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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27420/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Luigi BIRRITTERI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] dopo aver brevemente illustrato i motivi di ricorso chiede l'annullamento senza o con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento.

Dato atto che, su istanza dei difensori del ricorrente, è stata disposta la trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di Monza, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, quale amministratore unico di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. dichiarata fallita con sentenza del 08/09/2011.

1.1. Secondo la prospettazione accusatoria, condivisa dai giudici di merito, il ricorrente, nella qualità, avrebbe sottratto denaro societario in due occasioni, versandolo ingiustificatamente a due società collegate e allo stesso facenti capo: euro 39.200 in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ed euro 150.000 in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; inoltre, allo scopo di recare un pregiudizio ai creditori e/o di procurarsi un ingiusto profitto, egli avrebbe tenuto le scritture contabili in guida da non consentire la ricostruzione del movimento di affari della fallita.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero dei difensori di fiducia, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali svolgono tre motivi.

2.1. Con il primo, denunciano erronea applicazione della legge penale in relazione alla affermata sussistenza delle due condotte distrattive concernenti versamenti in favore delle società collegate, delle quali l'imputato era socio, e alla ravvisata sussistenza dell'elemento psicologico del reato.

Si sostiene che, dall'esame delle tabelle riepilogative contenute nella relazione del curatore fallimentare, allegate al ricorso, le due operazioni contestate si inscrivono in una serie di altre, in entrata e in uscita, con altre società aventi la medesima compagine societaria: dette operazioni rappresentano una porzione di più ampi e complessi rapporti esistenti tra le società facenti capo al Maggi e agli altri due soci nell'ambito di un ampio arco temporale.

A tanto si aggiunge che le predette schede contabili - come riconosciuto dalle sentenze di merito - non contemplavano le operazioni compiute tra il gennaio 2008 e l'agosto 2010, in favore della fallita, aventi a oggetto la rinuncia ai crediti vantati nei suoi confronti da quattro società collegate per un importo totale di euro 97.200; detraendo da tale somma il dato negativo di bilancio considerato dal curatore, pari a 29.000 euro, la società fallita avrebbe tratto - nell'ottica difensiva - un vantaggio di circa

68.300. Questo vuol dire che, al momento della dichiarazione di fallimento, non sussisteva uno sbilancio negativo nell'ambito delle complessive operazioni intervenute tra la fallita e le altre società facenti capo all'imputato, ciò che consente di escludere la distrazione, sia dal punto di vista dell'elemento materiale che sotto il profilo soggettivo, dal momento che quelle incriminate sono solo due delle molteplici operazioni che hanno portato utili alla società fallita.

Si contesta, inoltre, la erronea ricostruzione della figura della c.d. bancarotta riparata, quale operata dai giudici di merito.

2.2. Con il secondo motivo, vengono dedotti violazione della legge fallimentare, in specie degli artt. 216 - 217 - 224 L.F., e correlati vizi della motivazione, per travisamento della prova con riguardo alle asserite ragioni della sussistenza del delitto di bancarotta documentale.

Si sostiene che l'assenza nelle schede contabili di una serie di operazioni tra le società collegate, e riconosciute dai giudici di merito, favorevoli alla fallita, costituisca la riprova dell'assenza di dolo in capo al ricorrente, dal momento che al curatore sono sfuggite proprio le quattro operazioni del complessivo importo di quasi 100.000 euro, che, al contrario, dimostrano l'assenza di condotte distrattive in danno della fallita la quale, da tali rapporti, si è complessivamente avvantaggiata.

Il travisamento della prova sta nell'avere attribuito all'imputato la volontà di occultare attività distrattive, laddove gli elementi non evidenziati in contabilità si sono rivelati a lui favorevoli, in quanto indicativi dei vantaggi tratti dalla società.

Al più la condotta in questione integra la bancarotta semplice, tuttavia, già prescritta.

2.3. Analoghi vizi vengono denunciati con il terzo motivo, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondato su uno scarso atteggiamento collaborativo dell'imputato, il quale, invece, ha consegnato alla curatela una documentazione contabile quasi integrale e aggiornata e, inoltre, ha fornito elementi di completamento dell'attività della curatrice unitamente al proprio consulente tecnico. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché finalizzato a una diversa, quanto inammissibile, ricostruzione in fatto, sia perché reiterativo di motivi già proposti nelle sedi di merito, e congruamente vagliati e puntualmente disattesi dai giudici territoriali.

Motivi del genere più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; conf. .

Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710).

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett. c) all'inammissibilità (ex plurimis, Sez. 4 n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Rv. 210157; Sez. 1, Ordinanza n. 4521 del 20/01/2005, Rv. 230751; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 , Rv. 259425; Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710).

Le doglianze formulate dal ricorrente sono relative, non già alla motivazione, perché mancante o contraddittoria o illogica, bensì alla valutazione probatoria ( Sez.

U. n. 2110 del 23.11.1995, Fachini, Rv. 203767; Sez.

U. n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.

U. n. 24 del 24/11/1999 , Spina, Rv. 214794).

Il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione è, infatti, ammissibile, quando rivolga le censure nei confronti della motivazione posta alla base della decisione, e non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto prerogativa del giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione.

Di contro, le censure prospettate in ricorso fanno riferimento alla ritenuta erroneità e/o parzialità della valutazione probatoria formulata dal giudice di merito e, di fatto, prospettano una lettura alternativa del compendio probatorio, sollecitando una rivalutazione nel merito non consentita in sede di legittimità.

L'art. 606 cod. proc. pen., nell'esigere che il vizio della motivazione risulti dal testo del provvedimento impugnato, non fa altro che fornire una definizione del controllo di legittimità sul vizio di motivazione (Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006 à Rv. 234364; in motivazione la Corte ha osservato che la selezione dei fatti e delle situazioni rilevanti é propria del giudice del merito e che quando l'interpretazione di essi è sorretta da una adeguata motivazione continua ad essere incensurabile nel giudizio di legittimità, anche dopo la riforma, tenuto anche conto del fatto che la valutazione della prova non può essere disancorata dal contesto in cui é inserita e che un simile compito non può spettare al giudice di legittimità, sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per cassazione). (V. in argomento, Sez.

II, 23 marzo 2006, n. 1399 e Sez.

VI, 24 marzo 2006, n. 14054, Rv. 233454).

1.1. Va anche sottolineato come il concetto di "travisamento della prova" sia ben distinto dal "travisamento del fatto", perché non richiede una rivalutazione del compendio probatorio, ma si limita a prendere atto di una indiscutibile difformità tra decisione, esistenza delle prove e risultato di prova.

Come è stato affermato in dottrina, "nel travisamento del fatto il giudice di legittimità deve conoscere il contesto processuale, laddove nel travisamento della prova deve conoscere solo l'atto che veicola la prova".

La Corte di cassazione - investita di un ricorso che indichi in modo specifico come il giudice di merito abbia (non erroneamente interpretato ma) indiscutibilmente travisato una prova decisiva acquisita al processo ovvero omesso di considerare circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati - può, negli stretti limiti della censura dedotta, verificare l'eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto ovvero verificare l'esistenza della decisiva difformità (Sez. 4, n. 14732 del 01/03/2011 Rv. 250133; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 (dep. 2013) Rv. 255087 ; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017 (dep. 2018 ) Rv. 271702 ).

E' chiaro, allora, che non è prospettabile nel giudizio di legittimità un'interpretazione del significato di una fonte di prova diversa da quella proposta dal giudice di merito, salvo che ricorra l'ipotesi del travisamento della prova, cioè si versi nel caso in cui il giudice di merito indichi il contenuto di un atto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013 (dep. 2014) Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 8 marzo 2012, Asaro, Rv. 252190).

1.2. Va, altresì, ricordato che si è di fronte ad una doppia condanna conforme e cioè a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che entrambe le pronunzie hanno offerto una congrua e ragionevole giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del ricorrente.

Discende da tale evenienza, secondo una linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che l'esito del giudizio di responsabilità non può certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolventisi in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369/2006, Rv. 235507).

2. Ciò posto, i giudici di merito hanno operato una puntuale ricostruzione dei fatti, alla luce delle indicazioni provenienti dal curatore fallimentare, non mancando neppure di confrontarsi con la tesi difensiva, veicolata anche da una consulenza di parte.

In estrema sintesi, i giudici di merito, con argomenti della cui tenuta logica non è lecito dubitare, perché congruamente e correttamente supportati sul piano argomentativo, hanno osservato: - quanto alla bancarotta documentale, che le discordanze tra la situazione contabile e i mastrini, neppure agevolmente comprensibili, avesse determinato una seria difficoltà, se non impossibilità, nell'esatta ricostruzione del patrimonio e del movimento di affari della società fallita, non emergendo, dalle scritture contabili, la giustificazione di significative componenti dell'attivo risultanti, invece, dai mastrini; da qui, l'inaffidabilità complessiva dell'impianto contabile, neppure veritiero.

Sotto il profilo soggettivo si è osservato come si trattasse di discordanze così evidenti da non potere sfuggire all'amministratore, in presenza di un forte indebitamento perdurante già dal 2006; da qui il convincimento di una preordinata strategia dell'imputato volta ad occultare la reale situazione patrimoniale della società al fine di sottrarsi alle pretese creditorie, primo fra tutti il Fisco, e a consentire i vari passaggi irregolari di somme di danaro tra le varie società collegate, integranti delle vere e proprie distrazioni, in assenza di un vero piano intergruppo e in assenza dell'evidenza di vantaggi compensativi. _ Con riguardo alla bancarotta distrattiva, i giudici di merito hanno escluso la esistenza di vantaggi compensativi, in assenza di vantaggi economici provenienti per la fallita dalle operazioni di finanziamento, osservando, con riguardo al finanziamento effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] nel corso degli anni, che tali finanziamenti non hanno portato alcun vantaggio economico alla fallita, ma, anzi, stante la situazione di sottocapitalizzazione della società, già conclamata nel 2006, il ricorso al capitale di terzi ha contribuito a depauperare il patrimonio sociale; quanto al finanziamento effettuato in favore della [OSCURATO:PERSONA], che esso non era stato interamente restituito alla fallita.

Soprattutto, la Corte di appello ha rilevato la assenza di un ostensibile piano strategico del gruppo, atto a giustificare il frequente ricorso indiscriminato, da parte dell'imputato amministratore, a spostamenti di somme dall'una all'altra società, senza una visione d'insieme e senza le formalizzazioni che devono sorreggere il c.d. cash pooling, posto che il Moggi sembra avere agito più che altro al fine di tamponare in modo estemporaneo perdite di volta in volta verificatesi.

Non avendo individuato un interesse di gruppo perseguito dall'insieme delle operazioni, tale da compensare gli effetti negativi derivanti dalle operazioni distrattive, la Difesa non ha dimostrato che si è trattato di reali operazioni di finanziamento volte a favorire una società del gruppo, con prevedibili vantaggi indiretti per le altre, non potendosi escludere che si sia trattato, piuttosto, di meri flussi di danaro infragruppo finalizzati unicamente a tamponare di volta in volta il passivo delle società del gruppo e a dilazionarne il fallimento, senza una reale prospettiva di prosecuzione dell'attività imprenditoriale e senza alcun vantaggio per il gruppo medesimo.

Come ha sottolineato la sentenza di appello, con ragionevole annotazione, il ricorso al credito esterno, da parte della fallita, in un momento di grave illiquidità, dimostra proprio l'opposto di una attendibile strategia di gruppo, per la mancanza di una visione complessiva degli interessi collettivi.

In assenza di un vantaggio compensativo, che deve avere riguardo al gruppo, non essendo sufficiente il vantaggio per una singola società, non è possibile considerare lecita una operazione temporaneamente svantaggiosa per la società depauperata (Sez. 5 - , n. 47216 del 10/06/2019 Rv. 277545; Sez. 5 n. 10633 del 30/01/2019, Rv. 276029).

Anche sotto il profilo soggettivo la motivazione della sentenza impugnata ha ben governato consolidati principi di diritto che ravvisano, per la bancarotta fraudolenta patrimoniale, il dolo generico, evidenziando come si sia trattato di operazioni chiaramente pregiudizievoli per la società fallita, poste in essere dall'imputato in un momento in cui il passivo della società era già conclamato, senza che fosse prevedibile alcun ragionevole vantaggio da tali operazioni, in posizione di evidente conflitto di interessi.

Neppure risulta validamente configurabile la c.d. bancarotta riparata, avendo la Corte di appello ( come già il Tribunale) osservato correttamente come le somme distratte siano rientrate nel patrimonio della fallita ma ad opera di altre società e non dell'autore della distrazione ( Sez. 5, n. 57759 del 24/11/2017, Rv. 271922 ).

3. Con tale solida struttura argomentativa il ricorso non si confronta realmente, limitandosi a sostenere le proprie ragioni difensive in modo incoerente con i risultati dibattimentali, secondo uno schema deduttivo inammissibile, per le ragioni anzidette, e per la genericità estrinseca derivata dalla aspecificità (sul tema, cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sannmarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; vedi, altresì, più di recente, Sez. 2, n. 42046 del 17/7/2019, Boutartour).

A fronte di una motivazione conforme ai criteri fissati dall'art. 192, c.p.p., che impone una valutazione unitaria e non atomistica della prova, principio cardine del processo penale (cfr. Cass., sez.

VI, 28.9.1992, n. 10642, rv. 192157), le doglianze difensive sul punto (peraltro di natura prevalentemente fattuale), non colgono nel segno, anche perché fondate su di una rappresentazione parcellizzata e parziale delle risultanze processuali, che evita il raffronto con il complessivo quadro istruttorio (cfr. Cass., sez.

VI, 8.11.2012, n. 45249, rv. 254274).

4. Anche il terzo motivo risulta inammissibile, omettendo di confrontarsi con la compiuta motivazione offerta, in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, dai giudici di merito, che hanno sottolineato l'assenza di un vero atteggiamento collaborativo con la curatela, l'intensità del dolo, la gravità dei danni cagionati ai creditori, l'assenza di condotte riparatorie ( così il Tribunale) nonché i numerosi precedenti penali, anche specifici, che dimostrano come nella sua attività commerciale il prevenuto non si conducesse affatto con correttezza e senza violare le norme penali ( pg. 7 sentenza impugnata).

La motivazione è più che sufficiente, atteso che il giudice di merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), dovendo ribadirsi che è sufficiente la motivazione con la quale il giudice di merito si sia limitato a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente, e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549.

5. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Luigi BIRRITTERI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] dopo aver brevemente illustrato i motivi di ricorso chiede l'annullamento senza o con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento. Dato atto che, su istanza dei difensori del ricorrente, è stata disposta la trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di Monza, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, quale amministratore unico di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. dichiarata fallita con sentenza del 08/09/2011. 1.1. Secondo la prospettazione accusatoria, condivisa dai giudici di merito, il ricorrente, nella qualità, avrebbe sottratto denaro societario in due occasioni, versandolo ingiustificatamente a due società collegate e allo stesso facenti capo: euro 39.200 in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ed euro 150.000 in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; inoltre, allo scopo di recare un pregiudizio ai creditori e/o di procurarsi un ingiusto profitto, egli avrebbe tenuto le scritture contabili in guida da non consentire la ricostruzione del movimento di affari della fallita. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero dei difensori di fiducia, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali svolgono tre motivi. 2.1. Con il primo, denunciano erronea applicazione della legge penale in relazione alla affermata sussistenza delle due condotte distrattive concernenti versamenti in favore delle società collegate, delle quali l'imputato era socio, e alla ravvisata sussistenza dell'elemento psicologico del reato. Si sostiene che, dall'esame delle tabelle riepilogative contenute nella relazione del curatore fallimentare, allegate al ricorso, le due operazioni contestate si inscrivono in una serie di altre, in entrata e in uscita, con altre società aventi la medesima compagine societaria: dette operazioni rappresentano una porzione di più ampi e complessi rapporti esistenti tra le società facenti capo al Maggi e agli altri due soci nell'ambito di un ampio arco temporale. A tanto si aggiunge che le predette schede contabili - come riconosciuto dalle sentenze di merito - non contemplavano le operazioni compiute tra il gennaio 2008 e l'agosto 2010, in favore della fallita, aventi a oggetto la rinuncia ai crediti vantati nei suoi confronti da quattro società collegate per un importo totale di euro 97.200; detraendo da tale somma il dato negativo di bilancio considerato dal curatore, pari a 29.000 euro, la società fallita avrebbe tratto - nell'ottica difensiva - un vantaggio di circa 68.300. Questo vuol dire che, al momento della dichiarazione di fallimento, non sussisteva uno sbilancio negativo nell'ambito delle complessive operazioni intervenute tra la fallita e le altre società facenti capo all'imputato, ciò che consente di escludere la distrazione, sia dal punto di vista dell'elemento materiale che sotto il profilo soggettivo, dal momento che quelle incriminate sono solo due delle molteplici operazioni che hanno portato utili alla società fallita. Si contesta, inoltre, la erronea ricostruzione della figura della c.d. bancarotta riparata, quale operata dai giudici di merito. 2.2. Con il secondo motivo, vengono dedotti violazione della legge fallimentare, in specie degli artt. 216 - 217 - 224 L.F., e correlati vizi della motivazione, per travisamento della prova con riguardo alle asserite ragioni della sussistenza del delitto di bancarotta documentale. Si sostiene che l'assenza nelle schede contabili di una serie di operazioni tra le società collegate, e riconosciute dai giudici di merito, favorevoli alla fallita, costituisca la riprova dell'assenza di dolo in capo al ricorrente, dal momento che al curatore sono sfuggite proprio le quattro operazioni del complessivo importo di quasi 100.000 euro, che, al contrario, dimostrano l'assenza di condotte distrattive in danno della fallita la quale, da tali rapporti, si è complessivamente avvantaggiata. Il travisamento della prova sta nell'avere attribuito all'imputato la volontà di occultare attività distrattive, laddove gli elementi non evidenziati in contabilità si sono rivelati a lui favorevoli, in quanto indicativi dei vantaggi tratti dalla società. Al più la condotta in questione integra la bancarotta semplice, tuttavia, già prescritta. 2.3. Analoghi vizi vengono denunciati con il terzo motivo, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondato su uno scarso atteggiamento collaborativo dell'imputato, il quale, invece, ha consegnato alla curatela una documentazione contabile quasi integrale e aggiornata e, inoltre, ha fornito elementi di completamento dell'attività della curatrice unitamente al proprio consulente tecnico. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché finalizzato a una diversa, quanto inammissibile, ricostruzione in fatto, sia perché reiterativo di motivi già proposti nelle sedi di merito, e congruamente vagliati e puntualmente disattesi dai giudici territoriali. Motivi del genere più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; conf. . Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett. c) all'inammissibilità (ex plurimis, Sez. 4 n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Rv. 210157; Sez. 1, Ordinanza n. 4521 del 20/01/2005, Rv. 230751; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 , Rv. 259425; Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). Le doglianze formulate dal ricorrente sono relative, non già alla motivazione, perché mancante o contraddittoria o illogica, bensì alla valutazione probatoria ( Sez. U. n. 2110 del 23.11.1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U. n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U. n. 24 del 24/11/1999 , Spina, Rv. 214794). Il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione è, infatti, ammissibile, quando rivolga le censure nei confronti della motivazione posta alla base della decisione, e non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto prerogativa del giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. Di contro, le censure prospettate in ricorso fanno riferimento alla ritenuta erroneità e/o parzialità della valutazione probatoria formulata dal giudice di merito e, di fatto, prospettano una lettura alternativa del compendio probatorio, sollecitando una rivalutazione nel merito non consentita in sede di legittimità. L'art. 606 cod. proc. pen., nell'esigere che il vizio della motivazione risulti dal testo del provvedimento impugnato, non fa altro che fornire una definizione del controllo di legittimità sul vizio di motivazione (Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006 à Rv. 234364; in motivazione la Corte ha osservato che la selezione dei fatti e delle situazioni rilevanti é propria del giudice del merito e che quando l'interpretazione di essi è sorretta da una adeguata motivazione continua ad essere incensurabile nel giudizio di legittimità, anche dopo la riforma, tenuto anche conto del fatto che la valutazione della prova non può essere disancorata dal contesto in cui é inserita e che un simile compito non può spettare al giudice di legittimità, sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per cassazione). (V. in argomento, Sez. II, 23 marzo 2006, n. 1399 e Sez. VI, 24 marzo 2006, n. 14054, Rv. 233454). 1.1. Va anche sottolineato come il concetto di "travisamento della prova" sia ben distinto dal "travisamento del fatto", perché non richiede una rivalutazione del compendio probatorio, ma si limita a prendere atto di una indiscutibile difformità tra decisione, esistenza delle prove e risultato di prova. Come è stato affermato in dottrina, "nel travisamento del fatto il giudice di legittimità deve conoscere il contesto processuale, laddove nel travisamento della prova deve conoscere solo l'atto che veicola la prova". La Corte di cassazione - investita di un ricorso che indichi in modo specifico come il giudice di merito abbia (non erroneamente interpretato ma) indiscutibilmente travisato una prova decisiva acquisita al processo ovvero omesso di considerare circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati - può, negli stretti limiti della censura dedotta, verificare l'eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto ovvero verificare l'esistenza della decisiva difformità (Sez. 4, n. 14732 del 01/03/2011 Rv. 250133; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 (dep. 2013) Rv. 255087 ; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017 (dep. 2018 ) Rv. 271702 ). E' chiaro, allora, che non è prospettabile nel giudizio di legittimità un'interpretazione del significato di una fonte di prova diversa da quella proposta dal giudice di merito, salvo che ricorra l'ipotesi del travisamento della prova, cioè si versi nel caso in cui il giudice di merito indichi il contenuto di un atto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013 (dep. 2014) Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 8 marzo 2012, Asaro, Rv. 252190). 1.2. Va, altresì, ricordato che si è di fronte ad una doppia condanna conforme e cioè a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che entrambe le pronunzie hanno offerto una congrua e ragionevole giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del ricorrente. Discende da tale evenienza, secondo una linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che l'esito del giudizio di responsabilità non può certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolventisi in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369/2006, Rv. 235507). 2. Ciò posto, i giudici di merito hanno operato una puntuale ricostruzione dei fatti, alla luce delle indicazioni provenienti dal curatore fallimentare, non mancando neppure di confrontarsi con la tesi difensiva, veicolata anche da una consulenza di parte. In estrema sintesi, i giudici di merito, con argomenti della cui tenuta logica non è lecito dubitare, perché congruamente e correttamente supportati sul piano argomentativo, hanno osservato: - quanto alla bancarotta documentale, che le discordanze tra la situazione contabile e i mastrini, neppure agevolmente comprensibili, avesse determinato una seria difficoltà, se non impossibilità, nell'esatta ricostruzione del patrimonio e del movimento di affari della società fallita, non emergendo, dalle scritture contabili, la giustificazione di significative componenti dell'attivo risultanti, invece, dai mastrini; da qui, l'inaffidabilità complessiva dell'impianto contabile, neppure veritiero. Sotto il profilo soggettivo si è osservato come si trattasse di discordanze così evidenti da non potere sfuggire all'amministratore, in presenza di un forte indebitamento perdurante già dal 2006; da qui il convincimento di una preordinata strategia dell'imputato volta ad occultare la reale situazione patrimoniale della società al fine di sottrarsi alle pretese creditorie, primo fra tutti il Fisco, e a consentire i vari passaggi irregolari di somme di danaro tra le varie società collegate, integranti delle vere e proprie distrazioni, in assenza di un vero piano intergruppo e in assenza dell'evidenza di vantaggi compensativi. _ Con riguardo alla bancarotta distrattiva, i giudici di merito hanno escluso la esistenza di vantaggi compensativi, in assenza di vantaggi economici provenienti per la fallita dalle operazioni di finanziamento, osservando, con riguardo al finanziamento effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] nel corso degli anni, che tali finanziamenti non hanno portato alcun vantaggio economico alla fallita, ma, anzi, stante la situazione di sottocapitalizzazione della società, già conclamata nel 2006, il ricorso al capitale di terzi ha contribuito a depauperare il patrimonio sociale; quanto al finanziamento effettuato in favore della [OSCURATO:PERSONA], che esso non era stato interamente restituito alla fallita. Soprattutto, la Corte di appello ha rilevato la assenza di un ostensibile piano strategico del gruppo, atto a giustificare il frequente ricorso indiscriminato, da parte dell'imputato amministratore, a spostamenti di somme dall'una all'altra società, senza una visione d'insieme e senza le formalizzazioni che devono sorreggere il c.d. cash pooling, posto che il Moggi sembra avere agito più che altro al fine di tamponare in modo estemporaneo perdite di volta in volta verificatesi. Non avendo individuato un interesse di gruppo perseguito dall'insieme delle operazioni, tale da compensare gli effetti negativi derivanti dalle operazioni distrattive, la Difesa non ha dimostrato che si è trattato di reali operazioni di finanziamento volte a favorire una società del gruppo, con prevedibili vantaggi indiretti per le altre, non potendosi escludere che si sia trattato, piuttosto, di meri flussi di danaro infragruppo finalizzati unicamente a tamponare di volta in volta il passivo delle società del gruppo e a dilazionarne il fallimento, senza una reale prospettiva di prosecuzione dell'attività imprenditoriale e senza alcun vantaggio per il gruppo medesimo. Come ha sottolineato la sentenza di appello, con ragionevole annotazione, il ricorso al credito esterno, da parte della fallita, in un momento di grave illiquidità, dimostra proprio l'opposto di una attendibile strategia di gruppo, per la mancanza di una visione complessiva degli interessi collettivi. In assenza di un vantaggio compensativo, che deve avere riguardo al gruppo, non essendo sufficiente il vantaggio per una singola società, non è possibile considerare lecita una operazione temporaneamente svantaggiosa per la società depauperata (Sez. 5 - , n. 47216 del 10/06/2019 Rv. 277545; Sez. 5 n. 10633 del 30/01/2019, Rv. 276029). Anche sotto il profilo soggettivo la motivazione della sentenza impugnata ha ben governato consolidati principi di diritto che ravvisano, per la bancarotta fraudolenta patrimoniale, il dolo generico, evidenziando come si sia trattato di operazioni chiaramente pregiudizievoli per la società fallita, poste in essere dall'imputato in un momento in cui il passivo della società era già conclamato, senza che fosse prevedibile alcun ragionevole vantaggio da tali operazioni, in posizione di evidente conflitto di interessi. Neppure risulta validamente configurabile la c.d. bancarotta riparata, avendo la Corte di appello ( come già il Tribunale) osservato correttamente come le somme distratte siano rientrate nel patrimonio della fallita ma ad opera di altre società e non dell'autore della distrazione ( Sez. 5, n. 57759 del 24/11/2017, Rv. 271922 ). 3. Con tale solida struttura argomentativa il ricorso non si confronta realmente, limitandosi a sostenere le proprie ragioni difensive in modo incoerente con i risultati dibattimentali, secondo uno schema deduttivo inammissibile, per le ragioni anzidette, e per la genericità estrinseca derivata dalla aspecificità (sul tema, cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sannmarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; vedi, altresì, più di recente, Sez. 2, n. 42046 del 17/7/2019, Boutartour). A fronte di una motivazione conforme ai criteri fissati dall'art. 192, c.p.p., che impone una valutazione unitaria e non atomistica della prova, principio cardine del processo penale (cfr. Cass., sez. VI, 28.9.1992, n. 10642, rv. 192157), le doglianze difensive sul punto (peraltro di natura prevalentemente fattuale), non colgono nel segno, anche perché fondate su di una rappresentazione parcellizzata e parziale delle risultanze processuali, che evita il raffronto con il complessivo quadro istruttorio (cfr. Cass., sez. VI, 8.11.2012, n. 45249, rv. 254274). 4. Anche il terzo motivo risulta inammissibile, omettendo di confrontarsi con la compiuta motivazione offerta, in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, dai giudici di merito, che hanno sottolineato l'assenza di un vero atteggiamento collaborativo con la curatela, l'intensità del dolo, la gravità dei danni cagionati ai creditori, l'assenza di condotte riparatorie ( così il Tribunale) nonché i numerosi precedenti penali, anche specifici, che dimostrano come nella sua attività commerciale il prevenuto non si conducesse affatto con correttezza e senza violare le norme penali ( pg. 7 sentenza impugnata). La motivazione è più che sufficiente, atteso che il giudice di merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), dovendo ribadirsi che è sufficiente la motivazione con la quale il giudice di merito si sia limitato a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente, e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549. 5. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il rico
Sentenza Cassazione n. 27420/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris