CassazionesentenzaSezione UDecisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 02849/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 26939-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - FILCAMS, aderente alla [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatosi in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 195, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatosi in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; UILTUCS - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatosi in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatosi in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 86, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e FRANCESCA PULE30; - con troricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] E [OSCURATO:PERSONA]; U.S. [OSCURATO:PERSONA], EUROPE, U.S. [OSCURATO:PERSONA]; U.S. ARMY, EUROPE, U.S. [OSCURATO:PERSONA]; U.S. [OSCURATO:PERSONA], EUROPE, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 521/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 19/02/2020. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 26939 sez. SU - ud. 11-01-2022 -2- Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per delega dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e per delega orale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Emerge dagli atti che la Federazione italiana lavoratori commercio turismo servizi -Filcams-, affiliata alla CGIL, che ha costituito proprie rappresentanze sindacali aziendali nelle basi [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza e di Sigonella, ha denunciato dinanzi alla sezione lavoro del Tribunale di Vicenza, nella qualità di associazione sindacale dei lavoratori civili italiani presso le basi statunitensi, la condotta antisindacale che assume di aver subito e che si sarebbe tradotta, in particolare, nella propria esclusione non soltanto dalla stipulazione, ma anche da qualsiasi informativa e trattativa concernenti i contratti collettivi e il rinnovo di essi. Il giudice adito ha rigettato il ricorso ex art. 28 dello statuto dei lavoratori che era stato proposto e, in sede di opposizione, il Tribunale ha revocato il decreto opposto dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice italiano. La sezione lavoro della Corte d'appello di Venezia ha quindi rigettato l'appello proposto dalla Filcams, poiché, pur riconoscendo che l'art. IX, comma 4, della convenzione NATO esplica la propria portata anche in riferimento alla giurisdizione, ha, tuttavia, ritenuto che la giurisdizione italiana debba essere esclusa. E ciò, per un verso, in base al principio dell'immunità degli Stati esteri per l'esercizio di poteri pubblicistici di autorganizzazione, che subirebbero compressioni o condizionamenti in caso di emanazione di ordini consistenti in un facere, propri della tutela ex art. 28 dello statuto dei lavoratori; e, per altro verso, in Ric. 2020 n. 26939 sez. SU - ud. 11-01-2022 -3- considerazione del distinto ambito e livello di tutela del rapporto di lavoro rispetto a quelli entro cui si esprime l'esercizio delle prerogative sindacali. Contro questa sentenza propone ricorso la Filcams per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi, dei quali il primo articolato in tre subcensure, cui replicano con controricorsi gli [OSCURATO:PERSONA] d'America, la [OSCURATO:PERSONA]-Cisl e la Uiltucs-Uil. [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] d'America depositano memorie illustrative ex art. 378 c.p.c. e la Procura generale pure illustra le proprie conclusioni con memoria. Ragioni della decisione 1.- È respinta la richiesta di riunione, avanzata in memoria dalla ricorrente, per trattazione congiunta del presente giudizio con quello iscritto al n.r.g. 30736/21, in quanto oggettivamente connesso, poiché gli stadi diversi in cui essi si trovano rende inopportuno il rinvio, che pregiudicherebbe la spedita trattazione e decisione del giudizio odierno. 2.- Sono poi accolte le eccezioni di giudicato proposte da [OSCURATO:PERSONA]-Cisl e da Uiltucs-Uil, poiché il capo della sentenza con la quale la Corte d'appello di Venezia ha confermato la statuizione del giudice di primo grado che ne ha escluso la legittimazione passiva non è stato impugnato. 3.- Col primo motivo di ricorso l'associazione sindacale ricorrente denuncia la violazione degli artt. I, comma 1, lett. b, e IX, comma 4, della convenzione di Londra del 19 giugno 1951, ratificata ed eseguita in Italia con I. 30 novembre 1995, n. 1335, nonché dell'accordo di Parigi del 26 luglio 1961, al quale è stata data esecuzione con d.P.R. 18 settembre 1962, n. 2083, là dove il giudice d'appello ha affermato il difetto di giurisdizione italiana. A sostegno del motivo sottolinea che aveva denunciato sin dal primo grado, diversamente da quanto affermato in sentenza, non Ric. 2020 n. 26939 sez. SU - ud. 11-01-2022 -4- soltanto la condotta volta a conculcare il proprio diritto di partecipare alle trattative per il rinnovo della contrattazione collettiva, ma una pluralità di comportamenti ulteriori, tra i quali la mancata risposta alla richiesta d'incontri, la mancata disponibilità a fornire chiarimenti sull'utilizzo di videosorveglianza nei luoghi di lavoro, la denegata possibilità di rappresentare in un procedimento disciplinare un lavoratore che, pure, aveva rilasciato delega all'associazione: comportamenti, rimarca la ricorrente, che denotano la valenza plurioffensiva della complessiva condotta tenuta. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, inoltre, che la convenzione NATO costituisca lex specialis ai fini della giurisdizione, perché supera e sostituisce i principi generali sull'immunità degli Stati esteri in materia di lavoro, e aggiunge che, sottraendo alla disciplina italiana del rapporto di lavoro quella sindacale, in virtù della distinzione di ambiti e livelli affermata in sentenza, si otterrebbe il trattamento meno favorevole che le convenzioni internazionali mirano ad evitare. La censura è fondata. 4.- Anzitutto, non è fondata l'obiezione, contenuta in controricorso e sviluppata in memoria dagli [OSCURATO:PERSONA] d'America, che, benché alla vicenda sia applicabile l'art. IX, par. 4, della convenzione di Londra, non lo sarebbe, invece, l'accordo di Parigi del 1961, e in particolare, l'art. 8 di esso. E ciò perché, ad avviso della parte controricorrente, il secondo, a differenza della prima, si riferirebbe ai soli rapporti fra un quartiere generale interalleato e il personale civile impiegato alle dipendenze di esso; laddove, nel caso in esame, la base militare di Vicenza non è un quartiere generale interalleato, ma è una base militare degli [OSCURATO:PERSONA] d'America che, pur operando in un contesto NATO, non è un'articolazione della NATO. L'obiezione è smentita dalla combinazione dei testi internazionali rilevanti, che sono la convenzione tra gli Stati partecipanti al trattato Ric. 2020 n. 26939 sez. SU - ud. 11-01-2022 -5- [OSCURATO:PERSONA] sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951, NATO Status of [OSCURATO:PERSONA], generalmente conosciuto come [OSCURATO:PERSONA] (cd. convenzione di Londra, ratificata dall'Italia con la legge n. 1335 del 30 novembre 1955); il protocollo sullo statuto dei quartieri generali militari internazionali creati in virtù del trattato [OSCURATO:PERSONA], firmato a Parigi il 28 agosto 1952, e ratificato dall'Italia con la legge n. 1338 del 30 novembre 1955, e l'accordo tra il governo italiano e il comando supremo alleato in Europa degli Stati membri del [OSCURATO:PERSONA] sulle particolari condizioni d'installazione e di funzionamento nel territorio italiano dei quartieri generali militari internazionali che vi sono o che vi potranno essere installati, firmato a Parigi il 26 luglio 1961, cui è stata data esecuzione con d.P.R. n. 2083 del 18 settembre 1962. 4.1.- La convenzione di Londra, dunque, detta sul piano multilaterale il regime di base dello stanziamento in tempo di pace di forze di Stati membri (sull'accezione delle quali si veda Cass., sez. un., n. 29556/21, punti 18-19) sul territorio di altri Stati membri in attuazione del trattato NATO; il protocollo richiama in blocco quella normativa anche nel caso in cui le forze siano addette ai quartieri generali internazionali creati nel quadro dell'organizzazione [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1952 (dispone l'art. 3, comma 1, lett. a), del protocollo che, ai fini dell'applicazione della convenzione, «par 'force', on entend le personnel affecté à un [OSCURATO:PERSONA] et qui appartient aux Armées de terre, de mer ou de l'air de tout [OSCURATO:PERSONA] au Traité de l'[OSCURATO:PERSONA]»); e l'accordo di Parigi specifica la normativa multilaterale fissata dalla convenzione di Londra e richiamata dal protocollo di Parigi, come emerge dal suo preambolo («...Tenuto conto che i rapporti generali intercorrenti tra le Parti firmatarie del [OSCURATO:PERSONA] ed i Quartieri generali interalleati sono stati definiti nel Protocollo allegato alla Convenzione concordata tra le Parti suddette in merito allo statuto giuridico delle rispettive Forze e che alcune Ric. 2020 n. 26939 sez. SU - ud. 11-01-2022 -6- disposizioni speciali per la costituzione ed il funzionamento, in territorio italiano, dei Quartieri generali interalleati esistenti o che potranno esservi installati, dovranno essere stabilite tra il Governo della Repubblica italiana ed il Comandante supremo alleato in Europa»), e dalla definizione, contenuta nell'art. 1, lett. d), di Quartiere generale interalleato, per il quale s'intende SHAPE, ossia [OSCURATO:PERSONA] (Quartiere generale [OSCURATO:PERSONA] in Europa) ed «ogni Quartier generale militare internazionale dipendente direttamente da SHAPE nonché ogni altro Quartier generale militare internazionale dipendente da SHAPE, per il quale sia applicabile il "Protocollo" in seguito a decisione del [OSCURATO:PERSONA]». In definitiva, l'art. 8 dell'accordo di Parigi attua e specifica, a livello bilaterale con lo Stato italiano, il regime stabilito dalla convenzione di Londra, come definito dal protocollo. 4.2.- E allora, per la determinazione del contenuto del regime fissato internazionalmente per il personale civile a statuto locale impiegato, come nel caso in esame, dalla forza militare USA nell'ambito della NATO, vengono in rilievo sia le disposizioni di base contenute nell'art. IX, par. 4, della convenzione di Londra, sia quelle particolari contenute nell'art. 8 dell'accordo di Parigi: il regime previsto dalla convenzione è difatti richiamato dall'art. 4 del protocollo ed è poi concretizzato dall'accordo di Parigi. Nè a tale disciplina si è derogato con l'art. 11, comma 2, lett. c), della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni che, nelle disposizioni finali, ha fatto salvi gli accordi internazionali già vigenti tra gli Stati su materie analoghe all'oggetto della convenzione medesima (da ultimo, Cass., sez. un., n. 29556/21, cit.). V'è dunque una relazione di genere a specie tra la convenzione di Londra, da una parte, e il protocollo e l'accordo, dall'altra (in Ric. 2020 n. 26939 sez. SU - ud. 11-01-2022 -7- termini, già Cass., sez. un., nn. 2054/76 e 3367/78), che non possono che accogliere il medesimo significato, nonché la medesima portata del regime della categoria del personale a statuto locale, fissati dal paragrafo 4 dell'art. IX della convenzione, che l'art. 8, lett. a), n. 2, dell'accordo richiama. 5.- In particolare, l'art. IX della convenzione, dopo aver indicato le procedure con le quali è dato soddisfare i «bisogni locali di mano d'opera civile di una forza o di un elemento civile», stabilisce che «le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare i salari ed accessori di salari e le condizioni di protezione dei lavoratori sono regolate conformemente alla legislazione in vigore nello Stato di soggiorno. Questi lavoratori civili impiegati da una forza o da un elemento civile non sono considerati, in nessun caso, come membri di questa forza o di questo elemento civile». 5.1.- Dal canto suo, l'art. 8 dell'accordo di Parigi dispone (lett. d) che per il personale in questione «le clausole contrattuali e le condizioni di lavoro saranno regolate dalle leggi italiane», che (lett. e) «i Quartieri generali interalleati potranno stabilire i termini e le condizioni per regolare l'impiego del personale e le prestazioni delle diverse categorie di lavoratori purché garantiscano un trattamento che non sia meno favorevole di quello stabilito dalle leggi italiane e dai contratti collettivi di lavoro applicati in Italia alle attività che più si avvicinano a quelle svolte dal personale dai Quartieri generali interalleati», nonché che (lett. f) «qualsiasi vertenza relativa ai rapporti di lavoro tra un Quartiere generale interalleato ed il personale civile di cui al paragrafo a) 2) del presente articolo, potrà essere risolta dai competenti organi interni NATO, senza pregiudizio della tutela giurisdizionale spettante a detto personale secondo le leggi italiane». 6.- Per consolidato orientamento di questa Corte, che le considerazioni della parte controricorrente non sono idonee a Ric. 2020 n. 26939 sez. SU - ud. 11-01-2022 -8- incrinare, perchè ripropongono argomenti già disattesi, questo compendio di disposizioni regola, oltre che aspetti sostanziali del rapporto del personale in questione, anche i profili di giurisdizione (da ultimo, ancora Cass. n. 29556/21). Ne conviene anche il giudice d'appello, il quale, difatti, calibra la propria decisione sulla diversità del livello e dell'ambito di tutela del rapporto di lavoro rispetto a quelli propri delle prerogative sindacali e sulle peculiarità della tutela che il giudice può somministrare a norma dell'art. 28 dello statuto dei lavoratori. 6.1.- Sul piano della giurisdizione, quella italiana non è preclusa non solo dall'art. IX, paragrafo 4, ma neanche dall'art. XVI della convenzione, il quale rimette ad accordi diretti tra le parti contraenti la disciplina delle controversie in tema di applicazione o d'interpretazione della convenzione; questa disposizione non impedisce il ricorso al giudice neppure in considerazione della direttiva del governo italiano in data 19 marzo 2004, che invita le amministrazioni ad attivare il servizio del contenzioso diplomatico nel caso di dispute su profili applicativi della convenzione, trattandosi di atto operante nei rapporti interni tra pubbliche amministrazioni (Cass. n. 6489/12, punto 11.3). La causa del contratto di lavoro del personale civile dello Stato di soggiorno, impiegato da una forza armata, è dunque tipizzata, ab origine, nelle «esigenze locali» di manodopera, di modo che il personale che le soddisfa non è in alcun caso considerato componente della forza armata. È dunque nelle disposizioni convenzionali del personale a statuto locale delle forze armate, ed esclusivamente per detto personale, la fonte pattizia che esclude, in radice, l'implicazione di prerogative ed interessi dello Stato estero, e ciò per la peculiare causa funzionale, innestata nel sinallagma contrattuale tipico del rapporto di lavoro subordinato, preordinata esclusivamente a Ric. 2020 n. 26939 sez. SU - ud. 11-01-2022 -9- soddisfare esigenze materiali locali della forza armata nella base militare costituita nello Stato ospitante. 7.- Sicché il potere regolamentare dei quartieri generali risponde a una concessione fatta dall'Italia, in una materia già disciplinata dall'ordinamento interno, di modo che la tutela giurisdizionale riconosciuta al personale in questione, proprio perché già spettante, non può essere pregiudicata dall'intervento degli organi interni della NATO. Neanche l'ordine consistente in un facere, specificamente di reintegrazione nel rapporto di lavoro in esito a dichiarazione d'illegittimità del licenziamento di un lavoratore appartenente alla manodopera locale, allora, è idoneo a incidere su poteri sovrani di autorganizzazione (in termini, da ultimo, ancora Cass. n. 29556/21). La convenzione di Londra e l'accordo di Parigi, dunque, non configurano una lex specialis che