CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 16183/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21780/2024Numero sezionale 1486/2026Numero di raccolta generale 16183/2026Data pubblicazione 25/05/2026EDILNATALE S.r.l. unipersonale, in persona del legalerappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza n. 927/2024 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Puglia, depositata il 6/3/2024.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 febbraio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. unipersonale impugnò dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Brindisi l’avviso di accertamentocon il quale l’Agenzia delle entrate, a seguito di indagini bancarie,aveva determinato un maggior imponibile ai fini Ires, Irap e Iva perl’anno 2014.2. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse parzialmente il ricorso, ritenendoidonee talune giustificazioni fornite dal contribuente in merito alleoperazioni bancarie contestate, e così riducendo il maggior imponibileaccertato sul quale commisurare le imposte dovute.3. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia,investita dell’appello della contribuente, accolse parzialmente ilgravame con riguardo alla ricostruzione dell’imponibile sulla base dellerisultanze delle indagini bancarie, ritenendo che la società avesse datoprova, per oltre 126.000 euro, della corrispondenza tra i movimentifinanziari contestati e i documenti contabili giustificativi da essaprodotti.4. Avverso tale ultima pronuncia l’Agenzia delle entrate ha propostoricorso per cassazione affidandolo a tre motivi, cui la [OSCURATO:SOCIETA]unipersonale ha resistito con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21780/2024Numero sezionale 1486/2026Numero di raccolta generale 16183/2026Data pubblicazione 25/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32,comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R.n. 633 del 1972, in combinato disposto con l’art. 39, comma 1, lett. d),d.P.R. n. 600 del 1973, con l’art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972 e con gli artt.2697, 2727 e 2729 c.c. Secondo la ricorrente la sentenza impugnata haerroneamente ritenuto che la contribuente avesse assolto il suo oneredi fornire la prova contraria rispetto alle presunzioni legali fondate sullerisultanze delle indagini bancarie, non avendo la società fornito quellaprova analitica e rigorosa richiesta in queste ipotesi dallagiurisprudenza e dovendosi escludere che tale prova possa ricavarsidalla consulenza tecnica disposta dal Giudice d’appello, peraltro svoltasecondo un metodo di accertamento inidoneo e fuorviante.2. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione apparente,non avendo i giudici d’appello tenuto conto delle critiche all’elaboratoperitale formulate dall’Ufficio nella memoria depositata nel giudizio disecondo grado. La ricorrente lamenta, inoltre, la nullità della sentenzaladdove ha considerato terzo chiamato in causa il consulente tecnico diparte [OSCURATO:PERSONA].3. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente stantela loro comune attinenza al tema della prova contraria tratta dallerisultanze di una consulenza tecnica contabile, sono infondati.3.1. È del tutto consolidata nella giurisprudenza di questa Cortel’affermazione – cui il Collegio intende dare continuità – per cui in temadi accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’accertamentoeffettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correntibancari, l’onere probatorio dell’amministrazione è soddisfatto, secondol’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultantiNumero registro generale 21780/2024Numero sezionale 1486/2026Numero di raccolta generale 16183/2026Data pubblicazione 25/05/2026dai conti predetti, mentre si determina un’inversione dell’onere dellaprova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che glielementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibiliad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica,ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogniversamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delleoperazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (Cass. n.2928/2024; Cass. n. 18081/2010; Cass. n. 15857/2016).Analoghi principi valgono in materia di Iva recuperata inconseguenza di accertamenti bancari, essendosi anche su questo temaaffermato che, poiché grava sul contribuente l’onere di superare lapresunzione posta dall’art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972, dimostrando inmodo analitico l’estraneità di ciascuna delle operazioni a fattiimponibili, il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verificarigorosa in ordine all’efficacia dimostrativa delle prove fornite dallostesso, avuto riguardo ad ogni singola movimentazione, dandonecompiutamente conto in motivazione (Cass. n. 11696/2021; Cass. n.35258/2021; v. anche Cass. n. 10480/2018).3.2. Orbene, la sentenza impugnata si è attenuta ai principi appenaesposti giacché, lungi dal limitarsi ad effettuare una generica valutazionedi compatibilità di massa, ha verificato con rigore analitico l’effettivacorrelazione tra singole operazioni bancarie e documenti contabili prodottia supporto dalla contribuente.A tal fine la Corte regionale si è affidata all’opera di un consulentecontabile da essa nominato il quale, come affermato in sentenza, «all’esitodi una minuziosa verifica tesa a verificare se vi fosse corrispondenza tra iversamenti e prelievi in contestazione e le pezze giustificative allegate dalcontribuente per ciascuna operazione, ha accertato in alcuni casi laperfetta corrispondenza, ed in altri casi una parziale ma comunquesignificativa corrispondenza fra i movimenti finanziari rilevati daiNumero registro generale 21780/2024Numero sezionale 1486/2026Numero di raccolta generale 16183/2026Data pubblicazione 25/05/2026verbalizzanti e i documenti contabili prodotti dalla parte». [OSCURATO:PERSONA] ha quindi ritenuto assolto l’onere della prova contraria a caricodella contribuente sia con riferimento ai casi di accertata corrispondenzapiena tra gli importi delle movimentazioni bancarie contestate e ladocumentazione contabile prodotta dalla società, sia con riguardo ai casiin cui, pur emergendo una corrispondenza solo parziale dal punto di vistadegli importi, la giustificazione dell’operazione bancaria trovava la propriabase, come chiarito dal consulente nella propria relazione, in «elementiindicativi della corrispondenza fra le operazioni esaminate e le pezzegiustificative fornite, oltre [che nella] coerenza dell’operazione descrittada punto di vista cronologico e temporale» (v. pagg. 45 e 46 dellarelazione finale di CTU, riportata per stralcio nel controricorso).Come si vede, la valutazione compiuta dal giudice di merito, sullascorta delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, è stata analitica,avendo preso in considerazione tutte le operazioni bancarie controverse,sottoponendo ciascuna di esse ad un rigoroso esame di compatibilità,sotto il profilo quantitativo e temporale, con la documentazionegiustificativa offerta dalla contribuente. Le puntuali osservazioni criticheformulate dall’Agenzia fiscale in merito alle conclusioni provvisoriamenteraggiunte dal CTU con riguardo a talune specifiche operazioni –osservazioni integralmente riprodotte alle pagg. da 15 a 21 del ricorso –confermano, anziché smentire, l’analiticità e il rigore con cui è statacondotta la verifica di compatibilità da parte della Corte regionale, poichédimostrano che il giudizio tecnico del consulente, recepito pienamente insentenza, si è formato proprio in seguito ad un contraddittorio che haavuto modo di svilupparsi, in maniera particolareggiata, su ogni singolaoperazione controversa. Né può obliterarsi, a questo riguardo, che quelleosservazioni critiche sono state tutte puntualmente riscontrate dalconsulente tecnico d’ufficio, il quale, in sede di stesura delle propriesintetiche repliche (v. pagg. da 46 a 49 delle stesse, trascritte nelNumero registro generale 21780/2024Numero sezionale 1486/2026Numero di raccolta generale 16183/2026Data pubblicazione 25/05/2026controricorso), le ha attentamente valutate, in taluni casi giungendoanche ad accoglierle, così rettificando le conclusioni illustrate nellarelazione originariamente trasmessa alle parti.3.3. Tenuto conto che, come or ora rilevato, alle osservazionicritiche dell’Agenzia fiscale il consulente tecnico ha puntualmenterisposto, in alcuni casi anche aderendovi, va esclusa la sussistenza delvizio di motivazione apparente denunciato con il terzo motivo, essendoqui sufficiente richiamare il consolidato orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, a mente del quale il giudice di merito,quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nellarelazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti diparte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fontidel suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anchesulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbenenon espressamente confutate, restano implicitamente disattese perchéincompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, inquanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi digiudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mereargomentazioni difensive (Cass. n. 33742/2022).3.4. Va poi aggiunto che l’indicazione nell’epigrafe della sentenza,quale terzo chiamato in causa, di un soggetto che non è stato parte delgiudizio – profilo anch’esso denunciato dalla ricorrente – non è causadi nullità della sentenza, trattandosi piuttosto di mero errore materialeche non comporta alcuna incertezza sull’identificazione sostanzialedelle vere parti processuali, le quali, come si evince chiaramente daltesto del provvedimento, sono solo la società contribuente e l’enteimpositore.4. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., dell’art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21780/2024Numero sezionale 1486/2026Numero di raccolta generale 16183/2026Data pubblicazione 25/05/202638, commi 4, 5 e 6 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 111 Cost. poiché laCorte regionale ha travisato la funzione della consulenza tecnica, avendolautilizzata non già per acquisire elementi di valutazione su questionitecniche, ma per sopperire alle lacune probatorie dell’impianto difensivodell’appellante.5. Il motivo è infondato poiché, come si desume chiaramente anchedalla sentenza impugnata – che descrive l’avvenuto conferimento di unincarico peritale al fine «di verificare la corrispondenza tra i versamentied i prelievi oggetto di contestazione, e la documentazione prodottadal contribuente» – il Giudice d’appello si è avvalso di un consulentenon già per acquisire prove di cui era onerata la contribuente, bensìper ottenere un ausilio tecnico nella lettura e nella valutazione delladocumentazione versata in atti dalle parti, valutazione che, per laquantità di operazioni da esaminare e la confusione che caratterizzavala contabilità della società, di cui pure si dà atto in sentenza, rendevaopportuno il supporto di un esperto nel settore contabile.6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come indispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, infavore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità cheliquida complessivamente in euro 5.900,00 per compensi ed euro 200,00per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento deicompensi e agli accessori di legge, spese da distrarsi in favore deldifensore antistatario, avv. [OSCURATO:PERSONA].Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]