Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2010
ECLI:EU:C:2010:562
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑132/09
[OSCURATO:PERSONA] europea
contro
[OSCURATO:PERSONA] del Belgio
«Inadempimento di uno Stato — Competenza della Corte — [OSCURATO:PERSONA] delle scuole europee — Accordo relativo alla sede del 1962 — Convenzioni del 1957 e del 1994 — Clausola compromissoria — Art. 10 CE — Finanziamento delle scuole europee — Spese relative agli arredi e al materiale didattico»
Massime della sentenza
1.
Ricorso per inadempimento — Atto introduttivo del ricorso — Esposizione delle censure e dei motivi — Requisiti di forma
[Art. 226 CE; [OSCURATO:PERSONA] della Corte di giustizia, art. 21, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 38, n. 1,
lett. c)]
2.
Ricorso per inadempimento — Competenza della Corte — Limiti — [OSCURATO:PERSONA] della scuola europea
(Artt. 10 CE e 226 CE)
1.
Ai sensi dell’art. 21, primo comma, dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte di giustizia e dell’art. 38, n. 1, del suo regolamento di procedura,
la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta ad indicare, in ogni ricorso depositato ai sensi dell’art. 226 CE, le esatte censure sulle quali la
Corte è chiamata a pronunciarsi. Tali conclusioni devono essere formulate in modo inequivoco allo scopo di evitare che la
Corte statuisca ultra petita ovvero ometta di pronunciarsi su una censura.
(v. punti 36‑37)
2.
La Corte è incompetente a statuire sul ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] europea in forza dell’art. 226 CE, relativo al preteso
inadempimento da parte del [OSCURATO:PERSONA] del Belgio degli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’Accordo relativo alla sede, concluso
il 12 ottobre 1962 tra il Consiglio superiore della scuola europea e il governo del [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, in combinato disposto
con l’art. 10 CE. Infatti, come risulta dall’art. 28 della [OSCURATO:PERSONA] firmata a Lussemburgo il 12 aprile 1957, recante statuto
della scuola europea, il regime di tale Accordo segue quello della [OSCURATO:PERSONA] sulla cui interpretazione la Corte non è competente
a pronunciarsi, dato che, nonostante i legami che tale statuto presenta con la Comunità e il funzionamento delle sue istituzioni,
si tratta di una convenzione internazionale conclusa dagli Stati membri che non costituisce parte integrante del diritto comunitario.
Tale valutazione non dev’essere circoscritta al contesto procedurale di una domanda di pronuncia pregiudiziale, ma vale anche
nell’ambito del procedimento di cui all’art. 226 CE, il cui oggetto può essere solo l’inadempimento da parte di uno Stato
membro di uno degli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato.
Peraltro, né un eventuale consolidamento dei principi derivanti dalla [OSCURATO:PERSONA] del 1957 operato della [OSCURATO:PERSONA] firmata
a Lussemburgo il il 21 giugno 1994, attualmente in vigore, né il rinvio operato da quest’ultima agli accordi relativi alla
sede sono in grado di modificare retroattivamente la natura giuridica dell’accordo relativo alla sede, che è un accordo internazionale
concluso tra il Consiglio superiore e il governo di un unico Stato membro. Infine, per quanto riguarda l’eventuale applicazione
della clausola compromissoria di cui all’art. 26 della [OSCURATO:PERSONA] del 1994, un procedimento per inadempimento ai sensi del
Trattato CE e della giurisprudenza della Corte può essere proposto unicamente in base all’art. 226 CE.
(v. punti 44‑46, 51‑53 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
30 settembre 2010 (
*
)
«Inadempimento di uno Stato – Competenza della Corte – [OSCURATO:PERSONA] delle scuole europee – Accordo relativo alla sede del 1962 – Convenzioni del 1957 e del 1994 – Clausola compromissoria – Art. 10 CE – Finanziamento delle scuole europee – Spese relative agli arredi e al materiale didattico»
Nella causa C‑132/09,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 6 aprile 2009,
[OSCURATO:PERSONA] europea
, rappresentata dal sig. J.-P. Keppenne e dalla sig.ra B. Eggers, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] del Belgio
, rappresentato dal sig. J.‑C. Halleux, in qualità di agente,
convenuto,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dai sigg. E. Juhász (relatore), G. Arestis, J. Malenovský e T. von Danwitz,
giudici,
avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 giugno 2010,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con il suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee chiede alla Corte di constatare che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, avendo
respinto l’assunzione dell’onere finanziario relativo a spese per arredi e materiale didattico destinati alle scuole europee,
è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’Accordo relativo alla sede concluso il 12 ottobre 1962 tra il
Consiglio superiore della scuola europea e il governo del [OSCURATO:PERSONA] del Belgio (in prosieguo: l’«Accordo relativo alla sede»),
letto in combinato disposto con l’art. 10 CE.
Contesto normativo
[OSCURATO:PERSONA] delle scuole europee
2
Al momento della loro creazione, le scuole europee erano disciplinate da due accordi, vale a dire, da un lato, lo [OSCURATO:PERSONA]
della scuola europea, firmato a Lussemburgo il 12 aprile 1957 (
Recueil des traités des Nations unies
, vol. 443, pag. 129; in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] del 1957») e, dall’altro, il Protocollo relativo alla creazione di scuole
europee stabilito con riferimento allo [OSCURATO:PERSONA] della scuola europea, firmato a Lussemburgo il 13 aprile 1962 (
Recueil des traités des Nations unies
, vol. 752, pag. 267; in prosieguo: il «Protocollo del 1962»). Tali due accordi sono stati conclusi tra i sei Stati membri
che hanno dato vita alle Comunità europee.
3
Il Consiglio superiore della scuola europea (in prosieguo: il «Consiglio superiore»), istituito dall’art. 7 della [OSCURATO:PERSONA]
del 1957, è costituito, in applicazione dell’art. 8 di quest’ultima, dal ministro o dai ministri competenti di ciascuna delle
parti contraenti. Secondo l’art. 9 di tale [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio superiore è incaricato dell’applicazione della stessa
e dispone a tal fine dei poteri necessari in materia didattica, di bilancio e amministrativa. Esso stabilisce di comune accordo
il regolamento generale della scuola. Ai sensi dell’art. 28 della medesima [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio superiore può negoziare
accordi complementari con il governo dello Stato in cui ha sede la scuola al fine di garantirle le migliori condizioni materiali
e morali di funzionamento.
4
[OSCURATO:PERSONA] del 1957 e il Protocollo del 1962 sono stati annullati e sostituiti dalla [OSCURATO:PERSONA] recante statuto delle
scuole europee, conclusa a Lussemburgo il 21 giugno 1994 (GU L 212, pag. 3; in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] del 1994»), conformemente
all’art. 34 di quest’ultima, attualmente in vigore. [OSCURATO:PERSONA] del 1994 è stata conclusa dagli Stati membri e dalle Comunità
europee, a ciò legittimate dalla decisione del Consiglio 17 giugno 1994, 94/557/CE, Euratom, che autorizza la Comunità europea
e la Comunità europea dell’energia atomica a firmare e concludere la convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212,
pag. 1).
5
Secondo l’art. 34, quarto comma, della [OSCURATO:PERSONA] del 1994, in ogni atto che riguardi le scuole europee e che sia anteriore
alla sua adozione, i riferimenti sono intesi come relativi agli articoli corrispondenti della detta [OSCURATO:PERSONA].
6
Rientrano nell’ambito di applicazione della [OSCURATO:PERSONA] del 1994 le scuole elencate nell’allegato I della stessa, tra le quali
figurano le scuole europee di Bruxelles I, Bruxelles II, Bruxelles III e quella di Mol (Belgio).
7
Secondo l’art. 2, n. 3, della detta [OSCURATO:PERSONA], l’apertura di una nuova scuola sul territorio di uno Stato membro è subordinata
alla conclusione di un previo accordo fra il Consiglio superiore e lo Stato membro ospitante in merito alla messa a disposizione,
a titolo gratuito, e alla manutenzione di una sede adeguata alle esigenze della nuova scuola.
8
L’art. 6, secondo comma, della [OSCURATO:PERSONA] del 1994 prevede che, con riguardo ai suoi diritti ed obblighi, la scuola è trattata
in ciascuno Stato membro come un istituto scolastico disciplinato dal diritto pubblico, fatte salve le specifiche disposizioni
previste dalla medesima [OSCURATO:PERSONA].
9
Il Consiglio superiore, che è composto in particolare da un rappresentante di livello ministeriale di ciascuno degli Stati
membri e da un membro della [OSCURATO:PERSONA], provvede, ai sensi dell’art. 10, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA] del 1994, all’applicazione
della stessa e dispone a tale fine dei necessari poteri di decisione in materia didattica, di bilancio ed amministrativa,
nonché per quanto riguarda il negoziato degli accordi di cui agli artt. 28‑30 della medesima [OSCURATO:PERSONA].
10
Ai sensi dell’art. 25 della [OSCURATO:PERSONA] del 1994, il bilancio delle scuole è alimentato, in particolare, mediante i contributi
versati dagli Stati membri tramite il mantenimento della retribuzione dei docenti cui viene dato comando o che vengono designati
e, se del caso, sotto forma di contributo finanziario, nonché mediante il contributo delle Comunità destinato a coprire la
differenza tra l’importo globale delle spese delle scuole e il totale delle altre entrate.
11
Secondo l’art. 26 della medesima [OSCURATO:PERSONA], la Corte di giustizia dell’Unione europea è la sola competente a conoscere delle
controversie tra le parti contraenti relative all’interpretazione e all’applicazione della detta [OSCURATO:PERSONA] che non siano
state risolte in sede di Consiglio superiore.
12
Ai sensi dell’art. 30 della detta [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio superiore può negoziare col governo dello Stato in cui la scuola
ha sede qualsiasi accordo complementare che consenta a quest’ultima di assicurarsi le migliori condizioni di funzionamento.
13
L’art. 33, commi primo e secondo, della [OSCURATO:PERSONA] del 1994 precisa, in particolare, che quest’ultima è ratificata dagli
Stati membri, parti contraenti, in conformità delle rispettive norme costituzionali e che essa entra in vigore il primo giorno
del mese successivo al deposito di tutti gli strumenti di ratifica ad opera degli Stati membri nonché degli atti di notifica
della conclusione ad opera delle Comunità.
14
È pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] del 1994 è entrata in vigore il 1° ottobre 2002.
L’Accordo relativo alla sede
15
L’Accordo relativo alla sede, approvato con la legge belga 8 novembre 1975 (
Moniteur belge
del 7 febbraio 1976, pag. 1415), è stato concluso al fine di garantire alle scuole europee di Bruxelles e di Mol le migliori
condizioni materiali e morali di funzionamento, conformemente all’art. 28 della [OSCURATO:PERSONA] del 1957.
16
L’art. 1, capo I, dell’Accordo relativo alla sede, intitolato «Edifici e attrezzature delle scuole», è così formulato:
«Il governo del [OSCURATO:PERSONA] del Belgio si impegna a mettere a disposizione delle Scuole gli edifici necessari alla loro attività
e rispondenti agli obiettivi fissati dai governi firmatari del Protocollo sulla creazione di Scuole europee.
Esso provvederà alla manutenzione di tali edifici e alla loro assicurazione conformemente alle norme che disciplinano gli
immobili di proprietà dello Stato belga.
Esso si impegna a dotare tali scuole degli arredi e del materiale didattico, secondo i criteri applicati ai propri istituti».
Il procedimento precontenzioso
17
Nella sua lettera di diffida del 17 ottobre 2007 la [OSCURATO:PERSONA] contestava al [OSCURATO:PERSONA] del Belgio di aver violato le disposizioni
dell’Accordo relativo alla sede nonché dell’art. 10 CE per avere rifiutato, da un lato, di finanziare dal 1995 il primo acquisto
di arredi e materiale didattico delle scuole europee situate sul suo territorio e, dall’altro, a partire dal 1989, di erogare
una sovvenzione annuale per il funzionamento e le attrezzature destinata a coprire le spese correnti delle scuole europee
stabilite sul suo territorio.
18
Ritenendo insoddisfacente la risposta del [OSCURATO:PERSONA] del Belgio alla citata lettera di diffida, il 26 giugno 2008 la [OSCURATO:PERSONA]
ha inviato a tale Stato membro un parere motivato, con cui lo invitava ad adottare le misure necessarie per conformarsi a
tale parere entro due mesi dal ricevimento di quest’ultimo.
19
Poiché il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio non ha adottato le misure richieste entro il termine impartito, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il presente
ricorso.
Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento
20
Con lettera del 23 giugno 2010, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la riapertura della fase orale del procedimento.
21
La Corte può, d’ufficio o su proposta dell’avvocato generale ovvero su istanza delle parti, disporre la riapertura della fase
orale del procedimento, ai sensi dell’art. 61 del proprio regolamento di procedura, qualora ritenga di non essere sufficientemente
istruita ovvero che la causa debba essere decisa sulla base di un argomento che non sia stato oggetto di discussione tra le
parti (sentenza 29 giugno 2010, causa C‑28/08 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 36
e giurisprudenza ivi citata).
22
Nella sua domanda, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che le conclusioni dell’avvocato generale sarebbero fondate su argomenti che non
sono stati oggetto di discussione dinanzi alla Corte. Da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene di non aver avuto occasione, durante
il procedimento, di pronunciarsi sul motivo relativo all’incompetenza che emerge dalle citate conclusioni, secondo il quale
la clausola compromissoria contenuta nell’art. 26 della [OSCURATO:PERSONA] del 1994 esclude l’applicazione dell’art. 226 CE. Dall’altro,
essa rileva che le conclusioni dell’avvocato generale propongono un’interpretazione restrittiva dell’art. 10 CE, sulla quale
essa non ha potuto parimenti esprimersi durante il procedimento.
23
La Corte ritiene di disporre, nella specie, di tutti gli elementi necessari per statuire sulla controversia di cui è investita
e che quest’ultima non debba essere esaminata alla luce di argomenti che non sono stati oggetto di discussione dinanzi ad
essa.
24
Conseguentemente, non vi è motivo per disporre la riapertura della fase orale del procedimento.
Sulla competenza della Corte
Argomenti delle parti
25
[OSCURATO:PERSONA] del Belgio contesta la competenza della Corte a conoscere delle controversie concernenti l’Accordo relativo alla
sede. Esso fa valere che, per poter legittimamente proporre un ricorso per inadempimento sulla base dell’art. 226 CE, la [OSCURATO:PERSONA]
deve accertare la violazione di una disposizione di diritto comunitario, la violazione di un accordo di cui la Comunità europea
sia parte, o l’esistenza di una clausola attributiva di competenza.
26
Orbene, secondo il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, nella specie non può essere constatata alcuna violazione di una disposizione di diritto
comunitario, attesa l’assenza di violazione delle disposizioni del Trattato CE e dei suoi allegati nonché del diritto derivato.
Tale Stato membro sostiene che l’Accordo relativo alla sede non è un accordo di cui è parte la Comunità e che non esiste alcuna
clausola sull’attribuzione della competenza.
27
[OSCURATO:PERSONA] del Belgio precisa che l’Accordo relativo alla sede è distinto dalla [OSCURATO:PERSONA] del 1994 e che solo quest’ultima
prevede, all’art. 26, una siffatta clausola attributiva di competenza. Esso considera che l’Accordo relativo alla sede non
può essere qualificato atto derivato dalla [OSCURATO:PERSONA] del 1994 e che il fatto che la Comunità europea del carbone e dell’acciaio
(CECA) fosse membro con diritto di voto del Consiglio superiore, dal momento che quest’ultimo dispone di una personalità giuridica
internazionale distinta da quella della CECA, non significa tuttavia che quest’ultima sia una parte contraente dell’Accordo
relativo alla sede concluso tra il Consiglio superiore e il governo belga.
28
Peraltro, se è vero che, come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], la CECA, in quanto membro con diritto di voto del Consiglio superiore,
era una delle parti contraenti dell’Accordo relativo alla sede, lo stesso varrebbe per il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio in quanto membro
di tale medesimo Consiglio. Tale Stato membro avrebbe, quindi, negoziato con se stesso, il che, secondo un principio generale
di diritto, è impossibile.
29
Inoltre, detto Stato membro fa valere che l’atto mediante il quale ha concluso un siffatto accordo ha forza vincolante unicamente
in quanto promana dalla sua sovranità.
30
[OSCURATO:PERSONA] respinge la posizione del governo belga per due motivi.
31
In primo luogo, essa ricorda che il ricorso non fa riferimento solo all’Accordo relativo alla sede, ma anche all’art. 10 CE,
letto in combinato disposto con detto Accordo.
32
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’Accordo relativo alla sede fa incontestabilmente parte del diritto comunitario,
a prescindere dall’art. 10 CE, in quanto deve essere considerato un atto derivato dalla [OSCURATO:PERSONA] del 1994, la quale fa
parte a sua volta del diritto comunitario.
33
Essa rileva che, secondo una costante giurisprudenza, per quanto riguarda le disposizioni rientranti nella competenza della
Comunità, gli accordi conclusi da quest’ultima e dai suoi Stati membri con Stati terzi rivestono nell’ordinamento giuridico
comunitario lo stesso status degli accordi puramente comunitari, e che la [OSCURATO:PERSONA] del 1994 è stata conclusa tra la Comunità
e i suoi Stati membri.
34
[OSCURATO:PERSONA] ricorda che, originariamente, l’Accordo relativo alla sede era un atto derivato dalla [OSCURATO:PERSONA] del 1957,
e che già nel 1962 l’[OSCURATO:PERSONA] della CECA era membro con diritto di voto del Consiglio superiore. Essa ritiene dunque
che quest’ultima debba essere considerata parte contraente dell’Accordo relativo alla sede. [OSCURATO:PERSONA] precisa di avere
sostituito l’[OSCURATO:PERSONA] della CECA in seguito alla firma del Trattato di fusione dell’8 aprile 1965 e che lo scopo della
[OSCURATO:PERSONA] del 1994 era di consolidare i principi derivanti dalla [OSCURATO:PERSONA] del 1957, nonché di rafforzare il ruolo delle
Comunità quali parti contraenti. Essa conclude quindi che, tenuto conto del fatto che l’Accordo relativo alla sede è stato
adottato sul fondamento dell’art. 28 della [OSCURATO:PERSONA] del 1957 e che accordi relativi alla sede sono parimenti previsti dalla
[OSCURATO:PERSONA] del 1994, l’Accordo relativo alla sede fa parte dei diritti e degli obblighi sottoscritti dalle Comunità nel 1994.
Giudizio della Corte
35
Va ricordato che il ricorso dev’essere valutato soltanto rispetto alle conclusioni contenute nell’atto introduttivo del giudizio
(sentenze 6 aprile 2000, causa C‑256/98, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2487, punto 31, e 4 maggio 2006, causa C‑508/03,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3969, punto 61).
36
Occorre parimenti rammentare che, ai sensi dell’art. 21, primo comma, dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte di giustizia dell’Unione europea
e dell’art. 38, n. 1, del suo regolamento di procedura, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta ad indicare, nelle conclusioni del ricorso
depositato ai sensi dell’art. 226 CE, le esatte censure sulle quali la Corte è chiamata a pronunciarsi (sentenze 31 marzo
1992, causa C‑52/90, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2187, punto 17, e 15 giugno 2006, causa C‑255/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5251, punto 24).
37
Tali conclusioni devono essere formulate in modo inequivoco allo scopo di evitare che la Corte statuisca ultra petita ovvero
ometta di pronunciarsi su una censura (sentenze 20 novembre 2003, causa C‑296/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑13909,
punto 121, e 15 giugno 2006, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 24).
38
Nella specie, si deve constatare che l’unica censura menzionata nella parte conclusiva del ricorso riguarda la pretesa violazione
dei obblighi asseritamente incombenti al [OSCURATO:PERSONA] del Belgio in forza dell’Accordo relativo alla sede, in combinato disposto
con l’art. 10 CE.
39
È vero che, nei motivi del citato ricorso, l’art. 10 CE è menzionato in due occasioni. [OSCURATO:PERSONA] evidenzia che il comportamento
delle autorità belghe reca pregiudizio al sistema di finanziamento della Comunità nonché alla ripartizione degli oneri finanziari
tra gli Stati membri e, pertanto, viola detto articolo, e indica che le conseguenze di tale comportamento sono pregiudizievoli.
[OSCURATO:PERSONA] aggiunge che gli obblighi incombenti al [OSCURATO:PERSONA] del Belgio in forza dell’Accordo relativo alla sede devono essere
interpretati alla luce del principio di buona fede, contenuto nell’art. 10 CE nonché nel diritto internazionale generale.
40
Tuttavia, emerge dall’atto introduttivo del giudizio che la pretesa violazione dell’art. 10 CE da parte del [OSCURATO:PERSONA] del Belgio
ha natura meramente accessoria rispetto all’inadempimento dedotto, il quale riguarda l’Accordo relativo alla sede. Infatti,
secondo la [OSCURATO:PERSONA], è proprio il mancato rispetto da parte del [OSCURATO:PERSONA] del Belgio dei suoi obblighi derivanti dall’Accordo
relativo alla sede che comporta parimenti una violazione dell’art. 10 CE.
41
Peraltro, nel suo controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] precisa espressamente di non aver mai, nella presente causa, invocato l’art. 10 CE
di per sé, vale a dire indipendentemente dall’Accordo relativo alla sede.
42
Pertanto, l’eventuale incompetenza della Corte a constatare, sul fondamento dell’art. 226 CE, l’inadempimento degli obblighi
incombenti al [OSCURATO:PERSONA] del Belgio in forza dell’Accordo relativo alla sede implicherebbe necessariamente l’irricevibilità del
ricorso nella sua integralità.
43
Relativamente alle convenzioni internazionali in generale, si deve rilevare che, secondo la giurisprudenza della Corte, se
la Comunità non è parte contraente di una [OSCURATO:PERSONA], la Corte non è, in linea di principio, competente ad interpretare nell’ambito
di un procedimento pregiudiziale le disposizioni di tale [OSCURATO:PERSONA] (v. sentenza 27 novembre 1973, causa 130/73, Vandeweghe
e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1329, punto 2; ordinanza 12 novembre 1998, causa C‑162/98, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7083, punto 9; sentenze
22 ottobre 2009, causa C‑301/08, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10185, punto 24, nonché 4 maggio 2010, causa C‑533/08, TNT [OSCURATO:PERSONA], non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 61).
44
Per quanto riguarda specificatamente la [OSCURATO:PERSONA] del 1957, si deve ricordare che la Corte ha già dichiarato di non essere
competente a pronunciarsi sull’interpretazione della stessa, nonché degli obblighi che ne derivano per gli Stati membri, dato
che, nonostante i legami che tale [OSCURATO:PERSONA] presenta con la Comunità e con il funzionamento delle sue istituzioni, si tratta
di una convenzione internazionale conclusa dagli Stati membri che non costituisce parte integrante del diritto comunitario
(v. sentenza 15 gennaio 1986, causa 44/84, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 29, punti 20‑22).
45
Tale valutazione, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 46 delle sue conclusioni, non dev’essere circoscritta
al contesto procedurale della causa che ha dato luogo alla citata sentenza [OSCURATO:PERSONA], in cui la Corte era chiamata a statuire in
via pregiudiziale, ma vale anche nell’ambito del procedimento di cui all’art. 226 CE, il cui oggetto può essere solo la violazione
da parte di uno Stato membro di uno degli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CE.
46
Emerge, infatti, dal preambolo dell’Accordo relativo alla sede che quest’ultimo era fondato sull’art. 28 della [OSCURATO:PERSONA]
del 1957, il quale riconosce al Consiglio superiore il potere di negoziare accordi complementari con il governo dello Stato
membro in cui ha sede la scuola al fine di garantire alle scuole europee le migliori condizioni materiali e morali di funzionamento.
Ne consegue che il regime di tale Accordo segue quello della [OSCURATO:PERSONA] del 1957.
47
La tesi della [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale la CECA e, successivamente, la Comunità, dev’essere considerata parte contraente
dell’Accordo relativo alla sede, dal momento che l’[OSCURATO:PERSONA] della CECA era membro con diritto di voto del Consiglio superiore
e che la [OSCURATO:PERSONA] si è sostituita a quest’ultima, non confuta la constatazione effettuata al punto precedente e, di conseguenza,
tale tesi dev’essere respinta.
48
Infatti, nulla consente di ritenere che la possibilità, prevista nella [OSCURATO:PERSONA] del 1957 dalle sue parti contraenti, di
concedere all’[OSCURATO:PERSONA] della CECA il diritto di partecipazione al Consiglio superiore quale membro con diritto di voto
di quest’ultimo, diritto poi esercitato dalla citata [OSCURATO:PERSONA], implicherebbe che le parti firmatarie dell’Accordo relativo
alla sede volessero accordare alla CECA lo status di parte contraente di tale Accordo. Questa considerazione è peraltro conforme
alla tesi sostenuta dal [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, una delle parti contraenti dell’Accordo relativo alla sede.
49
Non si può pertanto sostenere che la Comunità si trovi coinvolta, come parte contraente, nell’Accordo relativo alla sede e
che, di conseguenza, quest’ultimo comporti determinati diritti ed obblighi ad essa applicabili.
50
Neanche la tesi della [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale l’Accordo relativo alla sede costituisce parte integrante dei diritti
e degli obblighi sottoscritti dalle Comunità nel 1994, può essere accolta. Tale tesi si fonda sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA]
del 1994, conclusa e approvata dalle Comunità, persegue lo scopo di consolidare i principi derivanti dalla [OSCURATO:PERSONA] del
1957, e sulla circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] del 1994 prevede accordi relativi alla sede.
51
A tale proposito, si deve osservare che la natura giuridica dell’Accordo relativo alla sede, che è un accordo internazionale
concluso tra il Consiglio superiore e il governo di un unico Stato membro, non può essere modificata retroattivamente né dall’invocato
consolidamento dei principi derivanti dalla [OSCURATO:PERSONA] del 1957 operato dalla [OSCURATO:PERSONA] del 1994, la quale, peraltro, è
entrata in vigore solamente il 1° ottobre 2002, né dal rinvio operato da quest’ultima agli accordi relativi alla sede.
52
Per quanto riguarda l’eventuale applicazione della clausola compromissoria di cui all’art. 26 della [OSCURATO:PERSONA] del 1994,
si deve constatare che un procedimento per inadempimento ai sensi del Trattato CE e della giurisprudenza della Corte può essere
proposto unicamente in base all’art. 226 CE, come peraltro si è effettivamente verificato nella presente causa.
53
Si deve pertanto constatare che la Corte è incompetente a statuire sul ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] in forza dell’art. 226 CE,
relativo al preteso inadempimento da parte del [OSCURATO:PERSONA] del Belgio degli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’Accordo relativo
alla sede, in combinato disposto con l’art. 10 CE.
Sulle spese
54
A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio ne ha fatto domanda, la [OSCURATO:PERSONA], rimasta soccombente, deve essere condannata alle
spese.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:
1)
La Corte di giustizia dell’Unione europea è incompetente a statuire sul ricorso della [OSCURATO:PERSONA] europea, proposto in forza
dell’art. 226 CE, relativo al preteso inadempimento da parte del [OSCURATO:PERSONA] del Belgio degli obblighi ad esso incombenti ai sensi
dell’Accordo relativo alla sede, concluso il 12 ottobre 1962 tra il Consiglio superiore della scuola europea e il governo
del [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, in combinato disposto con l’art. 10 CE.
2)
[OSCURATO:PERSONA] europea è condannata alle spese.
Firme
*
Lingua processuale: il francese.