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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2023

Cassazione n. 13150/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza del 03/02/2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina del 06/02/2018, appellata dal [OSCURATO:PERSONA], con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto ( art. 648-bis cod.pen.).

Considerato che l'unico motivo proposto si caratterizza per aspecificità e genericità, non confrontandosi in alcun modo con le logiche e persuasive argomentazioni della Corte di appello in ordine alla condotta imputata, riscontrata da una serie di rilevanti elementi di prova documentali e accertamenti tecnici univoci, limitandosi di fatto a proporre una non consentita rilettura del merito; atteso che è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del 1,21 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 febbraio 2023 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza del 03/02/2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina del 06/02/2018, appellata dal [OSCURATO:PERSONA], con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto ( art. 648-bis cod.pen.). Considerato che l'unico motivo proposto si caratterizza per aspecificità e genericità, non confrontandosi in alcun modo con le logiche e persuasive argomentazioni della Corte di appello in ordine alla condotta imputata, riscontrata da una serie di rilevanti elementi di prova documentali e accertamenti tecnici univoci, limitandosi di fatto a proporre una non consentita rilettura del merito; atteso che è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del 1,21 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2023 Il
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