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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 48267/2023

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2023 emessa dalla Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non consentiti; 4-e Considerato che invero, il motivo dedotto, peraltro genericamente, in ordine alla mancata qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73, quinto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; Rilevato, infatti, che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appella ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del' fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (ex plurimis: Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2023 emessa dalla Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non consentiti; 4-e Considerato che invero, il motivo dedotto, peraltro genericamente, in ordine alla mancata qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73, quinto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; Rilevato, infatti, che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appella ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del' fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (ex plurimis: Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 novembre 2
Sentenza Cassazione n. 48267/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris