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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 44544/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo €.1.4 i [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Patti ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati a lui ascritti ai capi a), b) e c) della rubrica - relativi a false dichiarazioni sostitutive di certificazione (depositate nell'anno 2012), in ordine al reddito complessivo proprio e dei componenti il nucleo familiare, così come precisati nei rispettivi capi di incolpazione, riconosciuta la continuazione ex art. 81 cod. pen. tra le anzidette condotte ed applicato l'aumento di pena per la ritenuta recidiva, dichiarando invece dichiarato non doversi procedere, per intervenuta prescrizione, in ordine al capo d) della stessa rubrica.

2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso il difensore dell'imputato che solleva tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge, assumendo che le dichiarazioni ritenute false sono dovute a mero errore derivante da leggerezza e/o negligenza dell'imputato, in totale assenza di dolo.

Nel caso in esame, l'imputato non avrebbe avuto alcun motivo per celare il dato reddituale, poiché il reddito in questione era comunque inferiore al massimale previsto dal legislatore per ottenere il beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge in ordine alla intervenuta estinzione del reato per prescrizione, maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito; nonché vizio di motivazione in entrambe le sentenze di merito con riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e al riconoscimento della recidiva che ha aumentato la pena nell'entità massima consentita.

Quanto alla prescrizione: così come con riguardo al capo d), che risultava già prescritto computando il termine di sospensione pari a mesi 7 e giorni 26 in data 16/11/2019, per i capi a), b) e c), il termine di prescrizione è decorso dal mese di luglio 2020.

La Corte territoriale ha rigettato la questione sul presupposto della contestazione della recidiva semplice ed infraquinquennale ex art. 99 cod. pen.

Sulla base del medesimo presupposto, il Giudice di primo grado non avrebbe potuto dichiarare la prescrizione di cui al capo d) della rubrica.

2.3. Con il terzo motivo, deduce mancanza di motivazione in merito al riferimento alla situazione reddituale dell'imputato.

La Corte di appello osserva che non appare giustificabile che il Geraci abbia potuto ignorare il pur modesto introito da lui conseguito presso il cantiere di lavoro, pari ad euro 1.903,00.

È mancata l'indagine sul dolo, essendosi il giudice di appello limitato a constatare l'esistenza oggettiva della falsità.

3. In data 13/09/22 è pervenuta, a sostegno del ricorso, memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, il quale allega altresì istanza di liquidazione onorari per essere stato il Geraci ammesso al patrocinio a spese dello Stato, come da documentazione parimenti allegata.

4. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Deve preliminarmente osservarsi che i reati contestati all'imputato non sono prescritti.

Sul punto, la sentenza impugnata ha correttamente ricordato che, in presenza di una contestazione di recidiva semplice ed infraquinquennale ex art 99 cod. pen., il termine massimo di prescrizione dei suddetti reati non è più di sette anni e mezzo, ma di nove anni, così come prevede l'art. 161, comma 2, cod. pen., cui devono altresì aggiungersi i periodi di sospensione - pari a 238 giorni - enucleati in atti.

3. Tanto premesso, il ricorso è fondato, laddove evidenzia le lacune motivazionali della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta sussistenza del necessario elemento soggettivo (dolo) ai fini della configurabilità del reato in disamina.

Sul punto, il Collegio osserva che, per la costante giurisprudenza della Corte regolatrice, le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo generico rigorosamente provato che esclude la responsabilità per un difetto di controllo da considerarsi condotta colposa, e salva l'ipotesi del dolo eventuale (Sez. 4, n. 7192 del 11/01/2018, Zappia, Rv. 272192 - 01).

Allo stesso modo, è stato affermato il principio secondo cui, nella materia di cui si tratta, nel caso di istanza che contenga falsità od omissioni, l'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per omissioni, l'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, se pure non impedisce l'integrazione dell'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, può, tuttavia, assumere rilievo con riguardo all'elemento soggettivo dell'illecito, quale sintomo di una condotta dovuta a un difetto di controllo e, quindi, colposa, salva emersione di un dolo eventuale, che deve essere compiutamente dimostrato (Sez. 4, n. 4623 del 15/12/2017, dep. 2018, Avagliano, Rv. 271949 - 01).

La Corte territoriale, così come anche il Giudice di primo grado, non ha fatto buon governo dei richiamati principi, essendosi limitata a valorizzare la concreta difformità tra quanto dichiarato dall'istante e la reale situazione economico-reddituale del nucleo di riferimento e formulando, quanto all'elemento soggettivo del reato, una affermazione meramente apodittica - certamente non integrante la necessaria prova rigorosa - laddove ha sostenuto che il Geraci «non poteva non conoscere non solo le somme percette dal padre, ma anche quelle da egli stesso incassate a titolo reddituale nell'anno di imposta di riferimento..., anche in ragione di una convivenza con il nucleo genitoriale protraentesi da più tempo».

Trattandosi di un aspetto decisivo, teso a fare chiarezza sull'elemento soggettivo (dolo) del reato, la motivazione della sentenza impugnata si presenta gravemente viziata da tale mancato approfondimento, sbrigativamente risolto nei termini appena ricordati.

4. Il motivo sulla recidiva resta assorbito.

5. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Messina, che si atterrà ai principi dianzi indicati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo €.1.4 i [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Patti ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati a lui ascritti ai capi a), b) e c) della rubrica - relativi a false dichiarazioni sostitutive di certificazione (depositate nell'anno 2012), in ordine al reddito complessivo proprio e dei componenti il nucleo familiare, così come precisati nei rispettivi capi di incolpazione, riconosciuta la continuazione ex art. 81 cod. pen. tra le anzidette condotte ed applicato l'aumento di pena per la ritenuta recidiva, dichiarando invece dichiarato non doversi procedere, per intervenuta prescrizione, in ordine al capo d) della stessa rubrica. 2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso il difensore dell'imputato che solleva tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge, assumendo che le dichiarazioni ritenute false sono dovute a mero errore derivante da leggerezza e/o negligenza dell'imputato, in totale assenza di dolo. Nel caso in esame, l'imputato non avrebbe avuto alcun motivo per celare il dato reddituale, poiché il reddito in questione era comunque inferiore al massimale previsto dal legislatore per ottenere il beneficio del patrocinio a spese dello Stato. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge in ordine alla intervenuta estinzione del reato per prescrizione, maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito; nonché vizio di motivazione in entrambe le sentenze di merito con riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e al riconoscimento della recidiva che ha aumentato la pena nell'entità massima consentita. Quanto alla prescrizione: così come con riguardo al capo d), che risultava già prescritto computando il termine di sospensione pari a mesi 7 e giorni 26 in data 16/11/2019, per i capi a), b) e c), il termine di prescrizione è decorso dal mese di luglio 2020. La Corte territoriale ha rigettato la questione sul presupposto della contestazione della recidiva semplice ed infraquinquennale ex art. 99 cod. pen. Sulla base del medesimo presupposto, il Giudice di primo grado non avrebbe potuto dichiarare la prescrizione di cui al capo d) della rubrica. 2.3. Con il terzo motivo, deduce mancanza di motivazione in merito al riferimento alla situazione reddituale dell'imputato. La Corte di appello osserva che non appare giustificabile che il Geraci abbia potuto ignorare il pur modesto introito da lui conseguito presso il cantiere di lavoro, pari ad euro 1.903,00. È mancata l'indagine sul dolo, essendosi il giudice di appello limitato a constatare l'esistenza oggettiva della falsità. 3. In data 13/09/22 è pervenuta, a sostegno del ricorso, memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, il quale allega altresì istanza di liquidazione onorari per essere stato il Geraci ammesso al patrocinio a spese dello Stato, come da documentazione parimenti allegata. 4. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Deve preliminarmente osservarsi che i reati contestati all'imputato non sono prescritti. Sul punto, la sentenza impugnata ha correttamente ricordato che, in presenza di una contestazione di recidiva semplice ed infraquinquennale ex art 99 cod. pen., il termine massimo di prescrizione dei suddetti reati non è più di sette anni e mezzo, ma di nove anni, così come prevede l'art. 161, comma 2, cod. pen., cui devono altresì aggiungersi i periodi di sospensione - pari a 238 giorni - enucleati in atti. 3. Tanto premesso, il ricorso è fondato, laddove evidenzia le lacune motivazionali della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta sussistenza del necessario elemento soggettivo (dolo) ai fini della configurabilità del reato in disamina. Sul punto, il Collegio osserva che, per la costante giurisprudenza della Corte regolatrice, le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo generico rigorosamente provato che esclude la responsabilità per un difetto di controllo da considerarsi condotta colposa, e salva l'ipotesi del dolo eventuale (Sez. 4, n. 7192 del 11/01/2018, Zappia, Rv. 272192 - 01). Allo stesso modo, è stato affermato il principio secondo cui, nella materia di cui si tratta, nel caso di istanza che contenga falsità od omissioni, l'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per omissioni, l'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, se pure non impedisce l'integrazione dell'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, può, tuttavia, assumere rilievo con riguardo all'elemento soggettivo dell'illecito, quale sintomo di una condotta dovuta a un difetto di controllo e, quindi, colposa, salva emersione di un dolo eventuale, che deve essere compiutamente dimostrato (Sez. 4, n. 4623 del 15/12/2017, dep. 2018, Avagliano, Rv. 271949 - 01). La Corte territoriale, così come anche il Giudice di primo grado, non ha fatto buon governo dei richiamati principi, essendosi limitata a valorizzare la concreta difformità tra quanto dichiarato dall'istante e la reale situazione economico-reddituale del nucleo di riferimento e formulando, quanto all'elemento soggettivo del reato, una affermazione meramente apodittica - certamente non integrante la necessaria prova rigorosa - laddove ha sostenuto che il Geraci «non poteva non conoscere non solo le somme percette dal padre, ma anche quelle da egli stesso incassate a titolo reddituale nell'anno di imposta di riferimento..., anche in ragione di una convivenza con il nucleo genitoriale protraentesi da più tempo». Trattandosi di un aspetto decisivo, teso a fare chiarezza sull'elemento soggettivo (dolo) del reato, la motivazione della sentenza impugnata si presenta gravemente viziata da tale mancato approfondimento, sbrigativamente risolto nei termini appena ricordati. 4. Il motivo sulla recidiva resta assorbito. 5. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Messina, che si atterrà ai principi dianzi indicati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina.
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