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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 maggio 2023

Cassazione n. 49231/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma, adito ex art. 309 cod. proc. pen., che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal Giudice delle indagini preliminari con provvedimento del 16 maggio 2023 in ordine ai delitti di cui all'art. 74, commi 1 e 2, e 73, d.P.R. n. 309 del 1990; [OSCURATO:PERSONA] vien contestato di essere partecipe dell'associazione dedita al narcotraffico (hashish, marijuana, "amnesia" e cocaina) che vede a capo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], operante nell'area dei [OSCURATO:PERSONA] con particolare riferimento al territorio del comune di Priverno, nel cui ambito [OSCURATO:PERSONA] si occupava della commercializzazione al dettaglio dello stupefacente di tipo cocaina gestito dall'organizzazione, acquistandolo stabilmente da Canori "a credito" per il valore di circa euro 2.000 a settimana, nonché accettando l'incarico, poco prima che fosse eseguita un ordine di carcerazione nei confronti del Canori di gestire in la "piazza di spaccio" di Priverno, così da assicurare insieme al Nalin il sostentamento di Canori in carcere; fatti accertati in Latina e Priverno dal luglio 2019 al luglio 2020, con condotta permanente (capo 24); nonché i reati fine artt.110 cod. pen. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 13 14 e 20).

1.2. Il Tribunale ha ritenuto di confermare la valutazione operata dal Giudice delle indagini preliminari in merito al ruolo di partecipe del ricorrente che avrebbe dapprima partecipato all'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 quale stabile acquirente dal Canori, che - a sua volta - veniva rifornito con quantitativi di rilievo e con continuità dal Nalin, per poi gestire, su incarico dello stesso Canori, la "piazza di spaccio" di Priverno, in occasione dell'imminente carcerazione del Canori, facendo in modo che Nalin continuasse a rifornire di sostanza stupefacente Zuccaro facendogliela pervenire tramite [OSCURATO:PERSONA]; in tal senso avrebbero deposto le attività tecniche iniziate a partire dall'agosto del 2019 nei confronti di tutti i sodali, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] (che dava spunto all'inizio delle indagini parlando di Zuccaro quale persona che abitualmente veniva rifornito dal Canori), e [OSCURATO:PERSONA] che, seppure riferiva circostanze risalenti al 2016, le stesse sarebbero state comunque coerenti con lo sviluppo dell'associazione per come fotografata dalle indagini in epoca successiva.

2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] deduce sei motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo deduce vizi di motivazione e violazione di legge merito alla ritenuta partecipazione all'associazione di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990.

La motivazione della decisione si caratterizza per essere vaga e non idonea a fondare l'esistenza dell'associazione, essendo carenti gli elementi ritenuti indispensabili da parte della giurisprudenza di legittimità (struttura stabile e funzionale alla realizzazione di un numero indeterminato di reati) in assenza dei quali la condotta del ricorrente non si differenzierebbe dal concorso di persone nel reato.

È assente una struttura stabile, una raffineria, i piccoli spacciatori, non sono esplicitati i luoghi di fornitura e di custodia, la connotazione del "piazza di spaccio", mentre dalle intercettazioni non è dato desumere un minimo di struttura, il pactum sceleris e la sua affectio ed il decisivo "ruolo di organizzazione".

Elemento determinante idoneo a confutare la partecipazione al sodalizio è costituito dall'ingente debito contratto dal ricorrente con Canori.

2.2. Con il secondo motivo si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione dei fatti di cui agli artt. 74, comma 1 e 2 in quello di cui al comma 6.

In tal senso depone l'unico sequestro operato alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] trovata in possesso di 1,33 grammi di cocaina di cui al capo

10. Deve escludersi che sussista necessaria correlazione tra ipotesi associativa di cui all'art. 73, comma 6, e singoli reati fine che non devono travalicare quelle di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Ed invero, le singole condotte contenute nell'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari fanno riferimento a sequestri di alcuni grammi di cocaina e marijuana compatibili con la ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, così come dello stesso tenore sono le conversazioni intercettate.

2.3. Con il terzo motivo la difesa deduce vizi di motivazione e violazione di legge in ordine ai delitti contestati ai capi 13, 14 e 20 ex art. 73, comma 1 e 4, laddove non qualificati nelle ipotesi lievi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

La motivazione dell'ordinanza fa riferimento a pochi sequestri ed è aspecifica nella parte in cui non individua i mezzi adoperati e le modalità e circostanze dell'azione che, qualora adeguatamente apprezzate, avrebbero condotto alla sussunzione delle condotte nell'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, non essendo neppure significativo, come enunciato da recente giurisprudenza, il mero dato ponderale.

2.4. Con il quarto motivo si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al pericolo di recidiva.

Il Tribunale avrebbe dovuto accertare la attualità della sussistenza del vincolo associativo tenuto conto del tempo trascorso dalla commissione dei fatti contestati; non assume rilievo il mero dato formale che vede la contestazione essere stata espressa in forma aperta visto che nessuna condotta Zuccaro realizzato dopo il luglio del 2020; la circostanza assume rilievo ai fini del pericolo della reiterazione di reati della stessa specie visto il numero esiguo dei partecipanti, la limitata capacità di espansione della associazione e l'assenza di legami con altri soggetti appartenenti a circuiti criminali.

2.5. Con il quinto motivo si deducono vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 292, lett. c-bis, cod. proc. pen. quanto ad adeguatezza della misura.

La difesa pone l'accento sul tempo trascorso dagli ultimi fatti contestati, osservando come non sia necessario preservare gli elementi di indagine ormai cristallizzati; si osserva come la Corte costituzionale abbia dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 275, comma 3, secondo comma, cod. proc. pen. nella parte in cui non fa salva, ai fini della applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti la insussistenza delle esigenze cautelari.

Con riferimento al pericolo di fuga, il ricorrente rileva che al momento dell'arresto avvenuto presso l'abitazione della madre sono stati sequestrati grammi 88 di sostanza stupefacente del tipo marijuana e 276 di hashish e, a seguito della convalida, il Giudice delle indagini preliminari riteneva adeguata la misura degli arresti domiciliari, escludendo che l'abitazione fosse il luogo di spaccio dello stupefacente.

2.6. Con il sesto motivo deduce vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alle esigenze cautelari ed omessa motivazione ex art. 275, comma 4, cod. proc. pen. non avendo il Tribunale motivato quanto al fumus commissi delicti e al periculum libertatis, anche in considerazione dei tre anni trascorsi dai fatti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, in quanto generico, deve essere dichiarato inammissibile.

Tutti i motivi di ricorso, infatti, si caratterizzano per la assoluta assenza di confronto con la motivazione del Tribunale che ha confutato ogni motivo dedotto in sede cautelare anche con riferimento alla memoria depositata in sede di udienza.

2. Quanto ai primi tre motivi con cui si contesta l'appartenenza alla associazione dedita al narcotraffico del ricorrente oltre che i reati fine, assumendo che gli stessi debbano essere sussunti nelle ipotesi di cui agli artt. 74, comma 6, e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, si osserva che il Tribunale ha fornito specifica risposata ad ogni motivo posto in sede di gravame, quasi integralmente sovrapponibili a quelli dedotti in questa sede.

2.1. La decisione ha ripercorso e richiamato gli elementi che portavano a ritenere esistente l'associazione dedita al narcotraffico con a capo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], partendo dalla genesi delle indagini a seguiti di propalazioni di [OSCURATO:PERSONA], dando conto delle più rilevanti intercettazioni tali da dimostrare l'operatività del sodalizio con base logistica presso l'abitazione del Canori, luogo di stoccaggio e cessione dello stupefacente a terzi, smentendo che quella del ricorrente potesse essere riduttivamente intesa quale condotta concorrente nell'attività di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente di altri.

2.2. Il Tribunale ha escluso che per la consistenza ponderale e la movimentazione complessiva dello stupefacente, come anche desumibile dai reati fine e, in particolare, dalla continua attività funzionale alla cessione di stupefacenti di vario tipo su un territorio rilevante, anche per il valore economico delle cessioni di cui si aveva contezza, l'associazione potesse essere qualificata ex art. 74, comma 6, così come i singoli reati fine, in ordine ai quali provvedeva a confutare le letture alternative delle captazioni, potessero essere qualificati ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2.3. Manifestamente infondata si rivela l'enunciazione, invero anch'essa generica, secondo cui l'associazione ex art. 74, comma 6, d.P.R. cit. possa coesistere in presenza di reati fine ex art. 73, comma 1 e 4 con l'esclusione delle ipotesi lievi.

Questa Corte, ha invero statuito che la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, dep. 2020, Degli Angioli, Rv. 278098).

Il Tribunale ha dato conto (pagg. 17, 18 e 19) delle ragioni per cui l'associazione non avesse inteso limitare l'ambito operativo riducendone l'oggetto, osservando, al contrario, come la quantità dello stupefacente detenuto e ceduto, da un lato, la qualità del canale di approvvigionamento (estero), dall'altro, unitamente all'entità dell'impegno finanziario che si palesava dalle captazioni, era tale da smentire la previa limitata programmazione della attività illecita riconducibile al narcotraffico.

Corretta risulta la valorizzata capacità del sodalizio di "assorbire" le perdite di uomini a causa degli arresti che medio tempore si susseguivano, tale da non impedire che l'attività associativa subisse contrazioni o pause, a conferma del dinamismo della compagine associativa.

2.4. [OSCURATO:PERSONA] della cautela, facendo proprie e condividendo le valutazioni operate dal Giudice delle indagini preliminari, ha rilevato come emblematico si rivelasse proprio l'apporto fornito dal ricorrente che, già stabilmente inserito all'interno del sodalizio acquistando con continuità stupefacente dal Canori che, insieme al Nalin, si dedicava esclusivamente e professionalmente al commercio degli stupefacenti di varia natura, veniva dal primo incaricato, dopo averne parlato con Nalin che si vedeva d'accordo, di proseguire, allorché - di lì a poco - fosse stato destinatario di un ordine di carcerazione, l'attività di gestione del traffico di stupefacenti con particolare riferimento alla "piazza di spaccio" di Priverno, in cui già operava, venendo rifornito direttamente dal Nalin, con l'impegno di mantenere Canori in carcere a cui sarebbe stato inviato mensilmente il denaro.

Proprio tale investitura, espressamente accettata da Zuccaro e che ha poi trovato precisa conferma nelle successive captazioni quanto a concreta operatività del ricorrente, che non ha formato oggetto di utile contestazione in sede di legittimità, è stata ritenuta emblematica della partecipazione al sodalizio poiché ex se idoneo a dimostrare la compenetrazione nella struttura del ricorrente e la ampia operatività dell'associazione dedita al narcotraffico (pagg. 16 e 17 ordinanza impugnata).

2.5. Generiche risultano anche le critiche rivolte alla parte di decisione che ha ritenuto esistenti i gravi indizi in ordine ai singoli reati fine contestati ai capi 13, 14 e 20, nella parte in cui non tengono conto della lineare interpretazione assegnata alle captazioni da parte del Tribunale in ordine ai motivi formulati in sede di impugnazione cautelare che non hanno formato oggetto di specifica contestazione salvo a confutarne, in termini meramente astratti, la qualificazione ex art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 in luogo dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dello stesso articolo; l'ordinanza ha con completezza evidenziato (pag. 13) quali fossero gli elementi che smentivano l'ipotizzata qualificazione nella ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 facendo corretto riferimento al dato quantitativo, a quello qualitativo afferente la differente tipologia di sostanza stupefacente ceduta e all'apprezzato ambito organizzato e professionale tale da escludere la minima offensività della condotta.

3. Connotate da assoluta genericità risultano le critiche veicolate attraverso il quarto, quinto e sesto motivo alla parte dell'ordinanza che ha confermato la sussistenza delle esigenze cautelari e la adeguatezza della misura cautelare in carcere scelta dal Giudice delle indagini preliminari.

L'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. prevede una presunzione relativa sia in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, sia in ordine all'adeguatezza della misura cautelare in carcere; dette presunzioni possono essere superate tramite idonee e precise allegazioni da cui possa inferirsi l'assenza del rischio di recidiva, ovvero l'adeguatezza di differente misura.

3.1. Conformemente a tale previsione, il Tribunale ha evidenziato quali fossero le esigenze cautelari da salvaguardare, dando conto dell'esistenza della presunzione normativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., dell'assenza di elementi da cui potersi evincere l'interruzione del vincolo associativo anche in ragione del sequestro, all'atto della esecuzione della misura, di sostanza stupefacente di diversa qualità in linea con la partecipazione al sodalizio dedito al narcotraffico contestata, escludendo, pertanto, che i non remoti fatti contestati, risalenti al 2020, potessero essere significativi della cessazione del pericolo di reiterazione.3.2.

Anche in ordine alla scelta della misura il Collegio della cautela ha giudicato significativo il sequestro dello stupefacente presso l'abitazione tale da non consentire la relativamente presunta adeguatezza della misura.

A fronte di specifiche rispose fornite alle deduzioni espresse in sede di impugnazione cautelare, il ricorrente, senza neppure indicare quali passaggi della decisione sarebbero errati o oggetto di censura, si limita ad evocare giurisprudenza di questa Corte in materia di salvaguardia delle esigenze cautelari e di adeguatezza della scelta della misura - che ovviamente si condivide - senza alcun concreto riferimento alla motivazione resa dal Tribunale del riesame che ha invece fornito completa e pertinente risposta alle obbiezioni mosse in quella sede.

Eccentrico, inoltre, risulta il giudizio asseritamente espresso per i soli fatti afferenti al sequestro dello stupefacente in occasione dell'esecuzione della misura cautelare che, per la limitata fattispecie contestata a seguito di arresto in flagranza, non risulta significativo né è idoneo a limitare il giudizio espresso nell'ambito del presente procedimento che viene fondato su ben più articolato e grave quadro indiziario in ordine a delitti per cui sussiste la presunzione relativa di adeguatezza sopra citata.

3.3. Non pregevole risulta il generico richiamo alla previsione di cui all'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. ed alla conseguente carenza di motivazione sul punto, che si palesa altresì manifestamente infondato avendo il Tribunale, nonostante la eccentricità del richiamo, fornito adeguata risposta osservando come il ricorrente sia persona di appena trentaquattro anni e che non ricorrano le altre ipotesi richiamate dalla citata norma.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. 5.

L'attuale stato cautelare cui è sottoposto il ricorrente impone, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione del presente provvedimento a cura della Cancelleria al direttore dell'Istituto penitenziario per gli adempimenti di cui al comma 1-bis dell'art. cit.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma, adito ex art. 309 cod. proc. pen., che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal Giudice delle indagini preliminari con provvedimento del 16 maggio 2023 in ordine ai delitti di cui all'art. 74, commi 1 e 2, e 73, d.P.R. n. 309 del 1990; [OSCURATO:PERSONA] vien contestato di essere partecipe dell'associazione dedita al narcotraffico (hashish, marijuana, "amnesia" e cocaina) che vede a capo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], operante nell'area dei [OSCURATO:PERSONA] con particolare riferimento al territorio del comune di Priverno, nel cui ambito [OSCURATO:PERSONA] si occupava della commercializzazione al dettaglio dello stupefacente di tipo cocaina gestito dall'organizzazione, acquistandolo stabilmente da Canori "a credito" per il valore di circa euro 2.000 a settimana, nonché accettando l'incarico, poco prima che fosse eseguita un ordine di carcerazione nei confronti del Canori di gestire in la "piazza di spaccio" di Priverno, così da assicurare insieme al Nalin il sostentamento di Canori in carcere; fatti accertati in Latina e Priverno dal luglio 2019 al luglio 2020, con condotta permanente (capo 24); nonché i reati fine artt.110 cod. pen. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 13 14 e 20). 1.2. Il Tribunale ha ritenuto di confermare la valutazione operata dal Giudice delle indagini preliminari in merito al ruolo di partecipe del ricorrente che avrebbe dapprima partecipato all'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 quale stabile acquirente dal Canori, che - a sua volta - veniva rifornito con quantitativi di rilievo e con continuità dal Nalin, per poi gestire, su incarico dello stesso Canori, la "piazza di spaccio" di Priverno, in occasione dell'imminente carcerazione del Canori, facendo in modo che Nalin continuasse a rifornire di sostanza stupefacente Zuccaro facendogliela pervenire tramite [OSCURATO:PERSONA]; in tal senso avrebbero deposto le attività tecniche iniziate a partire dall'agosto del 2019 nei confronti di tutti i sodali, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] (che dava spunto all'inizio delle indagini parlando di Zuccaro quale persona che abitualmente veniva rifornito dal Canori), e [OSCURATO:PERSONA] che, seppure riferiva circostanze risalenti al 2016, le stesse sarebbero state comunque coerenti con lo sviluppo dell'associazione per come fotografata dalle indagini in epoca successiva. 2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] deduce sei motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo deduce vizi di motivazione e violazione di legge merito alla ritenuta partecipazione all'associazione di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990. La motivazione della decisione si caratterizza per essere vaga e non idonea a fondare l'esistenza dell'associazione, essendo carenti gli elementi ritenuti indispensabili da parte della giurisprudenza di legittimità (struttura stabile e funzionale alla realizzazione di un numero indeterminato di reati) in assenza dei quali la condotta del ricorrente non si differenzierebbe dal concorso di persone nel reato. È assente una struttura stabile, una raffineria, i piccoli spacciatori, non sono esplicitati i luoghi di fornitura e di custodia, la connotazione del "piazza di spaccio", mentre dalle intercettazioni non è dato desumere un minimo di struttura, il pactum sceleris e la sua affectio ed il decisivo "ruolo di organizzazione". Elemento determinante idoneo a confutare la partecipazione al sodalizio è costituito dall'ingente debito contratto dal ricorrente con Canori. 2.2. Con il secondo motivo si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione dei fatti di cui agli artt. 74, comma 1 e 2 in quello di cui al comma 6. In tal senso depone l'unico sequestro operato alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] trovata in possesso di 1,33 grammi di cocaina di cui al capo 10. Deve escludersi che sussista necessaria correlazione tra ipotesi associativa di cui all'art. 73, comma 6, e singoli reati fine che non devono travalicare quelle di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Ed invero, le singole condotte contenute nell'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari fanno riferimento a sequestri di alcuni grammi di cocaina e marijuana compatibili con la ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, così come dello stesso tenore sono le conversazioni intercettate. 2.3. Con il terzo motivo la difesa deduce vizi di motivazione e violazione di legge in ordine ai delitti contestati ai capi 13, 14 e 20 ex art. 73, comma 1 e 4, laddove non qualificati nelle ipotesi lievi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. La motivazione dell'ordinanza fa riferimento a pochi sequestri ed è aspecifica nella parte in cui non individua i mezzi adoperati e le modalità e circostanze dell'azione che, qualora adeguatamente apprezzate, avrebbero condotto alla sussunzione delle condotte nell'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, non essendo neppure significativo, come enunciato da recente giurisprudenza, il mero dato ponderale. 2.4. Con il quarto motivo si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al pericolo di recidiva. Il Tribunale avrebbe dovuto accertare la attualità della sussistenza del vincolo associativo tenuto conto del tempo trascorso dalla commissione dei fatti contestati; non assume rilievo il mero dato formale che vede la contestazione essere stata espressa in forma aperta visto che nessuna condotta Zuccaro realizzato dopo il luglio del 2020; la circostanza assume rilievo ai fini del pericolo della reiterazione di reati della stessa specie visto il numero esiguo dei partecipanti, la limitata capacità di espansione della associazione e l'assenza di legami con altri soggetti appartenenti a circuiti criminali. 2.5. Con il quinto motivo si deducono vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 292, lett. c-bis, cod. proc. pen. quanto ad adeguatezza della misura. La difesa pone l'accento sul tempo trascorso dagli ultimi fatti contestati, osservando come non sia necessario preservare gli elementi di indagine ormai cristallizzati; si osserva come la Corte costituzionale abbia dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 275, comma 3, secondo comma, cod. proc. pen. nella parte in cui non fa salva, ai fini della applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti la insussistenza delle esigenze cautelari. Con riferimento al pericolo di fuga, il ricorrente rileva che al momento dell'arresto avvenuto presso l'abitazione della madre sono stati sequestrati grammi 88 di sostanza stupefacente del tipo marijuana e 276 di hashish e, a seguito della convalida, il Giudice delle indagini preliminari riteneva adeguata la misura degli arresti domiciliari, escludendo che l'abitazione fosse il luogo di spaccio dello stupefacente. 2.6. Con il sesto motivo deduce vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alle esigenze cautelari ed omessa motivazione ex art. 275, comma 4, cod. proc. pen. non avendo il Tribunale motivato quanto al fumus commissi delicti e al periculum libertatis, anche in considerazione dei tre anni trascorsi dai fatti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, in quanto generico, deve essere dichiarato inammissibile. Tutti i motivi di ricorso, infatti, si caratterizzano per la assoluta assenza di confronto con la motivazione del Tribunale che ha confutato ogni motivo dedotto in sede cautelare anche con riferimento alla memoria depositata in sede di udienza. 2. Quanto ai primi tre motivi con cui si contesta l'appartenenza alla associazione dedita al narcotraffico del ricorrente oltre che i reati fine, assumendo che gli stessi debbano essere sussunti nelle ipotesi di cui agli artt. 74, comma 6, e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, si osserva che il Tribunale ha fornito specifica risposata ad ogni motivo posto in sede di gravame, quasi integralmente sovrapponibili a quelli dedotti in questa sede. 2.1. La decisione ha ripercorso e richiamato gli elementi che portavano a ritenere esistente l'associazione dedita al narcotraffico con a capo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], partendo dalla genesi delle indagini a seguiti di propalazioni di [OSCURATO:PERSONA], dando conto delle più rilevanti intercettazioni tali da dimostrare l'operatività del sodalizio con base logistica presso l'abitazione del Canori, luogo di stoccaggio e cessione dello stupefacente a terzi, smentendo che quella del ricorrente potesse essere riduttivamente intesa quale condotta concorrente nell'attività di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente di altri. 2.2. Il Tribunale ha escluso che per la consistenza ponderale e la movimentazione complessiva dello stupefacente, come anche desumibile dai reati fine e, in particolare, dalla continua attività funzionale alla cessione di stupefacenti di vario tipo su un territorio rilevante, anche per il valore economico delle cessioni di cui si aveva contezza, l'associazione potesse essere qualificata ex art. 74, comma 6, così come i singoli reati fine, in ordine ai quali provvedeva a confutare le letture alternative delle captazioni, potessero essere qualificati ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2.3. Manifestamente infondata si rivela l'enunciazione, invero anch'essa generica, secondo cui l'associazione ex art. 74, comma 6, d.P.R. cit. possa coesistere in presenza di reati fine ex art. 73, comma 1 e 4 con l'esclusione delle ipotesi lievi. Questa Corte, ha invero statuito che la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, dep. 2020, Degli Angioli, Rv. 278098). Il Tribunale ha dato conto (pagg. 17, 18 e 19) delle ragioni per cui l'associazione non avesse inteso limitare l'ambito operativo riducendone l'oggetto, osservando, al contrario, come la quantità dello stupefacente detenuto e ceduto, da un lato, la qualità del canale di approvvigionamento (estero), dall'altro, unitamente all'entità dell'impegno finanziario che si palesava dalle captazioni, era tale da smentire la previa limitata programmazione della attività illecita riconducibile al narcotraffico. Corretta risulta la valorizzata capacità del sodalizio di "assorbire" le perdite di uomini a causa degli arresti che medio tempore si susseguivano, tale da non impedire che l'attività associativa subisse contrazioni o pause, a conferma del dinamismo della compagine associativa. 2.4. [OSCURATO:PERSONA] della cautela, facendo proprie e condividendo le valutazioni operate dal Giudice delle indagini preliminari, ha rilevato come emblematico si rivelasse proprio l'apporto fornito dal ricorrente che, già stabilmente inserito all'interno del sodalizio acquistando con continuità stupefacente dal Canori che, insieme al Nalin, si dedicava esclusivamente e professionalmente al commercio degli stupefacenti di varia natura, veniva dal primo incaricato, dopo averne parlato con Nalin che si vedeva d'accordo, di proseguire, allorché - di lì a poco - fosse stato destinatario di un ordine di carcerazione, l'attività di gestione del traffico di stupefacenti con particolare riferimento alla "piazza di spaccio" di Priverno, in cui già operava, venendo rifornito direttamente dal Nalin, con l'impegno di mantenere Canori in carcere a cui sarebbe stato inviato mensilmente il denaro. Proprio tale investitura, espressamente accettata da Zuccaro e che ha poi trovato precisa conferma nelle successive captazioni quanto a concreta operatività del ricorrente, che non ha formato oggetto di utile contestazione in sede di legittimità, è stata ritenuta emblematica della partecipazione al sodalizio poiché ex se idoneo a dimostrare la compenetrazione nella struttura del ricorrente e la ampia operatività dell'associazione dedita al narcotraffico (pagg. 16 e 17 ordinanza impugnata). 2.5. Generiche risultano anche le critiche rivolte alla parte di decisione che ha ritenuto esistenti i gravi indizi in ordine ai singoli reati fine contestati ai capi 13, 14 e 20, nella parte in cui non tengono conto della lineare interpretazione assegnata alle captazioni da parte del Tribunale in ordine ai motivi formulati in sede di impugnazione cautelare che non hanno formato oggetto di specifica contestazione salvo a confutarne, in termini meramente astratti, la qualificazione ex art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 in luogo dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dello stesso articolo; l'ordinanza ha con completezza evidenziato (pag. 13) quali fossero gli elementi che smentivano l'ipotizzata qualificazione nella ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 facendo corretto riferimento al dato quantitativo, a quello qualitativo afferente la differente tipologia di sostanza stupefacente ceduta e all'apprezzato ambito organizzato e professionale tale da escludere la minima offensività della condotta. 3. Connotate da assoluta genericità risultano le critiche veicolate attraverso il quarto, quinto e sesto motivo alla parte dell'ordinanza che ha confermato la sussistenza delle esigenze cautelari e la adeguatezza della misura cautelare in carcere scelta dal Giudice delle indagini preliminari. L'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. prevede una presunzione relativa sia in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, sia in ordine all'adeguatezza della misura cautelare in carcere; dette presunzioni possono essere superate tramite idonee e precise allegazioni da cui possa inferirsi l'assenza del rischio di recidiva, ovvero l'adeguatezza di differente misura. 3.1. Conformemente a tale previsione, il Tribunale ha evidenziato quali fossero le esigenze cautelari da salvaguardare, dando conto dell'esistenza della presunzione normativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., dell'assenza di elementi da cui potersi evincere l'interruzione del vincolo associativo anche in ragione del sequestro, all'atto della esecuzione della misura, di sostanza stupefacente di diversa qualità in linea con la partecipazione al sodalizio dedito al narcotraffico contestata, escludendo, pertanto, che i non remoti fatti contestati, risalenti al 2020, potessero essere significativi della cessazione del pericolo di reiterazione.3.2. Anche in ordine alla scelta della misura il Collegio della cautela ha giudicato significativo il sequestro dello stupefacente presso l'abitazione tale da non consentire la relativamente presunta adeguatezza della misura. A fronte di specifiche rispose fornite alle deduzioni espresse in sede di impugnazione cautelare, il ricorrente, senza neppure indicare quali passaggi della decisione sarebbero errati o oggetto di censura, si limita ad evocare giurisprudenza di questa Corte in materia di salvaguardia delle esigenze cautelari e di adeguatezza della scelta della misura - che ovviamente si condivide - senza alcun concreto riferimento alla motivazione resa dal Tribunale del riesame che ha invece fornito completa e pertinente risposta alle obbiezioni mosse in quella sede. Eccentrico, inoltre, risulta il giudizio asseritamente espresso per i soli fatti afferenti al sequestro dello stupefacente in occasione dell'esecuzione della misura cautelare che, per la limitata fattispecie contestata a seguito di arresto in flagranza, non risulta significativo né è idoneo a limitare il giudizio espresso nell'ambito del presente procedimento che viene fondato su ben più articolato e grave quadro indiziario in ordine a delitti per cui sussiste la presunzione relativa di adeguatezza sopra citata. 3.3. Non pregevole risulta il generico richiamo alla previsione di cui all'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. ed alla conseguente carenza di motivazione sul punto, che si palesa altresì manifestamente infondato avendo il Tribunale, nonostante la eccentricità del richiamo, fornito adeguata risposta osservando come il ricorrente sia persona di appena trentaquattro anni e che non ricorrano le altre ipotesi richiamate dalla citata norma. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. 5. L'attuale stato cautelare cui è sottoposto il ricorrente impone, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione del presente provvedimento a cura della Cancelleria al direttore dell'Istituto penitenziario per gli adempimenti di cui al comma 1-bis dell'art. cit. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p
Sentenza Cassazione n. 49231/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris