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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 45124/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza del 6 giugno 2022 la Corte di appello di Messina ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la condanna a lei inflitta dal Tribunale di Patti con la sentenza del 26 ottobre 2020 alla pena di due mesi di arresto ed C 5000 di multa per il reato ex art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata.

Dopo aver ricostruito l'iter del procedimento, riportato la sentenza di primo grado ed i motivi di appello, con l'unico motivo si deducono, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., i vizi di violazione di legge, in relazione all'art. 591, comma 1, cod. proc. pen. e della motivazione.

I rilievi formulati dalla Corte territoriale sulla violazione degli artt. 581 e 591, comma 1, cod. proc. pen. sarebbero infondati con riferimento al rigetto dell'istanza di permesso di costruire in sanatoria ed alle eventuali osservazioni all'[OSCURATO:PERSONA] sul punto.

In realtà, il 30 giugno 2017 l'imputata avrebbe presentato un'istanza volta ad ottenere il permesso di costruire per l'accertamento di conformità dei lavori eseguiti in parziale difformità della Denuncia di [OSCURATO:PERSONA] del 16 ottobre 2016.

Questa istanza sarebbe stata decisa solo con un parere contrario del Responsabile dell'[OSCURATO:PERSONA] ad interim; non si sarebbe trattato, pertanto, di un provvedimento definitivo di rigetto dell'istanza.

La Corte territoriale, inoltre, avrebbe sostenuto che la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale non sarebbe stata accompagnata dai necessari motivi a suo fondamento, sebbene il ricorrente, all'udienza del 26 ottobre 2020, avesse chiesto una consulenza sulla natura dell'illecito, in ragione delle dichiarazioni rese dal Tecnico comunale [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello non avrebbe valutato il motivo relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, omettendo di considerare l'attività tesa ad ottenere il permesso di costruire in sanatoria e a censurare il parere negativo che preclude il rigetto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, nella parte in cui deduce il vizio della motivazione con riferimento alla declaratoria di inammissibilità, è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Come ribadito da Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 01, in motivazione, non è consentito il motivo di ricorso che deduca vizi di motivazione con riferimento a questioni di diritto.

1.1. Il vizio della motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è soltanto quello attinente alle questioni di fatto, non anche a quelle di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano state comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la avessero sorretta; d'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere solo dall'errata soluzione di una questione giuridica, non dall'eventuale erroneità degli argomenti posti a fondamento giustificativo della soluzione comunque corretta di una siffatta questione.

In sede di legittimità, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito, non soltanto allorquando la soluzione di esse sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, poiché, ove la soluzione di esse non sia giuridicamente corretta, sarà necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge.

1.2. Il ricorso è, poi, inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché deduce ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen. - norm&che concerne la violazione di legge sostanziale - un vizio relativo all'inosservanza di una norma processuale.

1.3. Il ricorso è manifestamente infondato.

La Corte di appello ha correttamente ritenuto l'appello privo del requisito della specificità estrinseca perché, come risulta dal testo, riportato nel ricorso, l'impugnazione non si confronta con la motivazione della sentenza di condanna ma si limita a fare riferimento alla richiesta di permesso di costruire in sanatoria, per altro valutata testualmente dal Tribunale, dando poi atto del parere contrario dell'ufficio tecnico e, di conseguenza, degli effetti negativi.

La richiesta di perizia era del tutto generica: dal ricorso risulta che l'oggetto della perizia sarebbe stato chiesto all'udienza dinanzi al Tribunale, non con l'appello.

Anche il motivo sulle circostanze attenuanti generiche risulta essere stato valutato, per il riferimento alla irrilevanza della richiesta di rilascio del permesso di costruire, per altro non avvenuto.

2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 6 giugno 2022 la Corte di appello di Messina ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la condanna a lei inflitta dal Tribunale di Patti con la sentenza del 26 ottobre 2020 alla pena di due mesi di arresto ed C 5000 di multa per il reato ex art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata. Dopo aver ricostruito l'iter del procedimento, riportato la sentenza di primo grado ed i motivi di appello, con l'unico motivo si deducono, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., i vizi di violazione di legge, in relazione all'art. 591, comma 1, cod. proc. pen. e della motivazione. I rilievi formulati dalla Corte territoriale sulla violazione degli artt. 581 e 591, comma 1, cod. proc. pen. sarebbero infondati con riferimento al rigetto dell'istanza di permesso di costruire in sanatoria ed alle eventuali osservazioni all'[OSCURATO:PERSONA] sul punto. In realtà, il 30 giugno 2017 l'imputata avrebbe presentato un'istanza volta ad ottenere il permesso di costruire per l'accertamento di conformità dei lavori eseguiti in parziale difformità della Denuncia di [OSCURATO:PERSONA] del 16 ottobre 2016. Questa istanza sarebbe stata decisa solo con un parere contrario del Responsabile dell'[OSCURATO:PERSONA] ad interim; non si sarebbe trattato, pertanto, di un provvedimento definitivo di rigetto dell'istanza. La Corte territoriale, inoltre, avrebbe sostenuto che la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale non sarebbe stata accompagnata dai necessari motivi a suo fondamento, sebbene il ricorrente, all'udienza del 26 ottobre 2020, avesse chiesto una consulenza sulla natura dell'illecito, in ragione delle dichiarazioni rese dal Tecnico comunale [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello non avrebbe valutato il motivo relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, omettendo di considerare l'attività tesa ad ottenere il permesso di costruire in sanatoria e a censurare il parere negativo che preclude il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, nella parte in cui deduce il vizio della motivazione con riferimento alla declaratoria di inammissibilità, è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Come ribadito da Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 01, in motivazione, non è consentito il motivo di ricorso che deduca vizi di motivazione con riferimento a questioni di diritto. 1.1. Il vizio della motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è soltanto quello attinente alle questioni di fatto, non anche a quelle di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano state comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la avessero sorretta; d'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere solo dall'errata soluzione di una questione giuridica, non dall'eventuale erroneità degli argomenti posti a fondamento giustificativo della soluzione comunque corretta di una siffatta questione. In sede di legittimità, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito, non soltanto allorquando la soluzione di esse sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, poiché, ove la soluzione di esse non sia giuridicamente corretta, sarà necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge. 1.2. Il ricorso è, poi, inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché deduce ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen. - norm&che concerne la violazione di legge sostanziale - un vizio relativo all'inosservanza di una norma processuale. 1.3. Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello ha correttamente ritenuto l'appello privo del requisito della specificità estrinseca perché, come risulta dal testo, riportato nel ricorso, l'impugnazione non si confronta con la motivazione della sentenza di condanna ma si limita a fare riferimento alla richiesta di permesso di costruire in sanatoria, per altro valutata testualmente dal Tribunale, dando poi atto del parere contrario dell'ufficio tecnico e, di conseguenza, degli effetti negativi. La richiesta di perizia era del tutto generica: dal ricorso risulta che l'oggetto della perizia sarebbe stato chiesto all'udienza dinanzi al Tribunale, non con l'appello. Anche il motivo sulle circostanze attenuanti generiche risulta essere stato valutato, per il riferimento alla irrilevanza della richiesta di rilascio del permesso di costruire, per altro non avvenuto. 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
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