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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29808/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte di appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, RaffaeleGargiulo, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 22 dicembre 2025, la Corte di appello di Roma haconfermato la sentenza del Tribunale di Civitavecchia del 3 aprile 2025, emessaall'esito di giudizio abbreviato, con la quale l'imputato era stato riconosciutocolpevole dei reati di rapina aggravata dall’uso dell’arma contestato al capo a), diviolenza privata, così riqualificata la condotta di rapina aggravata di cui al capob) e di furto aggravato di cui al capo c) con limitazione della responsabilità per ilsolo episodio dell'8 agosto 2024.2.

Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensoredell'imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo, si denunciano violazione degli artt. 125, comma 3,546, comma 1, lett. e), e 597 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione,deducendo che la Corte territoriale avrebbe rigettato l'appello con motivazionemeramente apparente, omettendo di confrontarsi con le specifiche doglianzedifensive concernenti il tenore delle conversazioni successive ai fatti, lo stato dialterazione dell'imputato, la qualificazione giuridica delle condotte, la recidiva e iltrattamento sanzionatorio.2.2.

Con il secondo motivo, si deducono violazione dell'art. 628 cod. pen. evizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanzasentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, lamentando l'omessavalutazione della modesta entità del profitto, dell'assenza di lesioni, dellacondotta successiva dell'imputato e del contesto relazionale nel quale si sarebbeinserita la vicenda.2.3.

Con il terzo motivo, si censura la sentenza impugnata per violazionedell'art. 628 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine all'accertamento del dolospecifico del delitto di rapina, sostenendo che la Corte di appello avrebbe omessodi considerare lo stato di alterazione psicofisica dell'imputato, il successivocomportamento riparatorio e il contenuto delle conversazioni con la personaoffesa, elementi ritenuti rilevanti ai fini della verifica del fine di profitto richiestodalla fattispecie incriminatrice.2.4.

Con il quarto motivo, si lamentano violazione dell'art. 610 cod. pen. evizio di motivazione in relazione al capo b), assumendo che la Corte territorialenon avrebbe adeguatamente spiegato le ragioni per le quali la condottacontestata dovesse ritenersi integrante una forma di costrizione penalmenterilevante, omettendo di valutare il contesto dei rapporti pregressi intercorrentitra l'imputato e l'esercizio commerciale interessato dai fatti.2.5.

Con il quinto motivo, si deducono violazione degli artt. 56, 624 e 625cod. pen. e vizio di motivazione con riguardo all'episodio dell'8 agosto 2024,sostenendo che la Corte di appello avrebbe confermato la configurabilità deltentativo di furto aggravato senza verificare in concreto l'idoneità e l'univocitàdegli atti posti in essere dall'imputato.2.6.

Con il sesto motivo, si censura la conferma della recidiva, denunciandoviolazione dell'art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione per avere la Corteterritoriale valorizzato esclusivamente la reiterazione delle condotte, senzaprocedere a una valutazione concreta e individualizzata della maggiorecolpevolezza e della pericolosità dell'imputato.2.7.

Con il settimo motivo, si deducono violazione degli artt. 132 e 133 cod.pen. e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, lamentandol'omessa considerazione degli elementi favorevoli dedotti dalla difesa, nonchél'insufficiente giustificazione della pena applicata e degli aumenti applicati per lacontinuazione e del diniego delle attenuanti generiche.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile in quanto proposto con motivi non consentiti emanifestamente infondati.2.

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta che la Corte di appello abbiarespinto il gravame con argomentazioni solo apparenti, senza esaminareadeguatamente le specifiche censure difensive riguardanti le conversazionisuccessive ai fatti, lo stato di alterazione dell'imputato, la qualificazione giuridicadei reati contestati, la recidiva e il trattamento sanzionatorio.2.1.

Occorre evidenziare che la sentenza di appello deve essere considerataa tutti gli effetti una c.d.

"doppia conforme" della decisione di primo grado, conla conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lettecongiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati iseguenti parametri: 1) la sentenza di appello ripetutamente si richiama alladecisione del Tribunale; 2) entrambe le sentenze di merito adottano gli stessicriteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv.277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01).2.2.

Ne consegue che, in presenza di una “doppia conforme” affermazione diresponsabilità, è pienamente ammissibile la motivazione per relationem dellasentenza di appello a quella di primo grado, quando le censure proposte nonintroducano questioni o argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati edisattesi.

Quando non vi è difformità̀ sui punti denunciati, le due decisioni siintegrano reciprocamente e costituiscono un unico corpo argomentativo, al qualeoccorre fare riferimento per valutare la congruità della motivazione, potendoquella di primo grado integrare ed eventualmente colmare le carenze di quella diappello (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617-01; Sez. 2, n.11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145-01)2.3.

Va altresì ribadito che il giudice di appello non è tenuto a un esameanalitico di ogni singola deduzione difensiva o risultanza processuale, essendosufficiente che dia conto, con motivazione logica e coerente, delle ragioni delproprio convincimento e dei fatti ritenuti decisivi.

Devono, pertanto, reputarsiimplicitamente disattese le argomentazioni incompatibili con la soluzioneadottata, ancorché non espressamente confutate (Sez. 1, n. 30257 del12/06/2025, Franceschi, Rv. 288566-01; Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019,Cammi, Rv. 277593-01).2.4.

Ne consegue che il motivo di ricorso è manifestamente infondato inquanto la sentenza impugnata non presenta i caratteri della motivazioneapparente, avendo esaminato tutte le questioni devolute con l'atto di appello,seppure sinteticamente, come emerge dalla risposta fornita ai singoli motivi digravame.2.5.

Si osserva, inoltre, che le censure prospettate con il primo motivocoincidono con quelle meglio sviluppate nei successivi motivi di ricorso; la lorofondatezza verrà pertanto scrutinata mediante l'esame delle singole doglianzespecificamente dedotte.3.

Il secondo motivo, con il quale si deducono violazione dell'art. 628 cod.pen. e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dellacircostanza attenuante di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del2024, è manifestamente infondato.3.1.

Questa Corte ha chiarito che la circostanza attenuante della lieve entitàdel fatto di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024 richiedeuna valutazione del fatto nel suo complesso, sicché non è configurabile nel casoin cui la lievità difetti in rapporto all'evento in sé considerato o in ordine allanatura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condottaovvero, ancora, in relazione all'entità del danno o del pericolo conseguente alreato, avuto riguardo al valore dei beni sottratti (Sez. 2, n. 47610 del22/10/2024, L., Rv. 287350-01).3.2.

La motivazione della Corte territoriale risulta immune da vizi logico-giuridici nella parte in cui, con riferimento al delitto di rapina contestatoall’imputato, ha escluso la configurabilità della invocata attenuante alla lucedelle concrete modalità e delle circostanze dell’azione, legittimamentevalorizzando, a tal fine, il fatto che la condotta fosse stata posta in essere inorario notturno, in un contesto non connotato da occasionalità, espressione diuna serialità criminosa incompatibile con il carattere minimale richiestodall'attenuante.4.

Con il terzo motivo, parimenti manifestamente infondato, si lamenta chela Corte territoriale avrebbe omesso di valorizzare, ai fini dell'indaginesull'elemento soggettivo del delitto di rapina, lo stato di alterazione psicofisica incui egli versava al momento del fatto, nonché il successivo comportamentoriparatorio e il contenuto delle interlocuzioni intervenute con la persona offesa.4.1.

La Corte di appello ha espressamente escluso la rilevanza, ai fini dellasussistenza del dolo, dello stato di alterazione conseguente alla volontariaassunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti, affermando che «alcunarilevanza può attribuirsi al fatto di aver commesso la condotta in stato dialterazione psichica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti e alcoliche»(pag. 2 della sentenza impugnata).4.2.

Si tratta di affermazione che, sebbene formulata in termini sintetici, sipone in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimitàsecondo il quale la colpevolezza di una persona in stato di ubriachezza deveessere valutata secondo i normali criteri di individuazione dell'elementopsicologico del reato e, poiché l'art. 92 cod. pen., nel disciplinarne l'imputabilità,nulla dice in ordine alla di lui colpevolezza, questa deve essere apprezzata allastregua delle regole dettate dagli artt. 42 e 43 cod. pen., con la conseguenzache, per ritenere sussistente il dolo diretto, non è richiesto che sia stataeffettuata un’analisi lucida della realtà, essendo necessario soltanto che ilsoggetto sia stato in grado di attivarsi in modo razionalmente concatenato perrealizzare un evento ideato e voluto (Sez. 5, n. 45997 del 14/07/2016, Beti, Rv.268482-01; Sez. 6, n. 31749 del 09/06/2015, Gambina, Rv. 264428-01; Sez. 1,n. 5175 del 17/12/2012, Salvaggio, Rv. 255179-01).4.3.

Alla luce di tali principi, ai fini della configurabilità del dolo specificodella rapina, non assume decisivo rilievo la dimostrazione di una piena e lucidaelaborazione intellettiva delle conseguenze della condotta, essendo sufficientel'accertamento che l'agente abbia consapevolmente posto in essere l'azioneviolenta o minacciosa al fine di procurare a sé o ad altri l'ingiusto profittorichiesto dalla fattispecie incriminatrice.4.4.

Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante, aifini dell'esclusione del dolo specifico della rapina, il dedotto stato di alterazionederivante dalla volontaria assunzione di alcool e sostanze stupefacenti, nonessendo emerso alcun elemento idoneo a dimostrare che tale condizione abbiaconcretamente impedito all'imputato di rappresentarsi e perseguire il fine diprofitto richiesto dalla fattispecie incriminatrice.4.5.

Né assumono decisivo rilievo, in senso contrario, le successivemanifestazioni di pentimento, la dichiarata disponibilità alla restituzione dellasomma sottratta o il contenuto delle interlocuzioni intrattenute con la personaoffesa dopo la commissione del fatto, trattandosi di circostanze che non valgonoa infirmare l'accertamento dell'elemento soggettivo nel momento genetico dellacondotta.4.6.

Le doglianze difensive, pertanto, lungi dall'evidenziare reali vizi dellamotivazione o errori nell'applicazione della legge penale, si risolvono nella meraprospettazione di una diversa lettura delle risultanze processuali e nella richiestadi una rivalutazione del compendio probatorio, operazione non consentita in sededi legittimità a fronte di una motivazione che risulta coerente, nonmanifestamente illogica e conforme ai consolidati principi elaborati dallagiurisprudenza di questa Corte, con conseguente manifesta infondatezza delmotivo.5.

Il quarto motivo, con il quale si deducono la violazione dell'art. 610 cod.pen. e vizio di motivazione, è manifestamente infondato.5.1.

La sentenza impugnata, sul punto, richiama espressamente lamotivazione di quella di primo grado, con la quale si coordina e si integra, sicchéle due pronunce devono essere lette unitariamente, in ragione della loro naturadi «doppia conforme».5.2.

In tale percorso argomentativo, l'effetto coercitivo della condotta èstato puntualmente individuato nell'esibizione di un coltello da partedell'imputato nei confronti dei dipendenti dell'esercizio commerciale, in uncontesto reso ulteriormente intimidatorio anche dalla prossimità temporale diprecedenti episodi delittuosi verificatisi presso il medesimo locale.

Da talielementi i giudici di merito hanno logicamente desunto la valenza minacciosa delcomportamento e la sua idoneità a incidere sulla libertà di autodeterminazionedelle persone offese, costrette a tollerare la presenza dell'imputato e laconsumazione della bevanda senza il relativo pagamento.5.3.

La motivazione si sottrae, pertanto, alle censure formulate, risultandocoerente con le emergenze processuali e conforme ai principi che governano laconfigurabilità del delitto di cui all'art. 610 cod. pen., mentre le deduzionidifensive si risolvono nella prospettazione di una diversa lettura dei fatti nonconsentita nel giudizio di legittimità.6.

Il quinto motivo, con il quale si deduce violazione degli artt. 56, 624 e625 cod. pen. e vizio di motivazione con riguardo all'episodio dell'8 agosto 2024,è inammissibile.6.1.

Va preliminarmente ricordato che questa Corte ha chiarito che, in temadi ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt.606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. - secondo cui non possonoessere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello,tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado delgiudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello -trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato undifetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un puntodel ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché nonsegnalato con i motivi di gravame (Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv.266202-01; Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, Bonaffini, Rv. 256631-01).6.2.

Nel caso di specie, la censura concernente la carenza di motivazione inordine alla concreta idoneità e univocità degli atti ascritti all'imputato, nonchéalla stessa configurabilità del tentativo punibile, non risulta essere stataprospettata con l'atto di appello e viene formulata soltanto con il ricorso percassazione.Nei motivi di gravame, infatti, la difesa aveva esclusivamente prospettato -peraltro in termini generici e assertivi - l'ipotesi della desistenza volontaria,assumendo che l'imputato avesse spontaneamente interrotto l'azione criminosa,allontanandosi dal luogo dei fatti senza dare ulteriore corso al proprio proposito.La doglianza oggi proposta introduce, pertanto, un tema di censura nuovorispetto al devoluto, con conseguente interruzione della sequenza devolutiva tra igradi di giudizio e applicazione della preclusione di cui agli artt. 606, comma 3, e609, comma 2, cod. proc. pen. e ciò senza considerare che, in ogni caso, lacensura risulta formulata in termini del tutto generici, poiché non indica qualispecifici elementi sarebbero incompatibili con il giudizio di idoneità e univocitàdegli atti.7.

Il sesto motivo, con il quale si censura la conferma della recidiva, èmanifestamente infondato.7.1.

Nell'applicazione della recidiva facoltativa, è richiesta al giudice unaspecifica motivazione, sia che affermi sia che escluda la sua rilevanza,verificando, oltre il mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, sela reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di pericolosità, considerando lanatura dei reati, il tipo di devianza che indicano, la qualità dei comportamenti, illivello di offensività delle condotte, la distanza temporale e il loro livello diomogeneità, l'eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro possibile sintomodella personalità del reo e del suo grado di colpevolezza (Sez.

U, n. 5859 del27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690-01; Sez. 6, n. 56972 del20/06/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 274782-01; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Rv.256183-01).7.2.

Nel motivare la conferma dell'applicazione della recidiva, la Corte diappello ha correttamente valorizzato non soltanto la presenza di precedentipenali, ma anche la pluralità degli episodi oggetto del giudizio, la loro ravvicinatacollocazione temporale e l'omogeneità delle condotte, elementi ritenutisintomatici di una persistente inclinazione alla violazione della legge penale equindi di una maggiore capacità a delinquere.8.

Con il settimo motivo, parimenti manifestamente infondato, si deduceviolazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine altrattamento sanzionatorio.8.1.

Per quanto riguarda le attenuanti generiche, sono già state riconosciutedal giudice di primo grado con giudizio di prevalenza sia rispetto all'aggravanteche rispetto alla recidiva e il ricorrente non indica quale ulteriore utilità concretaderiverebbe dall'accoglimento della censura, la quale pertanto risultainammissibile per carenza di interesse.8.2.

Parimenti inammissibile è la censura concernente gli aumenti di pena atitolo di continuazione per i reati satellite.

Il ricorrente si limita, infatti, alamentare l'asserita carenza di motivazione sul punto, senza indicare il concretobeneficio che deriverebbe dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione (Sez. 1,n. 13079 del 20/03/2026, Glorioso, Rv. 289739-01).

In ogni caso, la Corteterritoriale si è mantenuta entro i limiti fissati dall'art. 81 cod. pen., senzaoperare surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez.

U, n. 47127 del24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01).

Risulta, invero, che, individuato qualereato più grave il delitto di rapina aggravata, sono stati applicati aumenti pari amesi sette di reclusione per il reato di violenza privata e a mesi tre per il tentatofurto, in misura significativamente inferiore ai minimi edittali previsti per lesingole fattispecie considerate autonomamente.8.3.

Quanto alla doglianza riferita alla complessiva determinazione dellapena, va richiamato il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, intema di determinazione del trattamento sanzionatorio, la discrezionalità delgiudice deve trovare giustificazione nella motivazione della sentenza che ne diaconto rendendo noti gli elementi che lo giustificano (art. 132 cod. pen.); quantopiù il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere didare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicandospecificamente quali, tra i criteri, oggettivi o soggettivi, enunciati dall'art. 133c.p., siano stati ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio; è consentito far ricorsoesclusivo a espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa", "congruoaumento", solo quando il giudice non si discosti molto dai minimi edittali (Sez. 3,n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 27959 del18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356 – 01).8.4.

Nel caso di specie, la Corte di appello ha evidenziato come la pena fossegià stata determinata dal giudice di primo grado in prossimità dei minimi edittalie ha valorizzato, ai fini della sua conferma, la particolare gravità della condotta ela significativa intensità del dolo, desunta dalla perseveranza dell'azionecriminosa anche dopo l'intervento del titolare dell'esercizio commerciale, nei cuiconfronti l'imputato aveva assunto atteggiamenti progressivamente piùaggressivi, giungendo a brandire l'attrezzo utilizzato per forzare la serraturadell'ingresso.

Si tratta di motivazione non manifestamente illogica e pienamenteidonea a sorreggere il trattamento sanzionatorio applicato.9.

Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento dellasomma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 08/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte di appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, RaffaeleGargiulo, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 22 dicembre 2025, la Corte di appello di Roma haconfermato la sentenza del Tribunale di Civitavecchia del 3 aprile 2025, emessaall'esito di giudizio abbreviato, con la quale l'imputato era stato riconosciutocolpevole dei reati di rapina aggravata dall’uso dell’arma contestato al capo a), diviolenza privata, così riqualificata la condotta di rapina aggravata di cui al capob) e di furto aggravato di cui al capo c) con limitazione della responsabilità per ilsolo episodio dell'8 agosto 2024.2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensoredell'imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, si denunciano violazione degli artt. 125, comma 3,546, comma 1, lett. e), e 597 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione,deducendo che la Corte territoriale avrebbe rigettato l'appello con motivazionemeramente apparente, omettendo di confrontarsi con le specifiche doglianzedifensive concernenti il tenore delle conversazioni successive ai fatti, lo stato dialterazione dell'imputato, la qualificazione giuridica delle condotte, la recidiva e iltrattamento sanzionatorio.2.2. Con il secondo motivo, si deducono violazione dell'art. 628 cod. pen. evizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanzasentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, lamentando l'omessavalutazione della modesta entità del profitto, dell'assenza di lesioni, dellacondotta successiva dell'imputato e del contesto relazionale nel quale si sarebbeinserita la vicenda.2.3. Con il terzo motivo, si censura la sentenza impugnata per violazionedell'art. 628 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine all'accertamento del dolospecifico del delitto di rapina, sostenendo che la Corte di appello avrebbe omessodi considerare lo stato di alterazione psicofisica dell'imputato, il successivocomportamento riparatorio e il contenuto delle conversazioni con la personaoffesa, elementi ritenuti rilevanti ai fini della verifica del fine di profitto richiestodalla fattispecie incriminatrice.2.4. Con il quarto motivo, si lamentano violazione dell'art. 610 cod. pen. evizio di motivazione in relazione al capo b), assumendo che la Corte territorialenon avrebbe adeguatamente spiegato le ragioni per le quali la condottacontestata dovesse ritenersi integrante una forma di costrizione penalmenterilevante, omettendo di valutare il contesto dei rapporti pregressi intercorrentitra l'imputato e l'esercizio commerciale interessato dai fatti.2.5. Con il quinto motivo, si deducono violazione degli artt. 56, 624 e 625cod. pen. e vizio di motivazione con riguardo all'episodio dell'8 agosto 2024,sostenendo che la Corte di appello avrebbe confermato la configurabilità deltentativo di furto aggravato senza verificare in concreto l'idoneità e l'univocitàdegli atti posti in essere dall'imputato.2.6. Con il sesto motivo, si censura la conferma della recidiva, denunciandoviolazione dell'art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione per avere la Corteterritoriale valorizzato esclusivamente la reiterazione delle condotte, senzaprocedere a una valutazione concreta e individualizzata della maggiorecolpevolezza e della pericolosità dell'imputato.2.7. Con il settimo motivo, si deducono violazione degli artt. 132 e 133 cod.pen. e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, lamentandol'omessa considerazione degli elementi favorevoli dedotti dalla difesa, nonchél'insufficiente giustificazione della pena applicata e degli aumenti applicati per lacontinuazione e del diniego delle attenuanti generiche.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto con motivi non consentiti emanifestamente infondati.2. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta che la Corte di appello abbiarespinto il gravame con argomentazioni solo apparenti, senza esaminareadeguatamente le specifiche censure difensive riguardanti le conversazionisuccessive ai fatti, lo stato di alterazione dell'imputato, la qualificazione giuridicadei reati contestati, la recidiva e il trattamento sanzionatorio.2.1. Occorre evidenziare che la sentenza di appello deve essere considerataa tutti gli effetti una c.d. "doppia conforme" della decisione di primo grado, conla conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lettecongiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati iseguenti parametri: 1) la sentenza di appello ripetutamente si richiama alladecisione del Tribunale; 2) entrambe le sentenze di merito adottano gli stessicriteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv.277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01).2.2. Ne consegue che, in presenza di una “doppia conforme” affermazione diresponsabilità, è pienamente ammissibile la motivazione per relationem dellasentenza di appello a quella di primo grado, quando le censure proposte nonintroducano questioni o argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati edisattesi. Quando non vi è difformità̀ sui punti denunciati, le due decisioni siintegrano reciprocamente e costituiscono un unico corpo argomentativo, al qualeoccorre fare riferimento per valutare la congruità della motivazione, potendoquella di primo grado integrare ed eventualmente colmare le carenze di quella diappello (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617-01; Sez. 2, n.11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145-01)2.3. Va altresì ribadito che il giudice di appello non è tenuto a un esameanalitico di ogni singola deduzione difensiva o risultanza processuale, essendosufficiente che dia conto, con motivazione logica e coerente, delle ragioni delproprio convincimento e dei fatti ritenuti decisivi. Devono, pertanto, reputarsiimplicitamente disattese le argomentazioni incompatibili con la soluzioneadottata, ancorché non espressamente confutate (Sez. 1, n. 30257 del12/06/2025, Franceschi, Rv. 288566-01; Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019,Cammi, Rv. 277593-01).2.4. Ne consegue che il motivo di ricorso è manifestamente infondato inquanto la sentenza impugnata non presenta i caratteri della motivazioneapparente, avendo esaminato tutte le questioni devolute con l'atto di appello,seppure sinteticamente, come emerge dalla risposta fornita ai singoli motivi digravame.2.5. Si osserva, inoltre, che le censure prospettate con il primo motivocoincidono con quelle meglio sviluppate nei successivi motivi di ricorso; la lorofondatezza verrà pertanto scrutinata mediante l'esame delle singole doglianzespecificamente dedotte.3. Il secondo motivo, con il quale si deducono violazione dell'art. 628 cod.pen. e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dellacircostanza attenuante di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del2024, è manifestamente infondato.3.1. Questa Corte ha chiarito che la circostanza attenuante della lieve entitàdel fatto di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024 richiedeuna valutazione del fatto nel suo complesso, sicché non è configurabile nel casoin cui la lievità difetti in rapporto all'evento in sé considerato o in ordine allanatura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condottaovvero, ancora, in relazione all'entità del danno o del pericolo conseguente alreato, avuto riguardo al valore dei beni sottratti (Sez. 2, n. 47610 del22/10/2024, L., Rv. 287350-01).3.2. La motivazione della Corte territoriale risulta immune da vizi logico-giuridici nella parte in cui, con riferimento al delitto di rapina contestatoall’imputato, ha escluso la configurabilità della invocata attenuante alla lucedelle concrete modalità e delle circostanze dell’azione, legittimamentevalorizzando, a tal fine, il fatto che la condotta fosse stata posta in essere inorario notturno, in un contesto non connotato da occasionalità, espressione diuna serialità criminosa incompatibile con il carattere minimale richiestodall'attenuante.4. Con il terzo motivo, parimenti manifestamente infondato, si lamenta chela Corte territoriale avrebbe omesso di valorizzare, ai fini dell'indaginesull'elemento soggettivo del delitto di rapina, lo stato di alterazione psicofisica incui egli versava al momento del fatto, nonché il successivo comportamentoriparatorio e il contenuto delle interlocuzioni intervenute con la persona offesa.4.1. La Corte di appello ha espressamente escluso la rilevanza, ai fini dellasussistenza del dolo, dello stato di alterazione conseguente alla volontariaassunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti, affermando che «alcunarilevanza può attribuirsi al fatto di aver commesso la condotta in stato dialterazione psichica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti e alcoliche»(pag. 2 della sentenza impugnata).4.2. Si tratta di affermazione che, sebbene formulata in termini sintetici, sipone in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimitàsecondo il quale la colpevolezza di una persona in stato di ubriachezza deveessere valutata secondo i normali criteri di individuazione dell'elementopsicologico del reato e, poiché l'art. 92 cod. pen., nel disciplinarne l'imputabilità,nulla dice in ordine alla di lui colpevolezza, questa deve essere apprezzata allastregua delle regole dettate dagli artt. 42 e 43 cod. pen., con la conseguenzache, per ritenere sussistente il dolo diretto, non è richiesto che sia stataeffettuata un’analisi lucida della realtà, essendo necessario soltanto che ilsoggetto sia stato in grado di attivarsi in modo razionalmente concatenato perrealizzare un evento ideato e voluto (Sez. 5, n. 45997 del 14/07/2016, Beti, Rv.268482-01; Sez. 6, n. 31749 del 09/06/2015, Gambina, Rv. 264428-01; Sez. 1,n. 5175 del 17/12/2012, Salvaggio, Rv. 255179-01).4.3. Alla luce di tali principi, ai fini della configurabilità del dolo specificodella rapina, non assume decisivo rilievo la dimostrazione di una piena e lucidaelaborazione intellettiva delle conseguenze della condotta, essendo sufficientel'accertamento che l'agente abbia consapevolmente posto in essere l'azioneviolenta o minacciosa al fine di procurare a sé o ad altri l'ingiusto profittorichiesto dalla fattispecie incriminatrice.4.4. Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante, aifini dell'esclusione del dolo specifico della rapina, il dedotto stato di alterazionederivante dalla volontaria assunzione di alcool e sostanze stupefacenti, nonessendo emerso alcun elemento idoneo a dimostrare che tale condizione abbiaconcretamente impedito all'imputato di rappresentarsi e perseguire il fine diprofitto richiesto dalla fattispecie incriminatrice.4.5. Né assumono decisivo rilievo, in senso contrario, le successivemanifestazioni di pentimento, la dichiarata disponibilità alla restituzione dellasomma sottratta o il contenuto delle interlocuzioni intrattenute con la personaoffesa dopo la commissione del fatto, trattandosi di circostanze che non valgonoa infirmare l'accertamento dell'elemento soggettivo nel momento genetico dellacondotta.4.6. Le doglianze difensive, pertanto, lungi dall'evidenziare reali vizi dellamotivazione o errori nell'applicazione della legge penale, si risolvono nella meraprospettazione di una diversa lettura delle risultanze processuali e nella richiestadi una rivalutazione del compendio probatorio, operazione non consentita in sededi legittimità a fronte di una motivazione che risulta coerente, nonmanifestamente illogica e conforme ai consolidati principi elaborati dallagiurisprudenza di questa Corte, con conseguente manifesta infondatezza delmotivo.5. Il quarto motivo, con il quale si deducono la violazione dell'art. 610 cod.pen. e vizio di motivazione, è manifestamente infondato.5.1. La sentenza impugnata, sul punto, richiama espressamente lamotivazione di quella di primo grado, con la quale si coordina e si integra, sicchéle due pronunce devono essere lette unitariamente, in ragione della loro naturadi «doppia conforme».5.2. In tale percorso argomentativo, l'effetto coercitivo della condotta èstato puntualmente individuato nell'esibizione di un coltello da partedell'imputato nei confronti dei dipendenti dell'esercizio commerciale, in uncontesto reso ulteriormente intimidatorio anche dalla prossimità temporale diprecedenti episodi delittuosi verificatisi presso il medesimo locale. Da talielementi i giudici di merito hanno logicamente desunto la valenza minacciosa delcomportamento e la sua idoneità a incidere sulla libertà di autodeterminazionedelle persone offese, costrette a tollerare la presenza dell'imputato e laconsumazione della bevanda senza il relativo pagamento.5.3. La motivazione si sottrae, pertanto, alle censure formulate, risultandocoerente con le emergenze processuali e conforme ai principi che governano laconfigurabilità del delitto di cui all'art. 610 cod. pen., mentre le deduzionidifensive si risolvono nella prospettazione di una diversa lettura dei fatti nonconsentita nel giudizio di legittimità.6. Il quinto motivo, con il quale si deduce violazione degli artt. 56, 624 e625 cod. pen. e vizio di motivazione con riguardo all'episodio dell'8 agosto 2024,è inammissibile.6.1. Va preliminarmente ricordato che questa Corte ha chiarito che, in temadi ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt.606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. - secondo cui non possonoessere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello,tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado delgiudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello -trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato undifetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un puntodel ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché nonsegnalato con i motivi di gravame (Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv.266202-01; Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, Bonaffini, Rv. 256631-01).6.2. Nel caso di specie, la censura concernente la carenza di motivazione inordine alla concreta idoneità e univocità degli atti ascritti all'imputato, nonchéalla stessa configurabilità del tentativo punibile, non risulta essere stataprospettata con l'atto di appello e viene formulata soltanto con il ricorso percassazione.Nei motivi di gravame, infatti, la difesa aveva esclusivamente prospettato -peraltro in termini generici e assertivi - l'ipotesi della desistenza volontaria,assumendo che l'imputato avesse spontaneamente interrotto l'azione criminosa,allontanandosi dal luogo dei fatti senza dare ulteriore corso al proprio proposito.La doglianza oggi proposta introduce, pertanto, un tema di censura nuovorispetto al devoluto, con conseguente interruzione della sequenza devolutiva tra igradi di giudizio e applicazione della preclusione di cui agli artt. 606, comma 3, e609, comma 2, cod. proc. pen. e ciò senza considerare che, in ogni caso, lacensura risulta formulata in termini del tutto generici, poiché non indica qualispecifici elementi sarebbero incompatibili con il giudizio di idoneità e univocitàdegli atti.7. Il sesto motivo, con il quale si censura la conferma della recidiva, èmanifestamente infondato.7.1. Nell'applicazione della recidiva facoltativa, è richiesta al giudice unaspecifica motivazione, sia che affermi sia che escluda la sua rilevanza,verificando, oltre il mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, sela reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di pericolosità, considerando lanatura dei reati, il tipo di devianza che indicano, la qualità dei comportamenti, illivello di offensività delle condotte, la distanza temporale e il loro livello diomogeneità, l'eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro possibile sintomodella personalità del reo e del suo grado di colpevolezza (Sez. U, n. 5859 del27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690-01; Sez. 6, n. 56972 del20/06/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 274782-01; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Rv.256183-01).7.2. Nel motivare la conferma dell'applicazione della recidiva, la Corte diappello ha correttamente valorizzato non soltanto la presenza di precedentipenali, ma anche la pluralità degli episodi oggetto del giudizio, la loro ravvicinatacollocazione temporale e l'omogeneità delle condotte, elementi ritenutisintomatici di una persistente inclinazione alla violazione della legge penale equindi di una maggiore capacità a delinquere.8. Con il settimo motivo, parimenti manifestamente infondato, si deduceviolazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine altrattamento sanzionatorio.8.1. Per quanto riguarda le attenuanti generiche, sono già state riconosciutedal giudice di primo grado con giudizio di prevalenza sia rispetto all'aggravanteche rispetto alla recidiva e il ricorrente non indica quale ulteriore utilità concretaderiverebbe dall'accoglimento della censura, la quale pertanto risultainammissibile per carenza di interesse.8.2. Parimenti inammissibile è la censura concernente gli aumenti di pena atitolo di continuazione per i reati satellite. Il ricorrente si limita, infatti, alamentare l'asserita carenza di motivazione sul punto, senza indicare il concretobeneficio che deriverebbe dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione (Sez. 1,n. 13079 del 20/03/2026, Glorioso, Rv. 289739-01). In ogni caso, la Corteterritoriale si è mantenuta entro i limiti fissati dall'art. 81 cod. pen., senzaoperare surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01). Risulta, invero, che, individuato qualereato più grave il delitto di rapina aggravata, sono stati applicati aumenti pari amesi sette di reclusione per il reato di violenza privata e a mesi tre per il tentatofurto, in misura significativamente inferiore ai minimi edittali previsti per lesingole fattispecie considerate autonomamente.8.3. Quanto alla doglianza riferita alla complessiva determinazione dellapena, va richiamato il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, intema di determinazione del trattamento sanzionatorio, la discrezionalità delgiudice deve trovare giustificazione nella motivazione della sentenza che ne diaconto rendendo noti gli elementi che lo giustificano (art. 132 cod. pen.); quantopiù il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere didare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicandospecificamente quali, tra i criteri, oggettivi o soggettivi, enunciati dall'art. 133c.p., siano stati ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio; è consentito far ricorsoesclusivo a espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa", "congruoaumento", solo quando il giudice non si discosti molto dai minimi edittali (Sez. 3,n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 27959 del18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356 – 01).8.4. Nel caso di specie, la Corte di appello ha evidenziato come la pena fossegià stata determinata dal giudice di primo grado in prossimità dei minimi edittalie ha valorizzato, ai fini della sua conferma, la particolare gravità della condotta ela significativa intensità del dolo, desunta dalla perseveranza dell'azionecriminosa anche dopo l'intervento del titolare dell'esercizio commerciale, nei cuiconfronti l'imputato aveva assunto atteggiamenti progressivamente piùaggressivi, giungendo a brandire l'attrezzo utilizzato per forzare la serraturadell'ingresso. Si tratta di motivazione non manifestamente illogica e pienamenteidonea a sorreggere il trattamento sanzionatorio applicato.9. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento dellasomma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 08/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29808/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris