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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 22285/2026

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ento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 24/06/2025 della Corte d'appello di L'aquiladato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso agli effetti civili presentato nell’interesse di Vincenza AntoniettaPiserchia, nella qualità di parte civile;ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione dilegge in ordine alla sentenza di assoluzione a favore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] per ilreato di cui agli artt. 81, comma secondo, e 646, cod. pen., e che contesta la correttezzadella motivazione sulla base di una diversa lettura dei dati processuali, non è consentitodalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre lapropria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, maanche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante unraffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli diragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.216260);che il giudice adito ha adeguatamente motivato rilevando gli elementi dai qualidesumere l’insussistenza del reato appropriativo, atteso che il [OSCURATO:PERSONA] ha agito nel pienodei poteri conferitigli dai coeredi deleganti, in assenza del fine di profitto (si veda pag. 4 dellasentenza impugnata);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 24/06/2025 della Corte d'appello di L'aquiladato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso agli effetti civili presentato nell’interesse di Vincenza AntoniettaPiserchia, nella qualità di parte civile;ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione dilegge in ordine alla sentenza di assoluzione a favore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] per ilreato di cui agli artt. 81, comma secondo, e 646, cod. pen., e che contesta la correttezzadella motivazione sulla base di una diversa lettura dei dati processuali, non è consentitodalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre lapropria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, maanche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante unraffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli diragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.216260);che il giudice adito ha adeguatamente motivato rilevando gli elementi dai qualidesumere l’insussistenza del reato appropriativo, atteso che il [OSCURATO:PERSONA] ha agito nel pienodei poteri conferitigli dai coeredi deleganti, in assenza del fine di profitto (si veda pag. 4 dellasentenza impugnata);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22285/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris