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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 05084/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; P-x-1 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 26 gennaio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Palermo rigettava l'istanza avanzata da CIUBOTARU Gabriel volta ad ottenere il beneficio dell'affidamento in prova al [OSCURATO:PERSONA] ex art. 47 O.P. e dichiarava inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare.

In motivazione, il Tribunale sottolinea che, in ragione al quantum della pena da eseguire, la sanzione è superiore alla soglia fissata dall'art. 47 ter O.P. ai fini del riconoscimento del beneficio della detenzione domiciliare.

Quanto alla concessione dell'affidamento in prova, il Tribunale evidenzia che, sulla base delle risultanze istruttorie processuali e considerata la capacità criminale dimostrata dal reo, quest'ultimo non può ritenersi pronto per beneficiare dell'ampia misura alternativa dell'affidamento in prova, non potendosi formulare una prognosi positiva in merito all'eventualità che lo stesso si asterrà dalla commissione di nuovi reati.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - CIUBOTARU Gabriel deducendo violazione di legge in riferimento all'art. 47 O.P.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi - in sostanza - di richiesta di rivalutazione di elementi di fatto, congruamente apprezzati in sede di merito.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; P-x-1 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 26 gennaio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Palermo rigettava l'istanza avanzata da CIUBOTARU Gabriel volta ad ottenere il beneficio dell'affidamento in prova al [OSCURATO:PERSONA] ex art. 47 O.P. e dichiarava inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare. In motivazione, il Tribunale sottolinea che, in ragione al quantum della pena da eseguire, la sanzione è superiore alla soglia fissata dall'art. 47 ter O.P. ai fini del riconoscimento del beneficio della detenzione domiciliare. Quanto alla concessione dell'affidamento in prova, il Tribunale evidenzia che, sulla base delle risultanze istruttorie processuali e considerata la capacità criminale dimostrata dal reo, quest'ultimo non può ritenersi pronto per beneficiare dell'ampia misura alternativa dell'affidamento in prova, non potendosi formulare una prognosi positiva in merito all'eventualità che lo stesso si asterrà dalla commissione di nuovi reati. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - CIUBOTARU Gabriel deducendo violazione di legge in riferimento all'art. 47 O.P. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi - in sostanza - di richiesta di rivalutazione di elementi di fatto, congruamente apprezzati in sede di merito. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05084/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris