CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12458/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di COSENZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza del 14 ottobre 2025, il Tribunale di Cosenza ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA], la pena finale di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 2.667 di multa in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 390 del 9 ottobre 1990, in quanto ritenuto responsabile della detenzione a fini di spaccio di grammi 998,25 di hashish, parte suddivisi in panetti e parte detenuti sulla persona, suddivisi in dosi, oltre grammi 17,86 di marijuana suddivisa in due involucri e cinque contenitori in plastica con all'interno estratto di marijuana per complessivi grammi 35,5 da cui erano ricavabili 19.201,6 dosi medie singole. Il Tribunale ha, altresì, disposto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 85-bis del d.P.R. n. 309 del 1990 e 240-bis cod. pen., la confisca della somma di euro 73.270 sequestrata. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, che ha depositato anche memoria, articolando con due motivi, rispettivamente, la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla confisca disposta ai sensi dell'art. 85 bis d.P.R. n. 309/1990. Il ricorso è inammissibile in quanto volto a prospettare una diversa ricostruzione, attraverso una rivalutazione in fatto, delle fonti probatorie nonché a censurare il profilo motivazionale che risulta privo di vizi rilevabili in sede di legittimità. Il Tribunale di Cosenza ha motivato la confisca disposta alla luce del rinvenimento, in occasione dell'arresto, di una ingente somma di denaro, non giustificabile in virtù della condizione di disoccupazione del soggetto e che è stata ritenuta provento di attività illecita stante, tra l'altro, la sua conservazione, insieme alla sostanza stupefacente e a quanto necessario per il confezionamento delle dosi, valorizzando anche il diverso taglio delle banconote. La confisca disposta deve ritenersi logicamente argomentata anche con riferimento alla mancanza di prova documentale in merito alla consegna da parte del padre del [OSCURATO:PERSONA], di 500 euro mensili, per un "risparmio futuro". Analogamente la Corte di appello ha ritenuto di non potere ritenere "prove adeguate" i riscontri cartacei relativi all'acquisto e alla vendita di criptovaluta, mancando all'evidenza qualsivoglia riferimento alle eventuali plusvalenze ricavate. 2Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M