CassazionedecretoSezione 2Decisione del 17 settembre 2025
Cassazione n. 08569/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente S E N T E N Z A sul ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal GIP del Tribunale di Benevento; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha richiamato, facendole proprie, le conclusioni scritte già trasmesse per l’udienza del 18 dicembre u.s. da altro sostituto, che aveva chiesto l’annullamento senza rinvio della impugnata ordinanza, con trasmissione degli atti a giudice civile competente, previo ripristino del provvedimento di sequestro. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, con ordinanza depositata in data 17 settembre 2025, rigettava l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con il quale il Pubblico ministero, in data 30 maggio 2025, aveva disposto la restituzione alla persona offesa querelante (delitto di appropriazione indebita) del motoveicolo del quale lo stesso [OSCURATO:PERSONA] si era dichiarato acquirente, reclamandone il possesso. 1.1. [OSCURATO:PERSONA], dopo aver premesso che la persona offesa querelante aveva prodotto documentazione (estratto cronologico del PRA) dalla cui lettura è lecito presumere che fosse proprietaria del motociclo del quale l’indagato (che viceversa si accredita come acquirente) si sarebbe appropriato illecitamente, ha osservato che la presunzione costituita dalla pubblicità resa manifesta dal pubblico registro automobilistico non poteva ritenersi vinta dalla documentazione (dichiarazione unilaterale di vendita, sottoscritta dalla stessa persona offesa alienante, con firma autenticata dal delegato dell’impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, c.d. STA cooperante) prodotta dall’indagato ed allegata alla proposta opposizione. Ha precisato il GIP che la dichiarazione è mero atto unilaterale e che, in assenza della convergente certificata volontà manifestata dalla parte acquirente, non è idonea a dimostrare il perfezionamento dell’atto di vendita. Ha inoltre aggiunto che neppure vi è prova del pagamento del corrispettivo indicato in euro 900,00 nell’atto unilaterale prodotto da parte acquirente. 1.2. Il GIP ha pertanto escluso che potesse dirsi esistente una controversia (neppure ipotizzabile) sulla proprietà del veicolo, con la conseguente inibizione a provvedere nei sensi indicati dall’art. 263, comma 3, del codice di rito. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale dell’indagato [OSCURATO:PERSONA], lamentando, con il primo motivo: 2.1. Inosservanza della norma processuale penale (art. 263, comma 1, cod. proc. pen.), avendo il GIP rigettato la proposta opposizione pur in presenza di rilevanti dubbi sulla proprietà del motociclo in sequestro, che avrebbero dovuto indurre a trasmettere gli atti al competente giudice civile. 2.2. Il medesimo vizio è denunziato con il secondo motivo di ricorso (art. 263, comma 3, cod. proc. pen.), in quanto il giudice per le indagini preliminari non aveva applicato la disposizione che prevede, in caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, che la risoluzione deve essere rimessa al giudice civile, previo mantenimento del sequestro sull’oggetto della controversa titolarità. 2.3. Con l’ultimo motivo il ricorrente ha dedotto manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato, avendo il GIP contraddittoriamente affermato che la presunzione costituita dalla pubblicità dei registri può esser vinta da atti di segno contrario, senza poi riconoscere tale valenza alla documentazione prodotta dall’opponente. Il GIP avrebbe inoltre apoditticamente sostenuto che gli strumenti di pubblicità hanno efficacia dimostrativa poziore rispetto agli atti sottoscritti dalle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è ammissibile e fondato. 1.1. È ammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale, ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari decide sull'opposizione proposta dall'interessato avverso il decreto del Pubblico ministero che interviene sulla richiesta di restituzione delle cose sequestrate (Sez. U, n. 7946 del 31/01/2008, Eboli, Rv. 238507; Sez. 5, n. 10987 del 14/11/2018, Mauro, Rv. 278881), trattandosi della censura avverso un provvedimento che stabilizza la relazione tra la res e chi assume di averne il possesso. 1.2. Tale ricorso, che avrebbe dovuto seguire il rito descritto al comma 1 dell’art. 611 del codice di rito (Sez. U, n. 9857 del 30/10/2008, dep. 2009, Manesi, Rv. 242291), è stato fissato erroneamente in camera di consiglio (art. 127 cod. proc. pen.), ma il rito in concreto celebrato non ha di certo limitato le facoltà delle parti (che avrebbero potuto finanche chiedere di presenziare in camera di consiglio partecipata) di contraddire sui temi proposti con i motivi di ricorso; può pertanto procedersi alla decisione sulle conclusioni rassegnate dal Pubblico ministero, avvisate e non comparse le altre parti. La medesima decisione delle Sezioni unite appena citata (Sez. U “Manesi”) afferma il principio di diritto secondo cui il ricorso è ammesso per tutti i motivi indicati dall’art. 606, comma 1, cod. proc. pen.; quindi anche per vizi di motivazione e non solo per denunziare la violazione della legge penale o la inosservanza di quella processuale. 2. Quanto ai vizi dedotti dal ricorrente, il Collegio rileva che nella fattispecie, ancorché non sia dimostrata l’iscrizione a ruolo di una causa civile tra le parti che si contendono la proprietà del ciclomotore già in sequestro, appare almeno concretamente prospettato che la controversia sia nei fatti dimostrata dalle iniziative processuali assunte sulla base di assunti non manifestamente infondati in diritto. 2.1. L’indagato, che si è accreditato quale acquirente del motoveicolo, aveva infatti prodotto l’atto di vendita in proprio favore sottoscritto dal venditore (con indicazione del prezzo versato) e ritualmente autenticato nella firma dallo STA cooperante, secondo quanto prevedono le disposizioni che regolamentano il settore (art. 13. R.d.l. n. 1814/1927). Si tratta della valida ed efficace autenticazione della sottoscrizione del solo alienante, che rappresenta in queste forme una dichiarazione verbale di vendita (R.d.l. cit.). Laddove viceversa la trascrizione della vendita di un veicolo nel pubblico registro automobilistico non incide sulla validità, né è requisito di efficacia del contratto, in cui l’effetto traslativo della proprietà si verifica a seguito del mero consenso delle parti, ma è preordinata al solo fine di regolare i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo da parte di coloro che abbiano causa dal medesimo autore. Fuori di tale ipotesi, le risultanze del pubblico registro automobilistico hanno il valore di presunzione semplice, che può essere vinta con ogni mezzo di prova (Cass. civ., Sez. 3 n. 22605 del 26/10/2009, Rv. 609972-01; Sez. 1, 28/09/2006, n. 21055). 2.2. Consegue che gli argomenti spesi dal giudice investito della opposizione al provvedimento del Pubblico ministero, che aveva disposto la restituzione del bene alla persona offesa del reato di appropriazione indebita, appaiono manifestamente illogici e contraddittori (nella parte in cui non si sono tratte le conseguenze in diritto sul peso -vincibile- delle presunzioni tratte dai pubblici registri), appaiono sostenuti da equivoca lettura della normativa che regola il settore. Il giudice chiamato a pronunciarsi sulla opposizione avrebbe infatti dovuto meglio argomentare la possibilità (art. 263, comma 3, cod. proc. pen.) di rimettere gli atti al giudice civile competente per la risoluzione della controversia sulla proprietà della cosa già in sequestro, pur in mancanza della formale pendenza della lite, offrendo, in particolare, adeguata motivazione sul profilo della serietà della potenziale controversia (così Sez. 2, n. 49530 del 24/10/2019, Manzone, Rv. 277935; Sez. 3, n. 19674 del 27/04/2022, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 283173 – 01; Sez. 3, n. 6562 del 26/09/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285949; Sez. 2, n. 25863/2002, Rv. 222069). 3. L’annullamento deve esser disposto con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Benevento, ufficio del giudice per le indagini preliminari. P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Benevento. Così deciso il 18 febbraio 2026