Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 maggio 2026

Cassazione n. 24065/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la Corte d’appello di Barivisti gli atti e la sentenza impugnata;esaminati i motivi del ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].OSSERVARilevato che il ricorrente deduce con un unico motivo di ricorso vizicumulativi di violazione di legge e di omessa motivazione sulla determinazionedella pena in relazione all’art. 133 cod. pen.;Rilevato che la Corte di appello di Bari con la sentenza impugnata,accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen.,con rinuncia agli altri motivi di appello, in riforma della sentenza del [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena inflitta al ricorrente per il reato di cui all’art.337 cod. pen. riducendola nella misura concordata di mesi otto di reclusione;Ritenuto che il ricorrente, nel dedurre, peraltro, in termini del tuttogenerici, vizio di motivazione in relazione al mancato esercizio dei poteri diufficio in punto di pena, trascura di considerare che il ricorso per cassazioneconcernente questioni a cui l'interessato abbia rinunciato in funzionedell'accordo sulla pena in appello è inammissibile perché il potere dispositivoriconosciuto alla parte dall’art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita lacognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'interosvolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente aquanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del04/06/2018, Rv. 2731940; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez.6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389);ritenuto che l'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità dirito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610,comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014;Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389);rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616cod.proc.pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione dellequestioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 26 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRiccardo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte d’appello di Barivisti gli atti e la sentenza impugnata;esaminati i motivi del ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].OSSERVARilevato che il ricorrente deduce con un unico motivo di ricorso vizicumulativi di violazione di legge e di omessa motivazione sulla determinazionedella pena in relazione all’art. 133 cod. pen.;Rilevato che la Corte di appello di Bari con la sentenza impugnata,accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen.,con rinuncia agli altri motivi di appello, in riforma della sentenza del [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena inflitta al ricorrente per il reato di cui all’art.337 cod. pen. riducendola nella misura concordata di mesi otto di reclusione;Ritenuto che il ricorrente, nel dedurre, peraltro, in termini del tuttogenerici, vizio di motivazione in relazione al mancato esercizio dei poteri diufficio in punto di pena, trascura di considerare che il ricorso per cassazioneconcernente questioni a cui l'interessato abbia rinunciato in funzionedell'accordo sulla pena in appello è inammissibile perché il potere dispositivoriconosciuto alla parte dall’art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita lacognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'interosvolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente aquanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del04/06/2018, Rv. 2731940; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez.6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389);ritenuto che l'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità dirito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610,comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014;Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389);rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616cod.proc.pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione dellequestioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 26 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRiccardo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24065/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris