CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 giugno 2025
Cassazione n. 28310/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2102/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 5402/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Salerno nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Salerno esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza in preambolo, la Corte di appello di Salerno, in funzione di giudice dell’esecuzione, in parziale accoglimento dell'istanza formulata da [OSCURATO:PERSONA]Elia, ha riconosciuto la disciplina della continuazione di cui all'art. 671 cod. proc. pen. con riguardo ai fatti giudicati con due separate sentenze pronunciate nei suoi riguardi e, segnatamente, con la sentenza del Tribunale di Salerno, in data 11 novembre 2025, di condanna per i reati di cui all'artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 75 d. lgs. n. 159 del 2011, commessi in Pellezzano il 24 giugno 2015 e con sentenza emessa dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno,di condanna per i reati di cui agli artt. 74, comma 6, e 73 d. P.R. n. 309 del 1990, commessi in Salerno e Nocera dal 6 novembre 2014 al 24 giugno 2025. Per l'effetto, ha rideterminato la pena unica complessiva in sei anni, otto mesi di reclusione ed euro 32.000,00 di multa. 2. Avverso l’ordinanza indicata ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Salerno, denunciando erronea applicazione dell’art.666 cod. proc. pen. Deduce la violazione del principio del ne bis in idem, giacché i reati giudicati con le citate sentenze erano già stati oggetto di disamina da parte del [OSCURATO:PERSONA] della cognizione che, con sentenza emessa in data 21 giugno 2017, divenuta definitiva il 15 luglio 2017, aveva già ritenuto i reati unificati dal vincolo della continuazione e rideterminato la pena unica complessiva nella minore misura di cinque anni, due mesi di reclusione ed euro 30.000 di multa. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta in data 18 marzo 2025, ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 28310/2025 Roma, lì, 01/08/2025 4. In data 7 aprile 2025 la difesa ha depositato memoria con la quale ha ripercorso, ulteriormente articolandole, le censure contenute nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita accoglimento. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che il principio della preclusione processuale derivante dal divieto di bis in idem, sancito dall'art. 649 cod. proc. pen., esprime un principio generale dell'ordinamento e opera anche in sede esecutiva. Con orientamento ormai consolidato, si è chiarito che non è consentito proporre nuovo incidente di esecuzione con riferimento a una richiesta già respinta con provvedimento definitivo, come si desume anche dall'art. 666 comma secondo cod. proc. pen., che, nel prevedere tale ipotesi, stabilisce l'inammissibilità della successiva istanza, qualora sia fondata sui medesimi presupposti di fatto e di diritto di quella precedente. La norma di cui all'art. 669 cod. proc. pen. detta regole in caso di pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona, ma contiene una previsione di carattere generale, che, per tale natura, opera anche in relazione a provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione nei confronti del medesimo condannato e inconciliabili tra loro (Sez. 1, n. 45556 del 15/09/2015, Turchetti, Rv. 265234 - 01; Sez. 1, n. 14823 del 03/02/2009, Fusco, Rv. 243737; Sez. 1, n. 28581 del 26/06/2008, P.G. in proc. Gasparro, Rv. 240482; Sez. 1, n. 26031 del 05/07/2005, Celli, Rv. 231932). Il principio del ne bis in idem è, invero, applicabile in via analogica con riferimento alle ordinanze del giudice dell'esecuzione nei casi in cui esso costituisca l'unico strumento possibile per eliminare uno dei due provvedimenti emessi per lo stesso fatto contro la stessa persona (Sez. 5, n. 34324 del 07/10/2020, Regano, Rv. 280033). I principi valgono a fortiori a fronte di un giudicato di merito sulla continuazione che confligge con un’ordinanza emessa in sede esecutiva. 2. Ciò premesso, nel caso in esame, la situazione fattuale è esattamente quella indicata dal Pubblico ministero ricorrente: i reati di cui alle due sentenze, oggetto parziale della nuova istanza, erano già stati ritenuti unificati ai sensi dell'art. 81 cod. pen. con la sentenza del Tribunale di Salerno in data 21 gennaio 2017, divenuta definitiva il 15 luglio 2017. [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione avrebbe dovuto, pertanto, rilevare l’inammissibilità dell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. avente a oggetto reati rispetto ai quali il [OSCURATO:PERSONA] di merito si era già pronunciato. 3. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno, per l'ulteriore corso. P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata Così è deciso, 17/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]