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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03939/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso.

Il primo motivo è generico perché, a fronte della puntuale motivazione del Giudice di primo grado - circa il fatto che la reiterazione di condotte illecite ascritte all'imputato era sintomatica di persistente pericolosità e, quindi, influenzata dalle pregresse condanne -, il difensore non si confronta con la sentenza e reitera lo stesso motivo di appello.

Il secondo motivo è inammissibile perché non dedotto in appello.

Il terzo motivo relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile perché non dedotto nell'atto di appello, ove si faceva esclusivo riferimento alla eccessività della pena.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Il primo motivo è generico perché, a fronte della puntuale motivazione del Giudice di primo grado - circa il fatto che la reiterazione di condotte illecite ascritte all'imputato era sintomatica di persistente pericolosità e, quindi, influenzata dalle pregresse condanne -, il difensore non si confronta con la sentenza e reitera lo stesso motivo di appello. Il secondo motivo è inammissibile perché non dedotto in appello. Il terzo motivo relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile perché non dedotto nell'atto di appello, ove si faceva esclusivo riferimento alla eccessività della pena. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2
Sentenza Cassazione n. 03939/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris