CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 aprile 2026
Cassazione n. 18871/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
emessa dal Tribunale di Marsala;parte civile (non ricorrente):[OSCURATO:PERSONA];visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso;lette le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso con condanna del ricorrente alpagamento delle ulteriori spese processuali (come da nota spese depositata);lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 10/10/2025 il Tribunale di Marsala, decidendosull'appello dell'imputato, ha confermato la sentenza del 12/05/2025 con laquale il Giudice di pace di Marsala ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena digiustizia per il reato di cui all'art. 633 cod. pen. nonché al risarcimento del dannoin favore della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazionel'imputato, tramite il suo difensore, deducendo un unico motivo col quale sidenuncia violazione di legge processuale. Il ricorrente evidenzia che il processodi appello, anziché essere celebrato col cd rito cartolare, era stato trattato inpubblica udienza senza che il difensore dell'imputato avesse ricevuto avviso diciò e fosse stato messo nella condizione di intervenire e replicare alle conclusionidel PM. La difesa rileva inoltre che le conclusioni scritte del PM non le erano statecomunicate telematicamente, non consentendogli alcuna replica.3. Il 20/04/2026 il difensore della parte civile ha depositato conclusioniscritte, con le quali ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso con condannadel ricorrente al pagamento in suo favore delle spese processuali del presentegrado di giudizio.4. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.1.1. La celebrazione del processo in pubblica udienza anziché in camera diconsiglio, di per sé, non lede in alcun modo il diritto di difesa (essendo anzil'udienza pubblica un maggior presidio dei diritti dell'imputato). Nel caso inesame, in concreto, non è poi derivato alla difesa alcun pregiudizio posto che, dalverbale di udienza in atti, non risulta che il Pubblico ministero fosse presente néche abbia preso la parola.1.2. Quanto poi alla mancata comunicazione al difensore dell'appellante delleconclusioni scritte del PM (che risultano ritualmente inviate a mezzo PEC alTribunale in data 07/10/2025), occorre rilevare che questa Corte ha affermatoche nel procedimento cartolare novellato dalla cd. "riforma Cartabia", la cuidisciplina è vigente dal 1° luglio 2024, la comunicazione, a cura della cancelleria,delle conclusioni del pubblico ministero alle altre parti, diversamente da quantoprevisto per il previgente rito cartolare "pandemico", non è più prevista né per ilprocedimento di appello ex art. 598-bis cod. proc. pen. né per quello dicassazione ex art. 611 cod. proc. pen., essendo stabilito esclusivamente che lerichieste del Procuratore generale siano presentate quindici giorni primadell'udienza e che le parti possano presentare motivi nuovi, memorie e, fino acinque giorni prima dell'udienza, memorie di replica, sicché le richieste avanzatedalla parte pubblica sono a disposizione delle altre parti, che possono richiedernecopia alla cancelleria, mentre eventuali comunicazioni relative al deposito devonoconsiderarsi di mera "cortesia", non sussistendo più alcun obbligo al riguardo(Sez. 2, n. 15245 del 06/03/2025, Berisha, Rv. 287897 – 01). Nel caso in esamel'appello è stato proposto il 10/10/2025 avverso una sentenza del 12/05/2025sicché si applicano certamente le disposizioni della riforma Cartabia, conconseguente insussistenza della nullità eccepita dal ricorrente.2. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilitàdel ricorso, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delleammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.3. In ordine alla richiesta di condanna dell'imputato alla rifusione delle speseprocessuali avanzata dalla parte civile, si deve rilevare quanto segue. QuestaCorte (ex plurimis, Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766 – 01)ha chiarito che nel giudizio di legittimità celebrato nelle forme del rito cameralenon partecipato di cui all'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. – come appuntoquello in esame –, la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale,ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali, nel caso in cui abbiaesplicato, attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversapretesa a tutela dei propri interessi di natura risarcitoria, fornendo un utilecontributo alla decisione, la cui valutazione è pur sempre rimessa al giudiceprocedente (Sez. 6, n. 24340 del 29/05/2025, Rv. 288298 - 01). Nel caso inesame, la difesa della parte civile si è limitata a far pervenire le sole conclusioniscritte, contenute in una pagina, senza dunque apportare alcun fattivo contributoalla dialettica del contraddittorio. Si ritiene pertanto che la richiesta diliquidazione formulata non possa trovare accoglimento. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Rigetta la richiesta sulle spese di parte civile.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente