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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2021

Cassazione n. 45707/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a ° aveljarti; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 27 ottobre 2020, il Tribunale di sorveglianza di Trieste rigettava la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] tendente a ottenere la concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale; dichiarava inammissibile quella relativa all'invocata concessione della detenzione domiciliare, concedendo d'ufficio al condannato la misura della semilibertà.

2. Avverso detta ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite dei suoi difensori di fiducia, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducendo "violazione di legge; carenza ovvero contraddittorietà, ovvero illogicità della parte motiva del provvedimento de quo". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, depositato il 12 dicembre 2020, è inammissibile, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all'art. 585, comma 1, lett. a), dello stesso codice, perché proposto oltre il termine di quindici giorni dalla data di notificazione dell'ordinanza all'interessato e al suo difensore, avvenuta per entrambi 1'11 novembre 2020, come risulta dalle annotazioni in calce al provvedimento impugnato.

La rilevata inammissibilità può essere pronunciata de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, 1'8 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L2C-e.A-t l( [OSCURATO:PERSONA] cAmc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a ° aveljarti; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 27 ottobre 2020, il Tribunale di sorveglianza di Trieste rigettava la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] tendente a ottenere la concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale; dichiarava inammissibile quella relativa all'invocata concessione della detenzione domiciliare, concedendo d'ufficio al condannato la misura della semilibertà. 2. Avverso detta ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite dei suoi difensori di fiducia, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducendo "violazione di legge; carenza ovvero contraddittorietà, ovvero illogicità della parte motiva del provvedimento de quo". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, depositato il 12 dicembre 2020, è inammissibile, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all'art. 585, comma 1, lett. a), dello stesso codice, perché proposto oltre il termine di quindici giorni dalla data di notificazione dell'ordinanza all'interessato e al suo difensore, avvenuta per entrambi 1'11 novembre 2020, come risulta dalle annotazioni in calce al provvedimento impugnato. La rilevata inammissibilità può essere pronunciata de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'8 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L2C-e.A-t l( [OSCURATO:PERSONA] cAmc
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