CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 31817/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusióni del Pubblico Ministero [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Messina il 9 marzo 2022 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Messina il 24 maggio 2021, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di omicidio colposo, con violazione della disciplina sulla circolazione stradale, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, alla pena stimata di giustizia. 2. I fatti, in estrema sintesi, come concordemente ricostruiti dai Giudici di merito. Il 10 agosto 2015 [OSCURATO:PERSONA], guidando un'autovettura [OSCURATO:PERSONA] di notte lungo una strada statale in un tratto extraurbano, ha sorpassato, nonostante l'esplicito divieto esistente in quel tratto, una [OSCURATO:PERSONA] che lo precedeva e, nel fare ciò, ha investito da tergo con violenza un ciclista, [OSCURATO:PERSONA], il quale viaggiava spostato sulla parte sinistra della carreggiata: il violento impatto ha determinato, prima, l'urto contro il parabrezza ed il portapacchi della Panda e, poi, la caduta a terra del ciclista, che ha riportato, tra l'altro, un grave trauma cranio-encefalico con ematoma sottodurale acuto, che ne ha causato il decesso. La strada ove è avvenuto l'incidente, che serve da raccordo verso un casello autostradale, ha una sola corsia per ogni senso di marcia, con barriera metallica centrale, e su di essa vige sia il divieto di sorpasso che quello di superare i 40 chilometri all'ora, precetti risultati entrambi non rispettati dall'imputato, che viaggiava - si è ritenuto - ad almeno 60/70 chilometri all'ora. E' emerso dall'istruttoria che il ciclista viaggiava nello stesso senso di marcia dell'auto condotta da [OSCURATO:PERSONA], tenendosi irregolarmente a sinistra, vicino al guard-rail, e che il velocipede aveva una luce posteriore rossa intermittente, non conforme al codice della strada, che all'art. 68 ne prescrive una fissa. I Giudici di merito hanno ritenuto sussistente un sicuro concorso di colpa del conducente la bicicletta, che viaggiava a sinistra senza dispositivi di illuminazione adeguati, ma non tale da interrompere il nesso di causalità, stimando tale situazione non eccezionale, non atipica, non prevista né imprevedibile. 3.Ciò posto, ricorre per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione.3.1. Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 191 e 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, che sarebbe mancante e manifestamente illogica, in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di omicidio colposo. Il ricorrente, in particolare, censura la sentenza sotto il profilo della interruzione del nesso causale in quanto, a suo avviso, il comportamento colposo della vittima, che viaggiava a sinistra anziché tenere rigorosamente la destra, come prescritto dal codice della strada, di notte e senza illuminazione adeguata, avrebbe spezzato il nesso di causalità tra l'agire dell'imputato e l'evento ai sensi dell'art. 41, comma 2, cod. pen. I testimoni, i cui contributi sono stati valorizzati dai Giudici di merito per motivare l'affermazione di responsabilità, tra cui la conducente della Citroen sorpassata dalla Panda, sig.ra [OSCURATO:PERSONA], sarebbero falsi ed incoerenti; solo la moglie dell'imputato, sig.ra [OSCURATO:PERSONA], avrebbe riferito la verità; in realtà, il ciclista sarebbe autonomamente andato a finire contro la Panda (o per un urto con un veicolo che lo precedeva ovvero a causa di una propria manovra sbagliata nel tentativo di spostarsi a destra) il cui conducente non avrebbe potuto fare nulla. Inoltre, avendo il consulente Bertè basato tutta la propria ricostruzione su dichiarazioni false, il risultato dell'accertamento tecnico sarebbe del tutto inaffidabile. 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione dell'art. 448, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen. e della manifesta illogicità della motivazione, in quanto il dissenso all'applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. da parte del P.M. sarebbe infondato ed il rigetto da parte del Giudice sarebbe ingiustificato, sicchè la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare la pena già richiesta dall'imputato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., mentre ciò non ha fatto - si stima - illegittimamente e fornendo al riguardo motivazione illogica. Richiamata, dunque, giurisprudenza di legittimità stimata pertinente, si chiede l'annullamento della sentenza impugnata. 4. Il P.G. nella requisitoria scritta del 20 marzo 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Premesso che la prescrizione maturerà non prima del 10 agosto 2030, data cui aggiungere i periodi di sospensione indicati alla p. 2 della sentenza del Tribunale, il ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni.2.Con il primo motivo, come si è visto, 'si contesta l'an della responsabilità dell'imputato. Tele motivo, a ben vedere, è costruito in fatto, è strutturato in maniera avversativa ed è meramente assertivo circa la ipotizzata falsità delle dichiarazioni dei testimoni e la erroneità degli accertamenti tecnici, e mira ad una ricostruzione antitetica rispetto a quella fatta propria dai Giudici di merito nella doppia conforme. Inoltre, le pp. 4-12 del ricorso sono la sostanziale riproposizione del contenuto delle pp. 3-12 dell'atto di appello. Donde la aspecificità del primo motivo di impugnazione. 3.Con il secondo motivo si censura la mancata applicazione dell'art. 448, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., per non avere il decidente disatteso il diniego di consenso del P.M. (v. p. 2 della sentenza di primo grado). Ebbene, è stato spiegato nella sentenza di primo grado (alla p. 7) e in quella di appello (alla p. 5) non solo che il ricorrente non ha prodotto i verbali da cui risulta il mancato consenso del P.M. ma, anche, e soprattutto, che vi è stata assoluzione per il capo B dell'editto (omissione di soccorso stradale e "fuga") e che, in conseguenza, è stata necessaria ed utile l'istruttoria, ed inoltre che l'entità della pena applicata per il capo A) è diversa da quella a suo tempo proposta. Si tratta di risposta corretta, in linea con la corretta esegesi dell'art. 448, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen. Infatti, «In tema di patteggiamento, il giudice di appello può accogliere la richiesta dell'imputato rigettata dal giudice in primo grado per la ritenuta non congruità della pena concordata, a condizione che sia stato chiamato a decidere sulle medesime imputazioni originariamente contestate ed oggetto dell'accordo tra le parti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la denegata applicazione, da parte della Corte di appello, della pena oggetto della richiesta di patteggiamento ricomprendente anche il reato da cui l'imputato era stato assolto in primo grado)» (Sez. 3, n. 32036 del 17/06/2022, Marchionne, Rv. 283503; nello stesso senso, v. già Sez. 6, n. 37653 del 06/10/2021, Pagano, Rv. 282114; Sez. 6, n. 41566 del 05/04/2013, Villa, Rv. 257797). 4. Discende dalle considerazioni svolte il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e