CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2025
Cassazione n. 04014/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] LEGNAGOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] è imputata nel processo penale n. 57/2023 RG [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Legnago (RG.NR. n. 636/2022 mod. 21-bis); - che la predetta imputata, in data 5 settembre 2025, ha personalmente depositato presso la Cancelleria del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Legnago istanza di rinnessione del processo ex art. 45 cod. proc. pen., che il giudice procedente, con provvedimento in pari data, ha trasmesso alla Suprema Corte ai sensi dell'art. 46 del codice di rito. [OSCURATO:PERSONA] - che l'istanza di rimessione è palesemente inammissibile per difetto dei presupposti previsti dall'art. 45 e seguenti del codice di rito: dagli atti trasmessi, infatti, non risulta che la stessa sia stata notificata alle altre parti del processo, essendo stata solo loro irregolarmente inviata tramite raccomandata semplice (Sez. 5, n. 39039 del 06/07/2012, Angelini, Rv. 253720 — 01) oppure missiva di posta elettronica non certificata, di modo che si è verificata la violazione dell'art. 46, commi 1 e 4, cod. proc. pen., che dispone che la richiesta di rimessione, a pena di inammissibilità, deve essere notificata entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti, tra le quali, all'evidenza rientra anche il Pubblico Ministero; che è jus receptum che la notifica alle altre parti di detta richiesta costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non ammette equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l'istanza deve essere dichiarata inammissibile (Sez. U, n. 6925 del 12/05/1995, Ronnanelli, Rv. 201300; Sez. 2, n. 45333 del 28/10/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264960; Sez. 1, n. 12421 del 12/01/2001, [OSCURATO:PERSONA]. 218403); - rilevato, pertanto, che l'istanza deve essere dichiarata inammissibile, con la condanna dell'istante, al solo pagamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile la richiesta e condanna la richiedente al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/12/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]