deroga, in via di eccezione, al principio dell'immunità da giurisdizione dello Stato estero e delle organizzazioni internazionali, in relazione a una specifica categoria di lavoratori. Al contrario, le disposizioni in essi contenute applicano il regime consuetudinario dell'esenzione, che conforma il diritto interno per il tramite dell'art. 10 Cost. (in questi termini, già Cass., sez. un., nn. 2054/76 e 355/77): proprio perché i lavoratori appartenenti al personale civile a statuto locale non sono considerati in alcun caso come membri della forza o dell'elemento civile, i quartieri generali (e i soggetti assimilati) agiscono non già come depositari di potere pubblico nell'ambito del proprio ordinamento o come organi di soggetti internazionali, sibbene come titolari di capacità di diritto privato nell'ambito dell'ordinamento dello Stato di soggiorno. Il che è appunto espressione del criterio distintivo comunemente adottato, che circoscrive l'immunità giurisdizionale agli atti di sovranità compiuti iure imperii: a contrario, ogni affermazione d'immunità va esclusa tutte le volte in cui la domanda Ric. 2020 n. 26939 sez. SU - ud. 11-01-2022 -10- verta su atti (ovvero sulle conseguenze di atti) che in quella specifica nozione non rientrino (si veda, in particolare, Cass., sez. un., n. 28180/20). 7.1.- Questa nozione, comunemente definita di immunità ristretta, è l'unica compatibile coi controlimiti posti dall'ordinamento costituzionale italiano, in base al necessario bilanciamento col diritto umano fondamentale di accesso a un giudice. Il diritto di accesso al giudice è difatti immanente al diritto all'equo processo sancito dall'art. 6 della CEDU, nel perimetro segnato da una giurisprudenza tesa a evidenziare che il riconoscimento dell'immunità -se non calibrata sul perseguimento di uno scopo legittimo di salvaguardia delle relazioni tra gli Stati grazie al rispetto del principio di sovranità (v. Corte Edu 14 gennaio 2014, Jones c. [OSCURATO:PERSONA]; Corte Edu 21 novembre 2001, Al-Adsani c. [OSCURATO:PERSONA])- può determinare un'ingiustificata compressione di quel diritto. Per conseguenza, proprio con riguardo all'obiettivo del bilanciamento, la Corte costituzionale (con sentenza n. 238/14, seguita da Cass., sez. un., n. 20442/20) ha chiarito che l'immunità di uno Stato straniero dalla giurisdizione del giudice italiano «protegge la funzione, non anche comportamenti che non attengono all'esercizio tipico della potestà di governo», e richiede (peraltro) il riscontro di un nesso di non estraneità all'esercizio legittimo della suddetta potestà, col fine di non rendere sproporzionato il sacrificio del concorrente diritto di accesso a un giudice. 8.- Il fondo della questione dibattuta nell'odierno giudizio sta, allora, nell'accertare se nello statuto della manodopera locale, sulla cognizione del quale è riconosciuta la giurisdizione italiana, rientri anche l'azione intrapresa dal sindacato a tutela delle proprie prerogative e della propria attività. Ric. 2020 n. 26939 sez. SU - ud. 11-01-2022 -11- i je--- Sia il giudice d'appello, sia la parte controricorrente lo escludono, facendo leva anche su remota giurisprudenza di queste sezioni unite (Cass. n. 3368/77, cit., e n. 1677/81), secondo la quale l'azione prevista dall'art. 28 della legge n. 300/70 (statuto dei lavoratori), a salvaguardia della libertà e dell'attività sindacale, non è esperibile nei confronti del quartier generale delle forze alleate del [OSCURATO:PERSONA], ancorché da parte di sindacati formati dal cosiddetto personale a statuto locale, in quanto, nelle norme dei trattati internazionali che regolano i rapporti fra lo Stato e detto quartiere generale, come in genere gli organismi della NATO, non sono rinvenibili norme che estendano la disciplina dell'ordinamento italiano in materia di attività sindacale nei luoghi di lavoro, consentendo, quindi, un'ingerenza dello Stato nell'organizzazione di detti enti internazionali. Nè, ha aggiunto il giudice d'appello, quest'estensione si può ricavare dalle disposizioni che devolvono alla giurisdizione del giudice italiano le controversie inerenti ai rapporti di lavoro con detto personale a statuto locale, trattandosi di norme che operano sul diverso piano della tutela dei diritti del dipendente nell'ambito del rapporto. 8.1.- Le richiamate pronunce di queste sezioni unite sono maturate in un ambiente normativo divenuto almeno in parte anacronistico. Si consideri che uno dei capisaldi su cui esse si reggevano, ossia l'inapplicabilità dell'art. 28 dello statuto dei lavoratori alle amministrazioni statali, che renderebbe «difficile giustificare un differente trattamento tra lo Stato e gli organismi internazionali i quali certo ad esso, più che agli altri enti pubblici, sono equiparabili», anche di là dalla considerazione che, a differenza del lavoratore pubblico, che fa parte dell'organizzazione dello Stato, quello civile a statuto locale non fa parte dell'organizzazione della NATO, è stato ormai superato, prima dall'art. 6 della I. n. 146/90, e poi dall'art. 63 del d.lgs. n. 165/01, in combinazione con l'art. 4 della Ric. 2020 n. 26939 sez. SU - ud. 11-01-2022 I. n. 183/2000 (si veda, sul punto, la ricostruzione di Cass., sez. un., n. 20161/10, confermata da Cass., sez. un., n. 2359/15). 9.- Quel che rileva soprattutto è, peraltro, che le «condizioni di protezione» presidiate dall'art. IX della convenzione di Londra sono appunto garantite dalla presenza sindacale attiva nei luoghi di lavoro, volta a ottenere, da un lato, l'effettività della regolamentazione protettiva già legislativamente predisposta e, dall'altro lato, ulteriori conquiste. E la presenza si può dire attiva, se il sindacato goda di strumenti atti a garantirne l'effettività, tra i quali campeggia la giustiziabilità delle violazioni all'azione intrapresa e da intraprendere: «Sarebbe invero arduo individuare quanto resterebbe di un diritto se non potesse essere fatto valere dinanzi ad un giudice per avere effettiva tutela» (Corte cost., n. 238/14, cit., § 3.4). Irrilevante è, d'altronde, che, come la parte controricorrente ha obiettato in discussione, all'epoca in cui la convenzione è stata prima sottoscritta e poi ratificata dallo Stato italiano, lo statuto dei lavoratori non esisteva, e, con esso, l'azione per la repressione della condotta antisindacale. Il rinvio, contenuto nell'art. IX della convenzione, alla «legislazione in vigore nello Stato di soggiorno», cui ragguagliare le condizioni di protezione, non è certo rinvio recettizio, ma formale, dunque alla fonte, della quale recepisce dinamicamente i mutamenti. 9.1.- Conferma della rilevanza del ruolo del sindacato ai fini del presidio dello statuto della manodopera locale v'è nell'art. 8 del'accordo di Parigi, che parametra il trattamento di riferimento, nel confronto tra le diverse categorie di lavoratori, -anche- a quello garantito dai contratti collettivi di lavoro applicati in Italia alle attività che più si avvicinano a quelle svolte dal personale in questione. 10.- Inane è, poi, l'argomento che punta sull'eterogeneità delle controversie in tema di repressione della condotta antindacale, per le Ric. 2020 n. 26939 sez. SU - ud. 11-01-2022 (A__ -13- quali ricorre la legittimazione esclusiva degli organismi sindacali a far valere la violazione delle norme poste a tutela di interessi collettivi, al fine di conseguirne la salvaguardia o la rimozione degli effetti lesivi, e delle controversie in materia di lavoro, concernenti la protezione dei diritti attribuiti al singolo lavoratore dal contratto di lavoro individuale o collettivo, sicché solo le seconde e non le prime rientrebbero nell'ambito dello statuto del lavoratore locale delineato dalle fonti in questione. 10.1.- Non soltanto, difatti, la libertà sindacale è tutelata dall'art. 39, primo comma, Cost., nella sua duplice valenza individuale e collettiva, e ha il suo necessario complemento nell'autonomia negoziale, espressione del diritto a esercizio collettivo, quale è la contrattazione (Corte cost. n. 178/15, che dà conto della pluralità di fonti, anche sovranazionali, che definiscono il nesso tra libertà sindacale e contrattazione, richiamata, da ultimo, da Cass., sez. un., n. 20819/21); ma, e soprattutto, la condotta che si sostanzi in discriminazioni nelle trattative sindacali, o nel rifiuto di accettare le organizzazioni sindacali nelle quali i lavoratori si riconoscono, non lede soltanto l'interesse proprio dell'organizzazione sindacale, ma anche, e specialmente, i diritti, le libertà e gli interessi che, come sottolineava autorevole dottrina, attengono alla posizione dell'uomo che lavora e, che, appunto, s'identifica con quell'organizzazione. La tutela del lavoro in ogni sua espressione, in base agli artt. 1 e 35 Cost., è difatti lineamento fondamentale del sistema costituzionale italiano; e gli artt. 2 e 39 Cost. riconoscono l'azione sindacale come proiezione del riconoscimento e delle garanzie dei diritti inviolabili dei lavoratori. Inconferente è quindi la distinzione di ambiti e livelli tra rapporto di lavoro e attività sindacale affermata nella sentenza impugnata. Ric. 2020 n. 26939 sez. SU - ud. 11-01-2022 Anzi, al contrario: è proprio l'esercizio dell'attività sindacale che, a monte, contribuisce a definire la cornice di disciplina entro la quale s'inserisce il contratto di lavoro e, poi, a presidiarne e rafforzarne le tutele. 11.- Né è d'ostacolo all'applicazione di questi principi, come prospettato dalla parte controricorrente, la circostanza che l'inottemperanza al decreto pronunciato ex art. 28 dello statuto dei lavoratori o alla sentenza che definisca la relativa opposizione sia penalmente sanzionata; e ciò alla luce proprio della convenzione di Londra. L'art. VII della convenzione stabilisce che (paragrafo 1) «1. Fatte salve le disposizioni del presente articolo: a) le autorità militari dello Stato d'invio hanno il diritto di esercitare nell'ambito dello Stato ricevente tutti i poteri di giurisdizione penale e disciplinare loro conferiti dalla legislazione dello Stato d'invio su tutte le persone assoggettate alle leggi militari di questo Stato; b) le autorità dello Stato ricevente hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sui membri di una forza armata o di un elemento civile e sulle persone a loro carico per quanto concerne i reati commessi sul territorio dello Stato ricevente, punibili dalla legislazione di detto Stato»; il successivo paragrafo 3 dispone che, in caso di concorso di giurisdizione, le autorità militari dello Stato di origine hanno priorità nell'esercizio della giurisdizione soltanto per i reati commessi dagli appartenenti alle forze armate nell'esercizio delle loro mansioni o per quelli rivolti unicamente contro i beni o le persone di detto Stato, mentre la priorità giurisdizionale spetta alle autorità dello Stato di soggiorno per qualsiasi altro reato. E la Corte costituzionale ha chiarito che la regolamentazione così apprestata è conforme alle consuetudini generali internazionali (Corte cost. nn. 96/73 e 446/90). Ric. 2020 n. 26939 sez. SU - ud. 11-01-2022 -15- 11.1. In chiave sistematica, d'altronde, queste sezioni unite (con sentenza n. 6489/12, cit.) hanno riconosciuto la giurisdizione italiana anche quanto alla controversia concernente la richiesta, avanzata dall'Inps, di pagamento di contributi assicurativi dovuti per l'impiego di personale civile con cittadinanza italiana, addetto a prestazione di manodopera e strumentale al funzionamento dei servizi di base della Nato, benché si tratti di azione promossa da soggetto esterno al rapporto di lavoro, perché il pagamento di contributi è diretta conseguenza dell'utilizzo della manodopera e, quindi, normale atto di gestione del rapporto di lavoro, che non richiede apprezzamenti ed indagini sull'esercizio dei poteri pubblicistici dello Stato estero. 12.- Il motivo va quindi accolto e la sentenza cassata; il che comporta l'assorbimento dei restanti due, proposti in via subordinata, nonché delle prospettate questioni di legittimità costituzionale. Si dichiara per consegue