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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22024/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza per estinzione del reato per remissione della querela; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Ancona, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 18 ottobre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermando il giudizio di responsabilità, in ordine al reato di appropriazione indebita, concedendo il beneficio ex art. 163 cod. pen. 2.

Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputata deducendo, con il primo motivo, violazione della legge penale, in relazione all'art. 646 cod. pen. essendo rimasta indimostrata la responsabilità dell'imputata in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato.

2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione agli artt. 124 cod. pen., 336 e 340 cod. proc. pen., contestando la tempestività della querela e deducendo l'intervenuta remissione della stessa.

2.3. Con il terzo motivo si deduce travisamento del fatto e vizio di motivazione in relazione al contenuto dell'atto di appello.

3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla

I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla

I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, ammissibile in rito (poiché anche il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione, è ammissibile : Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625), è fondato; va, infatti, immediatamente rilevata ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. l'estinzione del reato per intervenuta remissione della querela, come risulta dai documenti allegati al ricorso, con la conseguente statuizione di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

2. Per effetto della statuizione che precede, in applicazione del disposto dell'art. 340 cod. proc. pen., il querelato va condannato al pagamento delle spese processuali; inoltre, l'intervenuta remissione di querela travolge le statuizioni civili collegate al reato estinto (Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989) che vanno, pertanto, revocate.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputata al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza per estinzione del reato per remissione della querela; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Ancona, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 18 ottobre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermando il giudizio di responsabilità, in ordine al reato di appropriazione indebita, concedendo il beneficio ex art. 163 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputata deducendo, con il primo motivo, violazione della legge penale, in relazione all'art. 646 cod. pen. essendo rimasta indimostrata la responsabilità dell'imputata in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione agli artt. 124 cod. pen., 336 e 340 cod. proc. pen., contestando la tempestività della querela e deducendo l'intervenuta remissione della stessa. 2.3. Con il terzo motivo si deduce travisamento del fatto e vizio di motivazione in relazione al contenuto dell'atto di appello. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, ammissibile in rito (poiché anche il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione, è ammissibile : Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625), è fondato; va, infatti, immediatamente rilevata ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. l'estinzione del reato per intervenuta remissione della querela, come risulta dai documenti allegati al ricorso, con la conseguente statuizione di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 2. Per effetto della statuizione che precede, in applicazione del disposto dell'art. 340 cod. proc. pen., il querelato va condannato al pagamento delle spese processuali; inoltre, l'intervenuta remissione di querela travolge le statuizioni civili collegate al reato estinto (Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989) che vanno, pertanto, revocate. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputata al pagamento delle spese
Sentenza Cassazione n. 22024/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris