CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 febbraio 1987
Cassazione n. 33680/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/2/1987 avverso la sentenza del 25/2/2022 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. I [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 febbraio 2022 la Corte d'appello di Napoli ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 15 settembre 2020 del Tribunale di Benevento, con la quale lo stesso Rainone era stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione in relazione al delitto di cui all'art. 10 ter d.lgs. n. 74 del 2000 (ascrittogli per avere, quale amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]., omesso di versare l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alle dichiarazione 2016, pari a euro 287.941,00; commesso il 27/12/2016). 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 2.1. Dopo aver riassunto la genesi del debito tributario della [OSCURATO:SOCIETA]., di cui era stato l'amministratore, e i vari pagamenti eseguiti nell'ambito delle procedure di regolarizzazione di tale obbligazione, pari a complessivi euro 125.276,87 fino al 30/11/2020, avendo la società aderito alla cosiddetta rottamazione ter, ha denunciato la violazione e l'errata applicazione degli artt. 13, comma 1, e 13 bis d.lgs. n. 74 del 2000 e della disciplina di cui al d.l. 118/2018 (c.d. rottamazione ter), per non essere stato considerato che il reato addebitatogli doveva essere ritenuto estinto a seguito della avvenuta adesione da parte della debitrice alla suddetta rottamazione, secondo quanto stabilito dall'art. 13 del d.lgs. 74/2000, in quanto erano state pagate rate del piano di estinzione del debito tributario per complessivi euro 203.574,68, con un residuo debito pari a euro 109.617,24, inferiore alla soglia di punibilità; tale modalità di definizione delle pendenze tributarie dovrebbe essere ritenuta compresa tra le speciali procedure conciliative previste dalle norme tributarie contemplate espressamente dagli artt. 13, comma 1, e 13 bis d.lgs. 74/2000, per effetto delle quali il pagamento integrale del debito tributario costituisce, rispettivamente, causa di non punibilità per i delitti di omesso versamento dell'iva e delle ritenute fiscali e circostanza attenuante per gli altri reati previsti dal medesimo decreto. Poiché il riferimento contenuto in tali disposizioni alle procedure conciliative e di adesione all'accertamento nelle stesse doveva ritenersi comprensivo anche dell'adesione alla cosiddetta "pace fiscale" perfezionata ai sensi del d.l. 119/2018, anche se con adempimento parziale, dovevano ritenersi verificati i medesimi effetti premiali ai fini della responsabilità penale. Ha, inoltre, esposto che la società aveva completato, alla data di presentazione del ricorso per cassazione, i pagamenti dovuti in relazione all'iva dovuta per l'anno 2015, con il conseguente venir meno del debito tributario oggetto della contestazione.r 2.2. In secondo luogo, ha denunciato un vizio della motivazione con riferimento alla affermazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ascrittogli, non essendo stato considerato che aveva assunto la carica di amministratore della società solamente il 27/10/2016, ossia successivamente al periodo d'imposta contestato, e si era immediatamente attivato per provvedere al pagamento dell'imposta non versata, chiedendo la rateizzazione del debito, pagando in ritardo solo la prima rata e omettendo il pagamento di quelle successive alla seconda solamente a causa dell'alluvione che aveva colpito il Sannio, con la conseguenza che doveva essere escluso che l'omesso pagamento dell'imposta fosse riconducibile a una scelta compiuta con la consapevolezza della illiceità della condotta. 2.3. In terzo luogo, ha lamentato l'errata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. e un ulteriore vizio della motivazione, non essendo state considerate adeguatamente la non abitualità della condotta, il pagamento della somma di euro 45.761,00 a titolo di ravvedimento operoso nel 2016 e della somma di euro 38.162,00 a seguito della notifica dell'avviso di irregolarità nel 2017, pur in assenza di qualsiasi richiesta dell'Agenzia delle Entrate, le difficoltà conseguenti alla alluvione del Sannio e i pagamenti successivi, essendo stato fondato il diniego della applicazione della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto solamente sulla entità del superamento della soglia di rilevanza penale, giudicata grave dalla Corte d'appello, omettendo la prescritta valutazione complessiva della fattispecie concreta. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso, sottolineando l'adeguatezza e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, essendo stato proposto personalmente dall'imputato, indicato espressamente come unico proponente della impugnazione nella intestazione del ricorso e unico sottoscrittore dello stesso, con atto del 8 giugno 2022 in relazione a sentenza pronunciata il 25 febbraio 2022, dunque successivamente alla soppressione della facoltà di proporre ricorso per cassazione personalmente da parte dell'imputato o dell'indagato, per effetto della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., escludendo detta facoltà, con la conseguente inammissibilità del ricorso in esame, proposto successivamente a tale modifica e anche in relazione a sentenza pronunciata dopo l'eliminazione della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione. a 1.-• Non rileva, infatti, la sottoscrizione per autentica apposta dal difensore in calce alla sottoscrizione del ricorso da parte dell'imputato, in quanto essa è espressamente limitata alla autenticazione della sottoscrizione dell'imputato e dunque è inidonea ad attribuire la paternità dell'atto di impugnazione al difensore, in quanto l'autenticazione, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata, ma non attribuisce anche l'atto al difensore (cfr., in tal senso, Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475, e Sez. 6, Ordinanza n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som