.

D'altronde "la non contestazione del fatto comporta la non necessità della prova".

Richiamato poi il principio del contraddittorio, che tutte le parti devono fruire, si assume che "l'evidente disparità di trattamento riservata alle parti in merito all'accoglimento delle eccezioni e produzioni" sarebbe "in palese violazione" degli articoli 345, 101 c.p.c., 24 e 111 Cost.

Pertanto "il provvedimento impugnato" dovrebbe essere "riformato". 1.2 A questo punto, come dimostra la stessa conformazione grafica, la ricorrente si sposta su un'altra tematica.

Richiamata la funzione della comparsa conclusionale, si dà atto che nel giudizio di prime cure Amato e Gervasi hanno depositato la replica senza depositare la conclusionale, così destinando la replica a "surrogare" quest'ultima; nonostante ciò il giudice d'appello "ne ha dichiarato l'ammissibilità".

Contraria sarebbe però "numerosa giurisprudenza": si riportano stralci di pronunce di merito (in particolare dei tribunali di Prato, Roma e Ancona), per concludere che quindi la sentenza impugnata deve essere "cassata per violazione del principio del contraddittorio". 1.3 È evidente che il motivo è composto da due submotivi.

Il primo riguarda - pur argomentando, in modo non sempre limpido, anche al di là del suo reale oggetto e scendendo pure sul merito - propriamente sul deposito di una sentenza del 2013 nel primo grado da parte di Amato e Gervasi, nonché sul deposito successivo di ulteriori sentenze, e sul fatto che una sentenza depositata appunto successivamente dalla ricorrente non sarebbe stata tenuta in conto.

A prescindere dalla genericità in ordine al contenuto di tali pronunce, si riesce a comprendere che queste riguardavano l'esistenza del credito della banca nei confronti dei due coniugi; peraltro, il giudice d'appello, pur rilevando, "quanto alla sussistenza del credito", che la produzione della sentenza n. 131/2013 non era stata tardiva giacchè avvenuta nella prima udienza utile dopo la sua pronuncia, non fonda né su questa sentenza né sulle altre menzionate nel ricorso la propria decisione di rigetto dell'azione revocatoria, focalizzando quest'ultima sui presupposti ulteriori dell'eventus damni (soprattutto) e del consilium fraudis, vagliandoli pur in modo conciso ed escludendone la sussistenza (sentenza impugnata, pagine 5-6).

Diversa dunque è la ratio decidendi, per cui questo submotivo non è sorretto da interesse, id est è inammissibile. 1.4 Riguardo al secondo submotivo, esso pretermette a sua volta la ragione per cui il giudice d'appello ha respinto quello che era il quinto motivo del gravame, cioè la denuncia di nullità della sentenza per avere ritenuto ammissibile il deposito della replica che, mancando la conclusionale, avrebbe violato il contraddittorio.

Richiamando infatti giurisprudenza esclusivamente di merito, la ricorrente tace su quella di questa Suprema Corte, che è stata invece espressamente invocata dalla corte territoriale: di tale giurisprudenza citata la più recente è Cass. sez. 5 3, 17 marzo 2009 n. 6439, che è stata da ultimo - tra gli arresti massimati - confermata da Cass. sez. 1, ord. 7 febbraio 2020 n. 2976, non apportando comunque la prospettazione della ricorrente alcuna condivisibile ragione per discostarsi da siffatta interpretazione, essendo la replica un esercizio del diritto di difesa che ictu °cui/ il legislatore non ha condizionato al deposito della conclusionale.

Il motivo, dunque, risulta in entrambe le due censure che lo compongono privo di consistenza. 2.1 Il secondo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo 345 c.p.c. e dell'articolo 2901 c.c.

Si richiama il passo della sentenza impugnata dove, dopo avere affermato la utilizzabilità della replica, si è negata la sussistenza di eventus damni e consilium fra udis.

Afferma la ricorrente, richiamati i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria ex articolo 2901 c.c., che tale azione può essere esercitata non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile, ma anche di una legittima aspettativa di credito, richiamando precedenti al riguardo.

Ciò costituisce, in effetti, la premessa dei tre settori in cui si ripartisce l'amplissimo motivo (occupa le pagine 25-47 del ricorso): "Sul Diritto di credito" (che prende le mosse da pagina 30), "Sull'eventus damni" (da pagina 37 in avanti) e "Sul consilium fraudis" (che parte da pagina 40). 2.2.1 Nel primo settore si adduce che "[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano sicuramente a conoscenza o avrebbero dovuto esserlo (in base alle condizioni regolanti la fideiussione sottoscritta) di quello che era l'andamento dei rapporti della correntista con l'istituto di credito", e che sarebbe stata dimostrata l'esistenza di credito con il relativo estratto conto certificato.

Si sostiene altresì che quando i suddetti si costituirono nel primo grado di giudizio avrebbero "esclusivamente evidenziato che l'importo introitato dalla compravendita era stato versato sul conto del ...

Gervasi ... e quindi trattenuto dalla Banca a caus delle scoperture esistenti", senza però fornire la prova.

Viene nuovamente richiamata la questione della produzione della sentenza n. 131/2013 del medesimo tribunale posteriore allo spirare dei termini di cui all'articolo 183, sesto comma, c.p.c., per passare poi a trascrivere una parte di tale sentenza (ricorso, pagine 31-32) concludente nel senso che [OSCURATO:SOCIETA]. nulla doveva alla banca e pertanto nulla dovevano neppure i fideiussori; si deduce quindi che il giudice d'appello "ha confermato tale tesi, che, basata su una produzione documentale da ritenersi inammissibile, non pare corrispondere al vero". 2.2.2 In seguito, sempre in questa parte del motivo, si argomenta sulla "inconferenza delle decisioni ex adverso prodotte", sostenendo che la sentenza n. 131/2013 - la quale si sarebbe riferita al conto corrente 27/001746 - "poteva ... essere prodotta in primo grado nei termini prescritti e in sede di gravame al momento della costituzione in giudizio"; si citano poi la sentenza n. 768/2016 - "che riforma, seppur parzialmente a favore della deducente, la sentenza n. 131/2013", si riferisce anch'essa al conto corrente suddetto "e dichiara altresì l'inammissibilità dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] in qualità di mandataria di [OSCURATO:PERSONA]" - e la sentenza n. 1283/2017 - che sarebbe sottoposta "a gravame (sic) innanzi alla Suprema Corte" e riguarderebbe un ulteriore giudizio di azione revocatoria tra l'odierna ricorrente da un lato e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall'altro.

Si richiama altresì, "in osservanza del principio del contraddittorio", che per un altro conto corrente, il n. 30902/2012, nella sentenza del Tribunale di Lecce n. 335/2009 "la Banca è stata riconosciuta creditrice della somma di C 55.050,89 dello scoperto del suindicato c/c oltre a quello rinveniente da un'operazione di anticipi su fatture".

Nonostante tutto ciò, la sentenza impugnata, "rilevando che, in base al provvedimento n. 131/2013, confermato da quello recante n. 768/2016, vi era un credito ... pari ad C 191.991,94 dello scoperto del c/c n. 27/001746, giunge alla determinazione che non vi è un credito per l'istituto di credito: ma omette di considerare sia la somma di C 55.050,89 riconosciuto (sic) con la sentenza n. 335/2009 sia e soprattutto l'importo di C 167.142,53, rinveniente dall'operazione di conto anticipi non contestata e non oggetto di CTU". 2.2.3 Evocato poi l'articolo 345 c.p.c. sulla improponibilità in appello di domande nuove, pur potendosi inserire "nuovi argomenti", la ricorrente sostiene che "innanzi al Tribunale non vi è stato alcun cenno (se non tardivamente) in merito ai giudizi di accertamento del credito/debito" per cui il giudice d'appello "avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità di tali nuovi motivi e richieste nonché della avversa produzione poiché causa dell'effettivo ampliamento dell'attività assertiva in appello". 2.2.4 Inoltre a proposito della "eccepita compensazione" tra [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente che le controparti avrebbero avanzato solo in appello si richiamano alcuni fatti che dimostrerebbero l'effettivo svolgimento della vicenda (ricorso, pagine 36-37), per affermare che la sentenza impugnata andrebbe "emendata sul punto dichiarando inammissibile la avversa produzione e comunque inconferente" onde "il provvedimento per cui oggi vi è gravame" (sic) andrebbe "rettificato" dichiarando la ricorrente creditrice della società [OSCURATO:SOCIETA] e dei fideiussori e pertanto la sussistenza di uno dei requisiti ex articolo 2901 c.c. 2.3 Nella successiva parte del motivo riguardante l'eventus damni, si prendono le mosse dalla giurisprudenza su tale requisito per ricordare che è onere del debitore dar prova che il patrimonio è rimasto sufficientemente garante, per poi richiamare una serie di dati relativi al patrimonio dei coniugi Amato e Gervasi, all'acquisita posizione di usufruttuaria della Amato e a pretese mancate prove, nonché alla richiesta che era stata fatta dalla ricorrente di un'apposita CTU sul valore degli immobili (pagine 39-40) per concludere che la sentenza dovrebbe "essere emendata ... dichiarando l'esistenza dell'elemento oggettivo dell'eventus damni". 2.4 In seguito, quanto al consilium fraudis, dopo aver citato giurisprudenza in tema, si presenta un elenco di dati, che troverebbero riscontro probatorio, da cui tale requisito risulterebbe, a proposito della scientia damni aggiungendo ulteriore richiamo giurisprudenziale per ancora argomentare poi (pagine 44- 45) su ulteriori dati al riguardo. 2.5 Da ultimo, si adduce che nell'appello era stata eccepita l'inammissibilità della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], lamentando che la corte territoriale "nulla ha statuito sul punto".

La difesa dello Zappatore avrebbe "richiesto la prova per testi con le memorie ex articolo 183, VI°, c.p.c., senza che la banca avesse formulato richiesta di prova diretta"; sarebbe stato inoltre argomentato che la fattispecie non sarebbe riconducibile all'articolo 281 ter c.p.c.; quindi la prova avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile.

Anche qualora questa tesi non fosse condivisa, rileva la ricorrente che sarebbero "poco convincenti e prive di rilevanza pratica ... le contraddittorie affermazioni circa il periodo di conoscenza prematrimoniale" tra lo Zappatore e la figlia dei coniugi Amato-Gervasi; si riporta pure una "testimonianza" (pagina 46) sulla consegna di un assegno che sarebbe "assai vaga e contraddittoria".

Si conclude sostenendo che, pur se si riconoscesse l'ammissibilità delle prove testimoniali a favore dello Zappatore, "non si vede quale utilità le stesse possano avere" in quanto riguarderebbero elementi irrilevanti, argomentando in tal senso sulla irrilevanza dell'effettivo versamento del prezzo della vendita degli immobili in quanto sarebbe comunque "enormemente inferiore rispetto al valore degli immobili e della garanzia prestata dai predetti coniugi", per cui la donazione e la compravendita rimarrebbero atto "lesivo della garanzia patrimoniale generica".

D'altronde la difesa dell'acquirente e quella dei debitori sarebbero "esattamente identiche", e "sol per questo doveva essere dichiarata la sussistenza della scientia damni e della partecipatio fraudis".

Dunque la sentenza dovrebbe essere "emendata ... dichiarando l'inammissibilità della prova testimoniale ammessa e l'esistenza dell'elemento oggettivo del consilium fra udis". 2.6 Si è riassunto dettagliatamente il contenuto del presente motivo dal momento che ciò dimostra, con assoluta evidenza, come non solo è composto di varie censure, ma anche, e soprattutto, si orienta, pur dopo il richiamo di giurisprudenza, sempre su piani direttamente fattuali in ordine agli elementi necessari a proporre l'azione di cui all'articolo 2901 c.c.

Si crea dunque, da un lato, una miscela, anche alquanto confusa in relazione alla concisa rubrica del motivo, di eterogenee argomentazioni, e, dall'altro - dato, questo, ancor più sfavorevole -, l'inserimento di elenchi di dati fattuali o comunque di contestazioni direttamente fattuali per raggiungere accertamenti di fatto contrastanti con quelli che avrebbe compiuto il giudice d'appello.

È pertanto evidente l'inammissibilità della massima parte del motivo, derivante sia da tale eterogeneità sia dalla effettiva sostanza fattuale con cui viene perseguito un terzo grado di merito, aggiungendo, oramai ad abundantiam, che - come già rilevato trattando il motivo precedente - la sentenza ha deciso sulla base dell'eventus damni e del consilium fraudis reputandoli insussistenti, non essendo pertanto obbligata all'accertamento del diritto di credito. 2.7 Riguardo al submotivo finale - che non ha neppure riscontro nelle norme della rubrica - è poi vero che la corte territoriale non risponde espressamente alla censura sull'ammissibilità delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], ma è parimenti vero che non menziona queste come fonte della sua valutazione, comunque fattuale; peraltro la stessa ricorrente giunge a qualificare irrilevanti tali dichiarazioni.

La decisione del giudice d'appello, a ben guardare, si impernia infatti precipuamente sul reale valore che è rimasto, a suo avviso, nella "garanzia patrimoniale dei debitori", il che d'altronde rende ictu °cui/ irrilevante la posizione dell'acquirente rispetto ai venditori.

Il che conduce a ritenere privo di interesse il submotivo.

Tutta la censura risulta in conclusione inammissibile. 3.1 n terzo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame su fatto discusso e decisivo.

Viene trascritto ancora il passo della sentenza che, a proposito della esistenza del credito, come già sopra rimarcato, si impernia sulla tempestività del deposito della sentenza n. 131/2013.

Seguono affermazioni sull'esistenza del credito come risulterebbe da documenti del fascicolo di primo grado (ricorso, pagina 48), sorrette anche da un "ulteriore diritto di credito" che sarebbe "nella sentenza n. 355/2009" e che il giudice d'appello non avrebbe considerato, richiamando infine giurisprudenza sulla differenza tra l'omessa pronuncia ex articolo 112 c.p.c. e l'omessa motivazione ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c. e sul controllo che spetterebbe al giudice di legittimità in ordine a esame e valutazione del fatto e delle prove operati dal giudice di merito. 3.2 Anche qui vale quanto più sopra osservato, e cioè che la sentenza, in effetti, fonda la sua decisione sugli altri requisiti dell'azione pauliana, cioè eventus damni (in via principale, come già evidenziato) e consilium fraudis: ne consegue, per carenza d'interesse, l'inammissibilità della censura. 4.1 Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1414 ss. c.c. in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c.

Si richiama (a pagina 50 del ricorso) il passo della sentenza impugnata in cui si tratta il quarto motivo del gravame relativo al rigetto della domanda di simulazione presentata in subordine, ritenendo, in sintesi, che non fosse stato adempiuto l'onere della prova e che comunque non sarebbe emerso "che le parti non abbiano voluto il negozio dalle stesse concluso" (tale passo si rinviene in effetti a pagina 6 della sentenza).

Si sostiene che il giudice d'appello abbia respinto "sulla base delle risultanze istruttorie che non potevano essere ammesse"; però, "al di là di ciò che è scritto nell'atto relativo al passaggio di proprietà, è sempre possibile dimostrare che questo ... nasconda una diversa intenzione delle parti", il che potrebbe essere dimostrato "con diversi elementi come testimoni o indizi", come l'assenza di tracce del pagamento e la indicazione di un valore dell'immobile inferiore a quello effettivo: e nel caso de quo "si specificavano le varie circostanze (stretto legame familiare, irrisorietà del prezzo, mancata prova dell'incasso ecc.) già elencate a suffragio dell'azione revocatoria".

Segue l'invocazione di alcuni arresti giurisprudenziali per concludere chiedendo la riforma della sentenza anche su tale punto. 4.2 n motivo è palesemente inammissibile, in quanto consiste nell'affermazione che le prove della simulazione sussistevano e che quindi l'azione avrebbe dovuto essere accolta; oltre a non essere autosufficiente nell'indicare dove emergerebbero come incluse nel compendio probatorio le "circostanze" fondanti la domanda, chiede direttamente al giudice di legittimità un accertamento di merito. 5.1 Il quinto motivo denuncia, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli articoli 91 ss. c.p.c. e del d.m. 55/2014.

Si richiama la decisione del giudice d'appello sul sesto motivo di gravame relativo alla condanna della soccombente alle spese, che il giudice d'appello ha ritenuto non censurabile per il principio di causalità.

Si oppone che ciò sarebbe stato deciso "sebbene la deducente avesse provato il proprio credito"; inoltre, sulla "pregevolezza dell'opera professionale prestata" la ricorrente "ritiene ... di ribadire ... che gli appellati, in prime cure, hanno omesso il deposito di alcune delle memorie ex art. 183 c.p.c. e della comparsa conclusionale e che comunque hanno assunto una identica linea di difesa", richiamando giurisprudenza per cui il valore della controversia va fissato in armonia col principio di proporzionalità e adeguatezza degli onorari dell'avvocato nell'opera professionale. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rilevato che in primo grado era soltanto procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA] e che quindi la condanna "doveva essere formulata nei confronti di parte attrice in tale veste", ma su ciò il giudice d'appello "nulla ha statuito". 5.2 Si argomenta altresì sul fatto che con sentenza del 19 aprile 2008 la Corte d'appello di Lecce aveva revocato il fallimento dei soci illimitatamente responsabili della [OSCURATO:SOCIETA]., Aldo e [OSCURATO:PERSONA], dichiarato con sentenza del 6 novembre 2007 dal Tribunale di Lecce; il curatore del fallimento sociale otteneva una nuova dichiarazione del fallimento dei suddetti Gervasi dal medesimo tribunale con sentenza del 20 maggio 2009, in ordine alla quale però la corte territoriale accoglieva il reclamo con sentenza del 3 marzo 2010, contro cui "il fallimento di Aldo e [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione", accolto da questa Suprema Corte con sentenza n. 22263/2012 che, cassando, ha rinviato alla corte territoriale in diversa composizione.

Richiamata dottrina per cui la sentenza di revoca del fallimento non è provvisoriamente esecutiva, si adduce che l'inefficacia di tale sentenza fino al giudicato fa "prevalere sulle esigenze del debitore quelli dei creditori alla conservazione della garanzia patrimoniale".

Quindi nel caso in esame "[OSCURATO:PERSONA] non ha mai modificato il suo status di fallito e come tale non può essere legittimato a vedersi riconoscere alcuna somma, neanche a titolo di spese e competenze processuali", per cui la sentenza dovrebbe essere riformata pure su questo. 5.3 Anche questo motivo si compone di due submotivi.

Il primo è palesemente inammissibile, in quanto da un lato si orienta nuovamente sul merito adducendo che l'attuale ricorrente aveva provato il proprio credito, e da altro lato sulla quantificazione delle spese (in relazione alla pretesa assenza di certi atti e altresì in relazione alla proporzionalità e adeguatezza della determinazione del valore della controversia), che però viene prospettata in modo del tutto generico, senza appunto censurare con adeguata specificità la liquidazione del giudice di primo grado; né, d'altronde - il che è assorbente di ogni altro profilo -, si riporta il contenuto della relativa doglianza proposta in appello, tanto nella presente censura quanto nella premessa del ricorso, ove a pagina 12 si enuncia soltanto che era stato "proposto appello" senza illustrarne minimamente il contenuto, per cui non è dato comprendere se si tratta di un novum oppure di una questione veicolata nel devoluto. 5.4 La stessa inammissibilità per quanto appena rilevato inficia il secondo submotivo, il cui contenuto la ricorrente neppure afferma di avere già in precedenza prospettato.

Meramente ad abundantiam, quindi, si rileva che, come già sopra esposto, la presente causa è derivata da un atto di citazione del 25 novembre 2010, per cui all'epoca, non essendo immediatamente efficace la sentenza del giudice d'appello del 3 marzo 2010, [OSCURATO:PERSONA] aveva la qualifica di fallito in forza della sentenza del 20 maggio 2009 emessa dal primo giudice; nonostante questo non ha esercitato nei suoi confronti l'azione pauliana il curatore, bensì un preteso creditore.

Ma giurisprudenza consolidata (tra gli arresti massinnati: Cass. sez. 3, 13 dicembre 2012 n. 22925; Cass. sez. 1, 15 gennaio 2016 n. 614; Cass. sez. 3, 13 febbraio 2020 n. 3558) insegna che la dichiarazione di fallimento provoca al fallito perdita di capacità processuale non in misura assoluta, bensì soltanto in relazione alla massa dei creditori: il che comporta la legittimazione passiva del Gervasi nella presente causa, attivata da uno solo dei creditori, e dunque il suo diritto alla rifusione delle spese sostenute per esercitare l'ulteriore diritto della difesa processuale.

6. L'intero ricorso, dunque, risulta privo di consistenza, il che assorbe, tra l'altro, l'eccezione dei controricorrenti sul difetto di titolarità della posizione soggettiva di [OSCURATO:PERSONA] (che peraltro già nelle more del giudizio d'appello, si nota quindi ad abundantiam, era subentrata a [OSCURATO:SOCIETA], come rileva la stessa corte territoriale a pagina 4 della sentenza).

Il ricorso pertanto deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un, ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di C 7500, oltre a C 200 per gli esborsi, al 15% per spese generali e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 32261/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:SOCIETA]), in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di procuratore di [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale rilasciata dall'[OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 15 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - 20.n_ contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 56 ([OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]) presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 438/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata in data 8/5/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: Con atto di citazione del 25 novembre 2010 [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratore di [OSCURATO:SOCIETA]., conveniva davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché, essendo debitori nei confronti dell'attrice, fosse dichiarato inefficace verso quest'ultima, ex articolo 2901 c.c. un atto del 22 gennaio 2007 di donazione e vendita, con il quale, in particolare, [OSCURATO:PERSONA] aveva donato alla moglie [OSCURATO:PERSONA] metà del diritto di usufrutto relativo a due immobili, ed entrambi i coniugi avevano venduto degli stessi immobili la nuda proprietà a [OSCURATO:PERSONA], fidanzato e poi coniuge della loro figlia. I convenuti Amato e Gervasi si costituivano resistendo; si costituiva anche lo Zappatore aderendo alla loro difesa. Il tribunale, con sentenza del 17 luglio 2015, rigettava la domanda condannando l'attrice a rifondere le spese di lite a controparte. [OSCURATO:SOCIETA] proponeva appello, cui resistevano soltanto i coniugi Amato e Gervasi. e/17 La Corte d'appello di Lecce, con sentenza dell'8 maggio 2019, rigettava il gravame, condannando l'appellante a rifondere le spese di lite agli appellati che avevano resistito. [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. - nelle more del giudizio d'appello subentrata -, ha presentato ricorso articolato in cinque motivi e illustrato anche con memoria; si sono difesi con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 1. Il primo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli articoli 345, 101, 190, primo comma, 352 c.p.c., 24 e 111 Cost.1.1 II motivo anzitutto trascrive due passi della sentenza impugnata: il primo, in cui si rileva, quanto alla sussistenza del credito, che i debitori convenuti avevano "depositato la sentenza che ribaltava il complessivo debito-credito tra le parti, alla prima udienza utile, successiva alla sua emanazione e che rispetto a tale tempistica l'istituto agente in revocatoria" non avrebbe "sollevato alcuna eccezione sino alla difesa svolta nella comparsa conclusionale"; il secondo, in cui si rileva che con il quinto motivo d'appello si lamentava la nullità della sentenza di primo grado per avere ritenuto ammissibile il deposito della memoria conclusionale di replica "in violazione del principio del contraddittorio", disattendendo il motivo alla luce della giurisprudenza di legittimità per cui la memoria di replica è depositabile indipendentemente dal deposito della comparsa conclusionale. Mediante una diffusa argomentazione si adduce, in sintesi, che "non è possibile provare fatti che non siano stati ritualmente e tempestivamente allegati", e che "non vi era stata alcuna contestazione in ordine alla quantificazione del debito", rimarcando poi che la sentenza n. 131/2013 - cioè quella che avrebbe ribaltato il complessivo debito-credito tra le parti - era stata depositata "successivamente allo spirare del termine" di cui all'articolo 183, sesto comma, c.p.c., e che era comunque relativa "a diversi rapporti". Inoltre "la valutazion del materiale probatorio non va limitata all'esame isolato di elementi ma deve essere globale", e la qualità di prova atipica che investirebbe la sentenza suddetta le farebbe attribuire "un valore probatorio minore", cioè "di presunzione semplice, ex art. 2729 c.c. ovvero di argomento di prova, ex art.116 c.p.c.". Entrambi i giudici di merito inoltre avrebbero "omesso di considerare l'esposizione derivante dalle operazioni di conto anticipi" da cui emergerebbe "un credito per l'istituto pari ad C 167.142,53". In appello, sarebbe stato tenuto un "analogo comportamento", concedendo "agli appellati la produzione di ogni sentenza intervenuta tra le stesse parti o da diverse parti e la Corte di appello si è ben guardata da considerare la sentenza n. 355/2009 che l'appellante si è vista costretta a produrre in sede di comparsa conclusionale". Si sarebbe così posto all'attenzione del giudice "un vero e proprio nuovo tema di indagine" che disorienterebbe la difesa di controparte apportando inammissibilità. D'altronde "la non contestazione del fatto comporta la non necessità della prova". Richiamato poi il principio del contraddittorio, che tutte le parti devono fruire, si assume che "l'evidente disparità di trattamento riservata alle parti in merito all'accoglimento delle eccezioni e produzioni" sarebbe "in palese violazione" degli articoli 345, 101 c.p.c., 24 e 111 Cost. Pertanto "il provvedimento impugnato" dovrebbe essere "riformato". 1.2 A questo punto, come dimostra la stessa conformazione grafica, la ricorrente si sposta su un'altra tematica. Richiamata la funzione della comparsa conclusionale, si dà atto che nel giudizio di prime cure Amato e Gervasi hanno depositato la replica senza depositare la conclusionale, così destinando la replica a "surrogare" quest'ultima; nonostante ciò il giudice d'appello "ne ha dichiarato l'ammissibilità". Contraria sarebbe però "numerosa giurisprudenza": si riportano stralci di pronunce di merito (in particolare dei tribunali di Prato, Roma e Ancona), per concludere che quindi la sentenza impugnata deve essere "cassata per violazione del principio del contraddittorio". 1.3 È evidente che il motivo è composto da due submotivi. Il primo riguarda - pur argomentando, in modo non sempre limpido, anche al di là del suo reale oggetto e scendendo pure sul merito - propriamente sul deposito di una sentenza del 2013 nel primo grado da parte di Amato e Gervasi, nonché sul deposito successivo di ulteriori sentenze, e sul fatto che una sentenza depositata appunto successivamente dalla ricorrente non sarebbe stata tenuta in conto. A prescindere dalla genericità in ordine al contenuto di tali pronunce, si riesce a comprendere che queste riguardavano l'esistenza del credito della banca nei confronti dei due coniugi; peraltro, il giudice d'appello, pur rilevando, "quanto alla sussistenza del credito", che la produzione della sentenza n. 131/2013 non era stata tardiva giacchè avvenuta nella prima udienza utile dopo la sua pronuncia, non fonda né su questa sentenza né sulle altre menzionate nel ricorso la propria decisione di rigetto dell'azione revocatoria, focalizzando quest'ultima sui presupposti ulteriori dell'eventus damni (soprattutto) e del consilium fraudis, vagliandoli pur in modo conciso ed escludendone la sussistenza (sentenza impugnata, pagine 5-6). Diversa dunque è la ratio decidendi, per cui questo submotivo non è sorretto da interesse, id est è inammissibile. 1.4 Riguardo al secondo submotivo, esso pretermette a sua volta la ragione per cui il giudice d'appello ha respinto quello che era il quinto motivo del gravame, cioè la denuncia di nullità della sentenza per avere ritenuto ammissibile il deposito della replica che, mancando la conclusionale, avrebbe violato il contraddittorio. Richiamando infatti giurisprudenza esclusivamente di merito, la ricorrente tace su quella di questa Suprema Corte, che è stata invece espressamente invocata dalla corte territoriale: di tale giurisprudenza citata la più recente è Cass. sez. 5 3, 17 marzo 2009 n. 6439, che è stata da ultimo - tra gli arresti massimati - confermata da Cass. sez. 1, ord. 7 febbraio 2020 n. 2976, non apportando comunque la prospettazione della ricorrente alcuna condivisibile ragione per discostarsi da siffatta interpretazione, essendo la replica un esercizio del diritto di difesa che ictu °cui/ il legislatore non ha condizionato al deposito della conclusionale. Il motivo, dunque, risulta in entrambe le due censure che lo compongono privo di consistenza. 2.1 Il secondo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo 345 c.p.c. e dell'articolo 2901 c.c. Si richiama il passo della sentenza impugnata dove, dopo avere affermato la utilizzabilità della replica, si è negata la sussistenza di eventus damni e consilium fra udis. Afferma la ricorrente, richiamati i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria ex articolo 2901 c.c., che tale azione può essere esercitata non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile, ma anche di una legittima aspettativa di credito, richiamando precedenti al riguardo. Ciò costituisce, in effetti, la premessa dei tre settori in cui si ripartisce l'amplissimo motivo (occupa le pagine 25-47 del ricorso): "Sul Diritto di credito" (che prende le mosse da pagina 30), "Sull'eventus damni" (da pagina 37 in avanti) e "Sul consilium fraudis" (che parte da pagina 40). 2.2.1 Nel primo settore si adduce che "[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano sicuramente a conoscenza o avrebbero dovuto esserlo (in base alle condizioni regolanti la fideiussione sottoscritta) di quello che era l'andamento dei rapporti della correntista con l'istituto di credito", e che sarebbe stata dimostrata l'esistenza di credito con il relativo estratto conto certificato. Si sostiene altresì che quando i suddetti si costituirono nel primo grado di giudizio avrebbero "esclusivamente evidenziato che l'importo introitato dalla compravendita era stato versato sul conto del ... Gervasi ... e quindi trattenuto dalla Banca a caus delle scoperture esistenti", senza però fornire la prova. Viene nuovamente richiamata la questione della produzione della sentenza n. 131/2013 del medesimo tribunale posteriore allo spirare dei termini di cui all'articolo 183, sesto comma, c.p.c., per passare poi a trascrivere una parte di tale sentenza (ricorso, pagine 31-32) concludente nel senso che [OSCURATO:SOCIETA]. nulla doveva alla banca e pertanto nulla dovevano neppure i fideiussori; si deduce quindi che il giudice d'appello "ha confermato tale tesi, che, basata su una produzione documentale da ritenersi inammissibile, non pare corrispondere al vero". 2.2.2 In seguito, sempre in questa parte del motivo, si argomenta sulla "inconferenza delle decisioni ex adverso prodotte", sostenendo che la sentenza n. 131/2013 - la quale si sarebbe riferita al conto corrente 27/001746 - "poteva ... essere prodotta in primo grado nei termini prescritti e in sede di gravame al momento della costituzione in giudizio"; si citano poi la sentenza n. 768/2016 - "che riforma, seppur parzialmente a favore della deducente, la sentenza n. 131/2013", si riferisce anch'essa al conto corrente suddetto "e dichiara altresì l'inammissibilità dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] in qualità di mandataria di [OSCURATO:PERSONA]" - e la sentenza n. 1283/2017 - che sarebbe sottoposta "a gravame (sic) innanzi alla Suprema Corte" e riguarderebbe un ulteriore giudizio di azione revocatoria tra l'odierna ricorrente da un lato e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall'altro. Si richiama altresì, "in osservanza del principio del contraddittorio", che per un altro conto corrente, il n. 30902/2012, nella sentenza del Tribunale di Lecce n. 335/2009 "la Banca è stata riconosciuta creditrice della somma di C 55.050,89 dello scoperto del suindicato c/c oltre a quello rinveniente da un'operazione di anticipi su fatture". Nonostante tutto ciò, la sentenza impugnata, "rilevando che, in base al provvedimento n. 131/2013, confermato da quello recante n. 768/2016, vi era un credito ... pari ad C 191.991,94 dello scoperto del c/c n. 27/001746, giunge alla determinazione che non vi è un credito per l'istituto di credito: ma omette di considerare sia la somma di C 55.050,89 riconosciuto (sic) con la sentenza n. 335/2009 sia e soprattutto l'importo di C 167.142,53, rinveniente dall'operazione di conto anticipi non contestata e non oggetto di CTU". 2.2.3 Evocato poi l'articolo 345 c.p.c. sulla improponibilità in appello di domande nuove, pur potendosi inserire "nuovi argomenti", la ricorrente sostiene che "innanzi al Tribunale non vi è stato alcun cenno (se non tardivamente) in merito ai giudizi di accertamento del credito/debito" per cui il giudice d'appello "avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità di tali nuovi motivi e richieste nonché della avversa produzione poiché causa dell'effettivo ampliamento dell'attività assertiva in appello". 2.2.4 Inoltre a proposito della "eccepita compensazione" tra [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente che le controparti avrebbero avanzato solo in appello si richiamano alcuni fatti che dimostrerebbero l'effettivo svolgimento della vicenda (ricorso, pagine 36-37), per affermare che la sentenza impugnata andrebbe "emendata sul punto dichiarando inammissibile la avversa produzione e comunque inconferente" onde "il provvedimento per cui oggi vi è gravame" (sic) andrebbe "rettificato" dichiarando la ricorrente creditrice della società [OSCURATO:SOCIETA] e dei fideiussori e pertanto la sussistenza di uno dei requisiti ex articolo 2901 c.c. 2.3 Nella successiva parte del motivo riguardante l'eventus damni, si prendono le mosse dalla giurisprudenza su tale requisito per ricordare che è onere del debitore dar prova che il patrimonio è rimasto sufficientemente garante, per poi richiamare una serie di dati relativi al patrimonio dei coniugi Amato e Gervasi, all'acquisita posizione di usufruttuaria della Amato e a pretese mancate prove, nonché alla richiesta che era stata fatta dalla ricorrente di un'apposita CTU sul valore degli immobili (pagine 39-40) per concludere che la sentenza dovrebbe "essere emendata ... dichiarando l'esistenza dell'elemento oggettivo dell'eventus damni". 2.4 In seguito, quanto al consilium fraudis, dopo aver citato giurisprudenza in tema, si presenta un elenco di dati, che troverebbero riscontro probatorio, da cui tale requisito risulterebbe, a proposito della scientia damni aggiungendo ulteriore richiamo giurisprudenziale per ancora argomentare poi (pagine 44- 45) su ulteriori dati al riguardo. 2.5 Da ultimo, si adduce che nell'appello era stata eccepita l'inammissibilità della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], lamentando che la corte territoriale "nulla ha statuito sul punto". La difesa dello Zappatore avrebbe "richiesto la prova per testi con le memorie ex articolo 183, VI°, c.p.c., senza che la banca avesse formulato richiesta di prova diretta"; sarebbe stato inoltre argomentato che la fattispecie non sarebbe riconducibile all'articolo 281 ter c.p.c.; quindi la prova avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile. Anche qualora questa tesi non fosse condivisa, rileva la ricorrente che sarebbero "poco convincenti e prive di rilevanza pratica ... le contraddittorie affermazioni circa il periodo di conoscenza prematrimoniale" tra lo Zappatore e la figlia dei coniugi Amato-Gervasi; si riporta pure una "testimonianza" (pagina 46) sulla consegna di un assegno che sarebbe "assai vaga e contraddittoria". Si conclude sostenendo che, pur se si riconoscesse l'ammissibilità delle prove testimoniali a favore dello Zappatore, "non si vede quale utilità le stesse possano avere" in quanto riguarderebbero elementi irrilevanti, argomentando in tal senso sulla irrilevanza dell'effettivo versamento del prezzo della vendita degli immobili in quanto sarebbe comunque "enormemente inferiore rispetto al valore degli immobili e della garanzia prestata dai predetti coniugi", per cui la donazione e la compravendita rimarrebbero atto "lesivo della garanzia patrimoniale generica". D'altronde la difesa dell'acquirente e quella dei debitori sarebbero "esattamente identiche", e "sol per questo doveva essere dichiarata la sussistenza della scientia damni e della partecipatio fraudis". Dunque la sentenza dovrebbe essere "emendata ... dichiarando l'inammissibilità della prova testimoniale ammessa e l'esistenza dell'elemento oggettivo del consilium fra udis". 2.6 Si è riassunto dettagliatamente il contenuto del presente motivo dal momento che ciò dimostra, con assoluta evidenza, come non solo è composto di varie censure, ma anche, e soprattutto, si orienta, pur dopo il richiamo di giurisprudenza, sempre su piani direttamente fattuali in ordine agli elementi necessari a proporre l'azione di cui all'articolo 2901 c.c. Si crea dunque, da un lato, una miscela, anche alquanto confusa in relazione alla concisa rubrica del motivo, di eterogenee argomentazioni, e, dall'altro - dato, questo, ancor più sfavorevole -, l'inserimento di elenchi di dati fattuali o comunque di contestazioni direttamente fattuali per raggiungere accertamenti di fatto contrastanti con quelli che avrebbe compiuto il giudice d'appello. È pertanto evidente l'inammissibilità della massima parte del motivo, derivante sia da tale eterogeneità sia dalla effettiva sostanza fattuale con cui viene perseguito un terzo grado di merito, aggiungendo, oramai ad abundantiam, che - come già rilevato trattando il motivo precedente - la sentenza ha deciso sulla base dell'eventus damni e del consilium fraudis reputandoli insussistenti, non essendo pertanto obbligata all'accertamento del diritto di credito. 2.7 Riguardo al submotivo finale - che non ha neppure riscontro nelle norme della rubrica - è poi vero che la corte territoriale non risponde espressamente alla censura sull'ammissibilità delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], ma è parimenti vero che non menziona queste come fonte della sua valutazione, comunque fattuale; peraltro la stessa ricorrente giunge a qualificare irrilevanti tali dichiarazioni. La decisione del giudice d'appello, a ben guardare, si impernia infatti precipuamente sul reale valore che è rimasto, a suo avviso, nella "garanzia patrimoniale dei debitori", il che d'altronde rende ictu °cui/ irrilevante la posizione dell'acquirente rispetto ai venditori. Il che conduce a ritenere privo di interesse il submotivo. Tutta la censura risulta in conclusione inammissibile. 3.1 n terzo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame su fatto discusso e decisivo. Viene trascritto ancora il passo della sentenza che, a proposito della esistenza del credito, come già sopra rimarcato, si impernia sulla tempestività del deposito della sentenza n. 131/2013. Seguono affermazioni sull'esistenza del credito come risulterebbe da documenti del fascicolo di primo grado (ricorso, pagina 48), sorrette anche da un "ulteriore diritto di credito" che sarebbe "nella sentenza n. 355/2009" e che il giudice d'appello non avrebbe considerato, richiamando infine giurisprudenza sulla differenza tra l'omessa pronuncia ex articolo 112 c.p.c. e l'omessa motivazione ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c. e sul controllo che spetterebbe al giudice di legittimità in ordine a esame e valutazione del fatto e delle prove operati dal giudice di merito. 3.2 Anche qui vale quanto più sopra osservato, e cioè che la sentenza, in effetti, fonda la sua decisione sugli altri requisiti dell'azione pauliana, cioè eventus damni (in via principale, come già evidenziato) e consilium fraudis: ne consegue, per carenza d'interesse, l'inammissibilità della censura. 4.1 Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1414 ss. c.c. in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c. Si richiama (a pagina 50 del ricorso) il passo della sentenza impugnata in cui si tratta il quarto motivo del gravame relativo al rigetto della domanda di simulazione presentata in subordine, ritenendo, in sintesi, che non fosse stato adempiuto l'onere della prova e che comunque non sarebbe emerso "che le parti non abbiano voluto il negozio dalle stesse concluso" (tale passo si rinviene in effetti a pagina 6 della sentenza). Si sostiene che il giudice d'appello abbia respinto "sulla base delle risultanze istruttorie che non potevano essere ammesse"; però, "al di là di ciò che è scritto nell'atto relativo al passaggio di proprietà, è sempre possibile dimostrare che questo ... nasconda una diversa intenzione delle parti", il che potrebbe essere dimostrato "con diversi elementi come testimoni o indizi", come l'assenza di tracce del pagamento e la indicazione di un valore dell'immobile inferiore a quello effettivo: e nel caso de quo "si specificavano le varie circostanze (stretto legame familiare, irrisorietà del prezzo, mancata prova dell'incasso ecc.) già elencate a suffragio dell'azione revocatoria". Segue l'invocazione di alcuni arresti giurisprudenziali per concludere chiedendo la riforma della sentenza anche su tale punto. 4.2 n motivo è palesemente inammissibile, in quanto consiste nell'affermazione che le prove della simulazione sussistevano e che quindi l'azione avrebbe dovuto essere accolta; oltre a non essere autosufficiente nell'indicare dove emergerebbero come incluse nel compendio probatorio le "circostanze" fondanti la domanda, chiede direttamente al giudice di legittimità un accertamento di merito. 5.1 Il quinto motivo denuncia, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli articoli 91 ss. c.p.c. e del d.m. 55/2014. Si richiama la decisione del giudice d'appello sul sesto motivo di gravame relativo alla condanna della soccombente alle spese, che il giudice d'appello ha ritenuto non censurabile per il principio di causalità. Si oppone che ciò sarebbe stato deciso "sebbene la deducente avesse provato il proprio credito"; inoltre, sulla "pregevolezza dell'opera professionale prestata" la ricorrente "ritiene ... di ribadire ... che gli appellati, in prime cure, hanno omesso il deposito di alcune delle memorie ex art. 183 c.p.c. e della comparsa conclusionale e che comunque hanno assunto una identica linea di difesa", richiamando giurisprudenza per cui il valore della controversia va fissato in armonia col principio di proporzionalità e adeguatezza degli onorari dell'avvocato nell'opera professionale. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rilevato che in primo grado era soltanto procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA] e che quindi la condanna "doveva essere formulata nei confronti di parte attrice in tale veste", ma su ciò il giudice d'appello "nulla ha statuito". 5.2 Si argomenta altresì sul fatto che con sentenza del 19 aprile 2008 la Corte d'appello di Lecce aveva revocato il fallimento dei soci illimitatamente responsabili della [OSCURATO:SOCIETA]., Aldo e [OSCURATO:PERSONA], dichiarato con sentenza del 6 novembre 2007 dal Tribunale di Lecce; il curatore del fallimento sociale otteneva una nuova dichiarazione del fallimento dei suddetti Gervasi dal medesimo tribunale con sentenza del 20 maggio 2009, in ordine alla quale però la corte territoriale accoglieva il reclamo con sentenza del 3 marzo 2010, contro cui "il fallimento di Aldo e [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione", accolto da questa Suprema Corte con sentenza n. 22263/2012 che, cassando, ha rinviato alla corte territoriale in diversa composizione. Richiamata dottrina per cui la sentenza di revoca del fallimento non è provvisoriamente esecutiva, si adduce che l'inefficacia di tale sentenza fino al giudicato fa "prevalere sulle esigenze del debitore quelli dei creditori alla conservazione della garanzia patrimoniale". Quindi nel caso in esame "[OSCURATO:PERSONA] non ha mai modificato il suo status di fallito e come tale non può essere legittimato a vedersi riconoscere alcuna somma, neanche a titolo di spese e competenze processuali", per cui la sentenza dovrebbe essere riformata pure su questo. 5.3 Anche questo motivo si compone di due submotivi. Il primo è palesemente inammissibile, in quanto da un lato si orienta nuovamente sul merito adducendo che l'attuale ricorrente aveva provato il proprio credito, e da altro lato sulla quantificazione delle spese (in relazione alla pretesa assenza di certi atti e altresì in relazione alla proporzionalità e adeguatezza della determinazione del valore della controversia), che però viene prospettata in modo del tutto generico, senza appunto censurare con adeguata specificità la liquidazione del giudice di primo grado; né, d'altronde - il che è assorbente di ogni altro profilo -, si riporta il contenuto della relativa doglianza proposta in appello, tanto nella presente censura quanto nella premessa del ricorso, ove a pagina 12 si enuncia soltanto che era stato "proposto appello" senza illustrarne minimamente il contenuto, per cui non è dato comprendere se si tratta di un novum oppure di una questione veicolata nel devoluto. 5.4 La stessa inammissibilità per quanto appena rilevato inficia il secondo submotivo, il cui contenuto la ricorrente neppure afferma di avere già in precedenza prospettato. Meramente ad abundantiam, quindi, si rileva che, come già sopra esposto, la presente causa è derivata da un atto di citazione del 25 novembre 2010, per cui all'epoca, non essendo immediatamente efficace la sentenza del giudice d'appello del 3 marzo 2010, [OSCURATO:PERSONA] aveva la qualifica di fallito in forza della sentenza del 20 maggio 2009 emessa dal primo giudice; nonostante questo non ha esercitato nei suoi confronti l'azione pauliana il curatore, bensì un preteso creditore. Ma giurisprudenza consolidata (tra gli arresti massinnati: Cass. sez. 3, 13 dicembre 2012 n. 22925; Cass. sez. 1, 15 gennaio 2016 n. 614; Cass. sez. 3, 13 febbraio 2020 n. 3558) insegna che la dichiarazione di fallimento provoca al fallito perdita di capacità processuale non in misura assoluta, bensì soltanto in relazione alla massa dei creditori: il che comporta la legittimazione passiva del Gervasi nella presente causa, attivata da uno solo dei creditori, e dunque il suo diritto alla rifusione delle spese sostenute per esercitare l'ulteriore diritto della difesa processuale. 6. L'intero ricorso, dunque, risulta privo di consistenza, il che assorbe, tra l'altro, l'eccezione dei controricorrenti sul difetto di titolarità della posizione soggettiva di [OSCURATO:PERSONA] (che peraltro già nelle more del giudizio d'appello, si nota quindi ad abundantiam, era subentrata a [OSCURATO:SOCIETA], come rileva la stessa corte territoriale a pagina 4 della sentenza). Il ricorso pertanto deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un, ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di C 7500, oltre a C 200 per gli esborsi, al 15% per spese generali e
Sentenza Cassazione n. 35018/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris