CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 luglio 2026
Cassazione n. 23790/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
elett. dom.to in Via di Ripetta n. 22, Roma, rappresentato edifeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA]. e già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), inpersona del legale rappresentante pro tempore, eletto dom.to in P.zza Mattein. 10, Roma, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].controricorrentiavverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 467/2024 pubblicata indata 06/02/2024, n. r.g. 2023/2021.Udita la relazione svolta all’udienza e nella camera di consiglio del giorno16/06/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Viste le conclusioni scritte depositate dal P.M., in persona dell’AvvocataGenerale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleNumero registro generale 8181/2024Numero sezionale 2916/2026Numero di raccolta generale 23790/2026Data pubblicazione 22/07/2026dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Udita la discussione dei difensori delle parti.1.- [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA], da ultimo inquadrato nel livello 7Q del CCNLtelecomunicazioni, addetto presso il [OSCURATO:PERSONA] di Roma, [OSCURATO:PERSONA]. 203.Con lettera del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stato licenziato all’esito della procedura dilicenziamento collettivo avviata con lettera del 14/03/2017.Su impugnazione del Calianno, il licenziamento veniva annullato dalTribunale con ordinanza secondo il rito di cui alla legge n. 92/2012, perritenuta violazione dei criteri di scelta. L’ordinanza veniva confermata consentenza all’esito dell’opposizione della società. La decisione di primo gradoveniva confermata dalla Corte d’appello con sentenza passata in giudicato inquanto non impugnata.Nell’ottemperare all’ordine di reintegrazione [OSCURATO:PERSONA] aveva trasferito il Calianno presso la sede di Napoli, presso la quale erarimasto circa quattro mesi e senza alcun incarico, con una minima attivitàgiornaliera di supporto ad un collega, che si concretizzava in 15-20 minuti dilavoro. Per tali ragioni, il trasferimento era stato dichiarato illegittimo edannullato dal Tribunale con sentenza passata in giudicato.In data 22/02/2019 [OSCURATO:PERSONA] spa aveva creato il ramod’azienda “Network build field services Italy” al dichiarato scopo diraggruppare alcune risorse occupate in ambiti diversi su vari progetti. Quindi,per ottemperare alla sentenza di annullamento del trasferimento, la societàaveva riassegnato il Calianno alla sede di Roma, ma non lo aveva adibito alleprecedenti mansioni, bensì lo aveva inserito nell’unità organizzativa facenteparte del predetto ramo aziendale, senza tuttavia specificare a quali mansionifosse assegnato, tanto è vero che da quel momento era rimasto inattivo.In data 29/03/2019 la società aveva comunicato alle organizzazionisindacali che il predetto ramo aziendale sarebbe stato ceduto a [OSCURATO:SOCIETA] condecorrenza 01/05/2019. Poi gli aveva comunicato che il suo rapporto di lavorosarebbe stato ceduto ad [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 8181/2024Numero sezionale 2916/2026Numero di raccolta generale 23790/2026Data pubblicazione 22/07/2026Sulla base di queste deduzioni, il Calianno adìva il Tribunale di Roma perottenere la declaratoria di nullità/illegittimità/inefficacia della predettacessione di ramo d’azienda e l’ordine di ripristino del rapporto di lavoro alledipendenze della cedente.2.- Costituitosi il contradittorio, il Tribunale accoglieva la domanda.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello accoglieva ilgravame interposto dalla società e rigettava la domanda del lavoratore.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) al fine di accertare la sussistenza della preesistente entità economicafunzionalmente autonoma è necessario procedere ad una valutazionecomplessiva di tutti gli elementi materiali ed immateriali coinvolti daltrasferimento, che non devono per forza assurgere a “piccola impresa”,ma essere tali da costituire ex ante un nucleo organizzato, con modalitàtali da assicurare un risultato produttivo obiettivamente apprezzabile;b) nella specie è documentalmente provato che [OSCURATO:SOCIETA] è una società discopo, appositamente costituita dalla TEI in data 19/12/2017, con lafinalità dichiarata di affidarle la gestione dello specifico settore del FieldService Operation (FSO), prima facente capo alla relativa areaaziendale;c) alla predetta [OSCURATO:SOCIETA] è stato ceduto quindi il ramo aziendaledenominato Service factory operate build Italy, dedicato alle attivitàdi “costruzione di rete” e di “esercizio di rete” di un operatore telefonico;d) il meccanismo attuato è stata l’esternalizzazione di un servizio e lacontestuale stipula di un contratto di appalto, sulla cui genuinitànessuna contestazione ha sollevato il lavoratore;e) EXI tuttavia non è soggetto del tutto estraneo alla cedente, perché daquesta integralmente partecipata e controllata;f) la gestione del cliente finale rimasta in capo alla cedente non èincompatibile con a vicenda, sulla scorta dell’esistenza del “contratto direte”;g) diviene pertanto irrilevante l’assunto difensivo del lavoratore circa labrevità del tempo trascorso fra la costituzione del ramo aziendale e laNumero registro generale 8181/2024Numero sezionale 2916/2026Numero di raccolta generale 23790/2026sua cessione, poiché il ramo d’azienda ceduto era senza dubbioData pubblicazione 22/07/2026preesistente all’intervenuta cessione;h) dalla relazione del 13/12/2017 del dott. [OSCURATO:PERSONA] si evince come ilramo aziendale fosse dotato di autonomia funzionale ed operativa;i) risulta documentalmente provato che le due società abbiano stipulatofra loro un “contatto di rete di impresa”, in forza del quale alcune attivitàvengono gestite in comune, tanto giustificando la condivisione di unamedesima direzione e di medesimi uffici, poiché entrambe sonoobbligate all’esecuzione della medesima opera;j) questo strumento contrattuale è espressamente previsto dall’art. 42 d.l.n. 78/2010;k) la vicenda, quindi, lungi dal rivelare il suo carattere fittizio, èespressione di libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost.;l) anche dopo la cessione risulta documentalmente provato che il ramoaziendale ha conservato la propria identità, atteso che è stata cedutanon solo la titolarità dei rapporti di lavoro, ma anche tutto quantonecessario e sufficiente per continuare la normale attività di impresa;m) infatti, con la cessione del ramo aziendale sono stati ceduti, oltre a 504dipendenti, le apparecchiature del laboratorio collaudi, le altrepassività; trattasi di circostanze risultanti dagli allegati al fascicolo dellaresistente, non specificamente contestate dal lavoratore e confermatedall’istruttoria svolta nel procedimento r.g. n. 26010/2018 del [OSCURATO:PERSONA], i cui verbali sono stati allegati con le note difensive nel giudiziodi primo grado;n) il fatto che la cedente mantenga i rapporti commerciali e finanziari conla clientela finale e con i fornitori non comporta, di per sé, illegittimitào nullità della cessione del ramo aziendale, poiché fra le parti è vigenteun contratto di rete, che rende del tutto compatibile con la cessione lapredetta circostanza;o) neppure è idonea ad escludere l’autonomia del ramo ceduto lacircostanza per cui la cedente abbia conferito una provvista finanziariaper consentire l’operatività del ramo ceduto ed il pagamento dellepassività, dal momento che il precedenza quel ramo faceva parte di unaNumero registro generale 8181/2024Numero sezionale 2916/2026Numero di raccolta generale 23790/2026Data pubblicazione 22/07/2026realtà aziendale più complessa, per cui non doveva necessariamenteredigere un autonomo bilancio;p) la legittimità dell’operazione è ulteriormente avvalorata dal fatto cheentrambe le società hanno un organico largamente al di sopra del c.d.requisito dimensionale, sicché i dipendenti godono indistintamente dellastabilità del loro rapporto di lavoro;q) quanto alla perizia del dott. [OSCURATO:PERSONA], il difensore del ricorrente innessuna udienza ha contestato, anche solo genericamente, i fattirisultanti da quell’atto, che pertanto risultano pienamente provati;r) ne consegue che tutte le censure che in questo grado l’appellato haformulato al riguardo sono tardive ed inammissibili, perché avrebberodovuto essere sollevate in primo grado;s) le prove testimoniali acquisite in altro giudizio (r.g.n. 26010/2018 delTribunale di Roma) possono essere utilizzate da questo Collegio anched’ufficio ai sensi dell’art. 421 c.p.c.4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a tre motivi.5.- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA] hanno resistito concontroricorso.6.- Il P.G. ha depositato memoria con cui ha chiesto l’accoglimento delricorso.7.- Il ricorrente ed [OSCURATO:PERSONA] spa hanno depositatomemoria. La società ha altresì depositato un precedente di questa Corte(Cass. ord. n. 18807/2025) relativo alla cessione di diverso ramo aziendale,che ha preceduto la diversa cessione oggetto del presente giudizio.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del controricorso diConexus spa, in quanto il relativo difensore non ha depositato la procuraspeciale.2.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.il ricorrente denunzia nullità della sentenza per “violazione e falsaapplicazione” degli artt. 112 e 346 c.p.c. per avere la Corte territoriale omessodi pronunziarsi sulla questione pregiudiziale, da lui proposta fin dal ricorso diprimo grado e poi riproposta in appello, della illegittimità sia della mancataNumero registro generale 8181/2024Numero sezionale 2916/2026Numero di raccolta generale 23790/2026reintegrazione nelle originarie mansioni, sia dell’assegnazione al ramo poiData pubblicazione 22/07/2026ceduto, con adibizione a mansione non definita ma comunque diversa edinferiore senza alcuna giustificazione. In particolare deduce che il Tribunalenon aveva esaminato quella questione, perché aveva ritenuto come “ragionepiù liquida” l’insussistenza dei requisiti di preesistenza e di autonomiafunzionale del ramo ceduto.Il motivo è fondato.Il ricorrente dimostra di aver proposto quella questione sia in primo grado,tanto da formalizzare un’apposita domanda nelle conclusioni del ricorsointroduttivo del giudizio (v. ricorso per cassazione, p. 9), sia in appello (v.ricorso per cassazione, p. 10 ss.). Su tale questione, quindi, vi era un doveredi pronunzia della Corte territoriale, rimasto invece inadempiuto. Infatti, agliultimi righi di p. 7 e ai primi di p. 8 della sentenza d’appello quel Collegiodichiara che restano assorbite le ulteriori questioni, non ritualmenteriproposte ex art. 346 c.p.c., fra le quali indica quella – evidenziata dalCalianno anche nelle note di trattazione scritta – secondo cui il lavoratore erastato illegittimamente assegnato all’unità organizzativa poi oggetto dicessione.Diversamente da quanto ritenuto dai Giudici d’appello, quella questionerisultava ritualmente riproposta ex art. 346 c.p.c. alle pagg. 2 e 6 dellamemoria difensiva di appello e sviluppata alle pp. 28 e 29 della medesimamemoria (v. ricorso per cassazione, p. 10 ss.). Ne consegue la sussistenzadell’omissione di pronunzia denunciata dal ricorrente.La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio per la decisione suquella questione posta come autonoma causa petendi dell’inefficacia dellacessione del ramo aziendale: l’eventuale accertamento dell’illegittimitàdell’ottemperanza alla sentenza di annullamento sia del licenziamento sia deltrasferimento potrebbe comportare l’annullamento di quell’assegnazione alramo poi ceduto, per violazione dell’art. 2103 c.c. Ne deriverebbe che lacessione di quel ramo, per quanto legittima, non avrebbe potuto riguardareanche il rapporto di lavoro dell’odierno ricorrente, proprio perché egli nonavrebbe dovuto esservi adibito. Al riguardo, peraltro, il ricorrente cita unprecedente della stessa Corte d’Appello (sentenza n. 669/2024 del05/03/2024), che risulta essere stato confermato da questa Corte conNumero registro generale 8181/2024Numero sezionale 2916/2026Numero di raccolta generale 23790/2026ordinanza n. 10885/2025.Data pubblicazione 22/07/20263.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.il ricorrente denunzia nullità della sentenza per “violazione e falsaapplicazione” degli att. 112, 115, 116 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c., per averela Corte territoriale ripetuto quasi integralmente il contenuto di una suaprecedente sentenza (la n. 340/2023 del 31/01/2023), che tuttavia si riferivaad una precedente cessione di un diverso ramo aziendale, fra le medesimesocietà, avvenuta in data 01/01/2018, mentre quella oggetto del presentegiudizio è dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e riguarda altro ramo aziendale. Precisa che taleerrore è dimostrato sia dal fatto che, nell’intestazione della sentenza, la Corteterritoriale gli attribuisce il nome “Vincenzo”, che era il nome dell’appellato inquel precedente, laddove il suo nome è Alessandro; sia dal fatto che, all’ultimocapoverso di pag. 3 della sentenza d’appello, la Corte territoriale ritiene che“nella specie” il ramo aziendale ceduto sia quello denominato “Service factoryoperate build Italy”, mentre quello effettivamente oggetto di causa è il ramodenominato “Network build field services Italy”.Il motivo è fondato.E’ infatti palese il totale travisamento della fattispecie concreta oggetto diesame: a p. 4 della sentenza impugnata la Corte territoriale, indicando laperizia del dott. [OSCURATO:PERSONA], si riferisce ancora una volta al ramo aziendaledenominato “service factory operate build Italy”; a pag. 5 la Corteterritoriale riferisce di un gruppo di 504 lavoratori, mentre nel caso in esamei lavoratori trasferiti erano 61, come dimostra il ricorrente riportando un passodell’atto di appello della società, in cui a p. 9 essa deduceva che “il citato ramoera costituito da 61 risorse, di cui 29 reintegrate …”; nella sentenza impugnatasono richiamati i verbali di causa di altro giudizio nrg 26010/2018, cheovviamente non poteva riguardare la cessione oggetto del presente giudizio,intervenuta a maggio 2019 e quindi ben dopo l’instaurazione di quel giudizio,risalente all’anno 2018.La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio per questa ulterioree concorrente ragione, ai fini dell’accertamento e delle necessarie valutazioniriferite alla cessione del ramo d’azienda “Network build field services Italy”,con efficacia dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA].4.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. ilNumero registro generale 8181/2024Numero sezionale 2916/2026Numero di raccolta generale 23790/2026Data pubblicazione 22/07/2026ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 113, 115, 116c.p.c., 2112, 1406, 2697 e 2343 ter, co. 2, lett. b), c.c. nonché 111, co. 1 e2, Cost. per avere la Corte territoriale ritenuto legittima la cessione del ramoaziendale oggetto di causa.Il motivo è assorbito. P.Q.MLa Corte accoglie il primo ed il secondo motivo, dichiara assorbito il terzo;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversacomposizione, in relazione ai motivi accolti, nonché per la regolazione dellespese anche del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data16/06/2026.Il Consigliere est.dott. [OSCURATO:PERSONA] PanarielloLa Presidentedott.ssa [OSCURATO:PERSONA]