CassazionedecretoSezione 3Decisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 12145/2026
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izzo PEC iscritto nel REGINDE [OSCURATO:EMAIL] cui dovranno essere effettuate ai sensi dell’art. 366 c.p.c. tutte lecomunicazioni e notificazioni; fax presso cui effettuare le notifiche in casodi non funzionamento dell’indirizzo PEC: 0828/53851;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA];-intimata-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 1274/2022depositata il 29/09/2022.Numero registro generale 7065/2023Numero sezionale 3881/2025Numero di raccolta generale 12145/2026Data pubblicazione 30/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/10/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. Con decreto ingiuntivo n. 485/2012, il Tribunale di Salerno ingiungevaad [OSCURATO:PERSONA] ed alla moglie [OSCURATO:PERSONA] il pagamento, insolido, della somma di € 139.193,63 quale saldo debitore del contocorrente n. 101209 acceso presso la Banca di [OSCURATO:PERSONA] diAltavilla Silentina e Calabritto.Gli opponenti deducevano, tra l’altro, che la garanzia prestata dallaBelmonte in data 17.8.1999 fosse di natura fideiussoria e limitataall’importo massimo di € 103.291,97.Il Tribunale, con sentenza n. 51/2020, qualificava l’impegno assunto dallaBelmonte come contratto autonomo di garanzia, escludendo la naturaaccessoria rispetto al rapporto di conto corrente, e rigettava l’opposizione,condannando l’opponente al pagamento dell’intera somma portata daldecreto ingiuntivo.In pendenza del giudizio, la banca creditrice era stata posta in liquidazionecoatta amministrativa, con conseguente cessione dei crediti ex art. 58T.U.B. dapprima alla BCC dei [OSCURATO:PERSONA] e quindi, in blocco, allaVariel [OSCURATO:SOCIETA]., mandataria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la quale sicostituiva in giudizio.2. La Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 1274/2022, del 30settembre 2022, rigettava il gravame della Belmonte. Ritenevainammissibile, per violazione dell’art. 345 c.p.c., la doglianza secondo cuil’importo dovuto avrebbe dovuto essere limitato al massimale garantito (€103.291,97), e reputava infondata l’eccezione di incedibilità del contrattoautonomo di garanzia, ritenendo sufficiente la pubblicazione della cessionein [OSCURATO:PERSONA] e la successiva comunicazione alla garante.Numero registro generale 7065/2023Numero sezionale 3881/2025Numero di raccolta generale 12145/2026Data pubblicazione 30/04/20263. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito FilomenaBelmonte propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi illustratida memoria.4. L’intimata non ha svolto attività difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE5.1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.Sostiene che la Corte d’Appello ha erroneamente ritenuto nuova – e quindiinammissibile – la deduzione relativa alla qualificazione della scritturaprivata come contratto autonomo di garanzia, quando invece talequestione era stata già introdotta e oggetto di contraddittorio sin dalprimo grado, come emerge dagli atti prodotti dalla stessa bancaresistente. Pertanto, non si sarebbe verificata alcuna variazione delpetitum o della causa petendi tale da integrare un novum processuale exart. 345 c.p.c.Aggiunge che la Corte territoriale, pur riconoscendo la natura di contrattoautonomo di garanzia dell’obbligazione assunta dalla ricorrente, ha poierroneamente condannato quest’ultima al pagamento di una sommasuperiore al massimale garantito, confondendo l’obbligazione indennitariapropria del contratto autonomo di garanzia con una prestazione di naturasatisfattoria. Ciò avrebbe determinato un errore sussuntivo, censurabileex art. 360, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione della disciplinacontrattuale.5.1.1. Il motivo è inammissibile.La ricorrente con la relativa formulazione non individua una effettivaviolazione di norme di diritto, limitandosi a contrapporre una proprialettura della fattispecie a quella accolta dalla corte di merito, senzaindicare in modo puntuale quale affermazione in diritto contenuta nellasentenza impugnata si ponga in contrasto con le disposizioni invocate.Numero registro generale 7065/2023Numero sezionale 3881/2025Numero di raccolta generale 12145/2026Data pubblicazione 30/04/2026Sotto tale profilo, il motivo risulta inammissibile per inosservanza deglioneri di specificità e di autosufficienza prescritti dall’art. 366, comma 1, n.6, c.p.c., non avendo la ricorrente indicato in quale atto dei giudizi dimerito la questione sarebbe stata dedotta. Né risultano specificamenterichiamati o localizzati gli atti processuali dai quali desumere l’avvenutatempestiva proposizione dell’eccezione. La censura difetta, pertanto,anche dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 366, comma 1, n. 4,c.p.c., risolvendosi in una generica critica alla decisione impugnata eimponendo, inammissibilmente, a questa Corte un’indagine esplorativasugli atti del processo.Il motivo si sostanzia in realtà in una critica all’interpretazione delcontratto compiuta dal giudice di merito.Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, superando ilc.d. principio del gradualismo, l’interpretazione del contratto non puòarrestarsi al dato meramente letterale, ma deve essere condotta alla lucedell’insieme dei criteri legali di ermeneutica, ed in particolare dei criteri diinterpretazione soggettiva, dell’interpretazione funzionale ex art. 1369c.c., volta a ricostruire la causa concreta dell’accordo, nonché del criteriodi buona fede e correttezza di cui all’art. 1366 c.c., inteso quale canone dilealtà e solidarietà contrattuale (cfr., Cass. Sez. Un. n. 6882/2019; e tra lemolte, Cass. 6 dicembre 2018, n. 31574; Cass. 13 novembre 2018, n.29016; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27444; Cass. 12 giugno 2018, n.15186; Cass. 19 marzo 2018, n. 6675; Cass. 6 maggio 2015, n. 9006;Cass. 23 ottobre 2014, n. 22513; Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n.3947).Orbene, la corte territoriale di tale principio ha fatto invero correttaapplicazione là dove ha interpretato la clausola contrattuale in argomentoalla luce della ragione pratica dell’accordo e degli interessi concretamenteperseguiti dalle parti, individuando la regola negoziale applicabile incoerenza con la funzione economico-sociale del contratto e nel rispetto delNumero registro generale 7065/2023Numero sezionale 3881/2025Numero di raccolta generale 12145/2026Data pubblicazione 30/04/2026principio di autonomia contrattuale di cui all’art. 1372 c.c. Taleapprezzamento, in quanto espressione di un giudizio di fatto sorretto damotivazione non apparente né illogica, non è sindacabile in sede dilegittimità.Anche sotto il profilo dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., il motivo si rivelainammissibile, poiché la ricorrente non ha indicato con precisione qualispecifiche affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata siassumano in contrasto con le norme evocate. In mancanza di talepuntuale individuazione, non può essere rimesso a questa Corte il compito– del tutto officioso ed esplorativo – di ricostruire il contenuto delladoglianza e di individuare le norme asseritamente violate, in violazione deiprincipi affermati dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 28 ottobre 2020, n.23745).5.2. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsaapplicazione dell’art. 58 T.U.B., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.,con riguardo alla cessione del contratto autonomo di garanzia e allalegittimazione attiva della cessionaria.Censura l’impugnata decisione sostenendo che il contratto autonomo digaranzia sottoscritto non poteva essere trasferito automaticamente alcessionario del credito ex art. 58 T.U.B., in quanto si tratta di garanziaaccessoria. Pertanto, la sua cessione avrebbe richiesto il consenso delgarante, nel caso di specie mancante.Inoltre, la cessionaria [OSCURATO:SOCIETA]. non ha assolto all’onere probatoriosulla titolarità attiva, non avendo prodotto in giudizio il contratto dicessione, limitandosi alla pubblicazione in G.U., che ha mera funzione diopponibilità ma non prova l’effettiva inclusione del credito garantito nellacessione. Tale carenza documentale integra difetto di titolarità attiva,rilevabile anche d’ufficio.5.2.1. Il motivo è infondato.Numero registro generale 7065/2023Numero sezionale 3881/2025Numero di raccolta generale 12145/2026Data pubblicazione 30/04/2026La questione posta concerne, da un lato, la cedibilità del contrattoautonomo di garanzia unitamente al credito principale, ai sensi dell’art. 58T.U.B., senza necessità del consenso del garante; dall’altro,l’assolvimento, da parte della resistente, dell’onere probatorio in ordinealla titolarità del rapporto.Questa Corte ha costantemente affermato che la garanzia autonomabancaria segue automaticamente la sorte del credito ceduto, pur inassenza del vincolo di accessorietà che caratterizza la fideiussione.In forza dell’art. 58, comma 3, T.U.B., e dell’art. 1263 c.c., privilegi egaranzie – anche atipiche – «di qualsiasi tipo, da chiunque prestati afavore del cedente» conservano validità ed efficacia a favore delcessionario, senza necessità di formalità o di ulteriori adempimenti ( v.Cass., sez. III, 19 giugno 2024, n. 16962, ove si è ribadito che, anchequando il garante sia soggetto diverso dalla banca cedente, la cessione delcredito comporta il trasferimento automatico della garanzia autonoma alcessionario, senza che sia richiesto il consenso del garante. Analogamentev. Cass., sez. I, 19 luglio 2002, n. 10555, poi confermato, tra le altre, daCass., sez. III, 9 ottobre 2019, n. 25491 e Cass., sez. III, 10 febbraio2020, n. 3319 ).Quanto al profilo probatorio, la giurisprudenza di legittimità ha precisatoche incombe sul cessionario l’onere di dimostrare l’esistenza del contrattodi cessione e l’inclusione del credito garantito nell’operazione. La solanotificazione della cessione al debitore o la pubblicazione dell’avviso inGazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 58 T.U.B., non costituiscono di per séprova del trasferimento del credito, giacché la funzione principale di talepubblicazione è quella di rendere la cessione opponibile al debitore,impedendo che il pagamento effettuato al cedente abbia effettoliberatorio. Ne consegue che, qualora il debitore contesti l’esistenza stessadel contratto di cessione, il cessionario è tenuto a produrre il relativo atto;diversamente, quando la cessione non sia oggetto di contestazione e laNumero registro generale 7065/2023Numero sezionale 3881/2025Numero di raccolta generale 12145/2026Data pubblicazione 30/04/2026controversia attenga soltanto alla riconducibilità del singolo creditoall’operazione, l’avviso pubblicato in [OSCURATO:PERSONA] e gli estratticontabili possono assumere valore di prova indiziaria sufficientedell’avvenuto trasferimento.6. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto delricorso.Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio dicassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto P.Q.MLa Corte rigetto il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per ilricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 3 ottobre 2025.Il PresidenteLUIGI [OSCURATO:PERSONA]